Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34484/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che ha rigettato il riesame e confermato la custodia cautelare in carcere per gravi indizi di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e reati connessi (capo C, C73, C74, C75). Le censure erano: illegittimo rifiuto di differire l'udienza di riesame per l'assenza dell'indagato detenuto in Spagna; violazione del diritto di difesa per impossibilità di interrogatorio e partecipazione all'udienza; insufficiente indizi di partecipazione all'associazione (art. 74 d.P.R. 309/1990); carenza di giurisdizione italiana sui fatti contestati ai capi C73 e C74 (art. 6, comma 2 cod. pen.); inutilizzabilità delle comunicazioni acquisite tramite la piattaforma crittografata SkyEcc (contestazione sulla natura di intercettazioni e sulla necessità di autorizzazione giudiziaria per l'acquisizione); omessa o illogica valutazione circa la partecipazione al trasporto contestato al capo C75.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha confermato la legittimità dell'acquisizione e dell'utilizzabilità delle comunicazioni decriptrate acquisite dallo Stato estero tramite ordine europeo di indagine; ha escluso violazione dei diritti fondamentali e del diritto di difesa per la mancata disponibilità di dati tecnici dell'acquisizione, salvo specifiche allegazioni probatorie; ha ritenuto legittimo il procedimento di riesame anche in assenza dell'indagato detenuto all'estero e legittimo il diniego di differimento richiesto dal difensore; ha confermato la sussistenza di gravi indizi di partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico sulla base di ripetute condotte e del contributo duraturo del ricorrente; ha ritenuto sussistente la giurisdizione italiana relativamente ai capi contestati (parte della pianificazione e contatti con soggetti in Italia rendono efficace il collegamento territoriale); ha dichiarato inammissibili o infondati i rilievi sulla partecipazione al trasporto C75 rilevando che la valutazione dei fatti e delle prove è prerogativa del giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 309, comma 9-bis cod. proc. pen.

    art. 309, comma 9-bis cod. proc. pen.

    Consente la proposizione del riesame anche quando l'interessato sia detenuto all'estero; la richiesta di differimento dell'udienza spetta personalmente all'indagato (non al difensore) se vi sono "giustificati motivi".

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato nella censura sulla partecipazione dell'indagato al riesame; la Corte ha ritenuto insussistente la violazione richiamata, confermando la legittimità della celebrazione del riesame senza la presenza fisica dell'indagato detenuto all'estero.

  • art. 24 Costituzione

    Invocato in relazione al diritto di difesa; la Corte ha stabilito che non è stata violata in mancanza di specifiche e provate allegazioni di pregiudizio derivante dall'assenza dell'indagato o dall'impossibilità di conoscere dettagli tecnici dell'acquisizione delle prove estere.

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che, ai fini cautelari, la ripetuta partecipazione a delitti-fine e il contributo duraturo a importazioni/approvvigionamenti possono costituire indizi gravi circa la partecipazione all'associazione.

  • art. 73 e art. 80, secondo comma, d.P.R. 309/1990

    art. 73 e 80, secondo comma, d.P.R. n. 309/1990

    Regolano i singoli reati in materia di stupefacenti (offerta, intermediazione, importazione, aggravanti); la Corte ha ritenuto configurabili, nei limiti cautelari, sia l'offerta/intermediazione sia il tentativo di importazione in relazione agli elementi specifici raccolti.

  • art. 6, secondo comma, cod. pen.

    art. 6, secondo comma, cod. pen.

    Principio di territorialità: la giurisdizione italiana può essere radicata anche quando una parte minima della condotta è posta in essere in Italia o quando la pianificazione/contatti per l'importazione avvengono nel territorio nazionale; pertanto è sufficiente un frammento di condotta o la pianificazione in Italia per fondare la giurisdizione.

  • art. 234-bis cod. proc. pen.

    art. 234-bis cod. proc. pen.

    La Corte ha precisato che l'art. 234-bis non si applica alla trasmissione, tramite ordine europeo di indagine, di contenuti di comunicazioni già acquisite e decrittate dallo Stato estero; per tali ipotesi opera la disciplina sulla circolazione delle prove (artt. 238 e 270 c.p.p.).

  • art. 238 e art. 270 cod. proc. pen.; art. 78 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 238 e 270 cod. proc. pen.; art. 78 disp. att. cod. proc. pen.

    Regole sulla circolazione delle prove tra procedimenti e Stati: consentono l'acquisizione in Italia di prove già raccolte dall'autorità dello Stato di esecuzione tramite ordine europeo di indagine senza preventiva autorizzazione del giudice italiano.

  • Direttiva 2014/41/UE

    Interpretata alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite: quando il contenuto di comunicazioni è già acquisito e autorizzato dallo Stato estero, l'ordine europeo di indagine emesso dal Pubblico Ministero italiano può ottenerne la trasmissione senza preventiva autorizzazione giudiziaria italiana; l'eventuale esclusione dell'utilizzabilità grava sulla parte che allega e prova la violazione di diritti fondamentali.

  • art. 98-undetricies D.Lgs. 1/08/2003, n. 259

    art. 98-undetricies D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

    Richiama l'obbligo di identificazione per servizi di telefonia mobile; l'uso di piattaforme come SkyEcc, che eludono tali prescrizioni, è ritenuto dagli organi esteri e dalla Corte elemento indiziario della modalità criminosa d'uso del servizio.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Riferimento alla qualificazione della struttura organizzativa e ad eventuali fattispecie aggravanti: richiamato per descrivere la natura organizzata dell'associazione a delinquere imputata.

Massime di principio

  • Le comunicazioni decriptrate acquisute da autorità estere con provvedimenti giudiziari possono essere trasmesse ed utilizzate in Italia mediante ordine europeo di indagine senza preventiva autorizzazione del giudice italiano, salvo che la parte non alleghi e provi una violazione concreta dei diritti fondamentali.
  • L'impossibilità per la difesa di accedere agli aspetti tecnici (algoritmo, chiavi, modalità di decrittazione) non determina di per sé una violazione del diritto di difesa; l'onere di dimostrare l'illegittimità o l'alterazione del dato probatorio grava sulla parte che eccepisce.
  • La celebrazione del riesame può avvenire anche in assenza dell'indagato detenuto all'estero; il differimento per la presenza fisica dell'indagato è un diritto personale dell'interessato e non può essere automaticamente esercitato dal solo difensore.
  • Per radicare la giurisdizione italiana in reati di importazione di stupefacenti è sufficiente che una parte della condotta o la pianificazione rilevante sia avvenuta in Italia (anche se il trasferimento materiale è stato gestito all'estero); la conclusione di accordi concreti sull'importazione può integrare il tentativo punibile.
  • La partecipazione ad associazione per delinquere può essere desunta, in sede cautelare, da indizi gravi, precisi e concordanti quali ripetute trattative, contributi continuativi all'approvvigionamento e contatti funzionali con il vertice dell'organizzazione; la prova contraria non può essere limitata alla breve durata di alcuni contatti.
  • In sede di Cassazione non è ammessa una rivalutazione libera dei fatti e delle prove: le critiche che chiedono una diversa lettura integrale degli elementi probatori sono inammissibili se le decisioni di merito sono adeguatamente motivate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.