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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17930/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (difensore)

La controversia

La lite nasce dall'opposizione proposta dalla Procura della Repubblica contro il decreto di liquidazione del compenso spettante a un difensore per attività svolta nel patrocinio a spese dello Stato in un procedimento di protezione internazionale. La Procura sosteneva che il decreto non fosse stato ritualmente comunicato e che, comunque, vi fossero irregolarità nella gestione delle cause e una sproporzione del compenso, anche in ragione della serialità dei ricorsi trattati dal difensore. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato l'opposizione inammissibile per tardività, ritenendo sufficiente, ai fini della decorrenza del termine, la trasmissione materiale del fascicolo all'ufficio affari civili della Procura e la conseguente conoscibilità dell'atto. Con il ricorso per cassazione la Procura deduceva: 1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 136 c.p.c., lamentando l'assenza di una rituale comunicazione del decreto, non desumibile dalla schermata SICID; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 2697 c.c., per non avere il giudice considerato l'attestazione del direttore amministrativo secondo cui non vi era stata alcuna comunicazione telematica o cartacea e per avere addossato al P.M. l'onere di provare la data di effettiva conoscenza dell'atto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. In via preliminare ha rilevato la carenza della sommaria esposizione dei fatti di causa richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. In ogni caso ha osservato che il ricorso non superava il controllo ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., poiché il Tribunale aveva deciso la questione in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità: per l'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia si applica il rito sommario e il termine di trenta giorni dalla comunicazione/notificazione; se tale comunicazione manca, opera il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. Dato che l'opposizione era stata proposta oltre sei mesi dal deposito del decreto, essa era comunque tardiva. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il ricorrente era una Procura della Repubblica e gli intimati non avevano svolto difese; escluso anche il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il ricorso deve contenere una sommaria esposizione dei fatti di causa; la mancanza di tale esposizione ne determina l'inammissibilità.

  • art. 136 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la ritualità della comunicazione del decreto.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la distribuzione dell'onere della prova sulla conoscenza dell'atto.

  • art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    l'opposizione al decreto di pagamento del compenso in materia di patrocinio a spese dello Stato è proposta ai sensi di questa norma.

  • art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    prevede che avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato sia ammessa opposizione.

  • art. 15 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150

    le opposizioni in tema di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario.

  • art. 702-quater c.p.c.

    il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento è richiamato in relazione all'opposizione ai decreti in tema di spese di giustizia.

  • art. 327 c.p.c.

    in mancanza di notificazione o comunicazione del provvedimento, opera il termine lungo di impugnazione dalla pubblicazione; la Corte lo applica anche all'opposizione al decreto di liquidazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    non ricorrevano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato poiché il ricorso era proposto dal Pubblico Ministero.

  • artt. 1334 e 1335 c.c.

    richiamati in motivazione dal giudice dell'opposizione per il principio della conoscenza legale degli atti recettizi.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    invocati dal ricorrente come parametri dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.

Massime di principio

  • L'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato è soggetta, in via ordinaria, al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; se tale comunicazione o notificazione non risulta, si applica comunque il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione del decreto.
  • La mancata dimostrazione di una rituale comunicazione non esclude la tardività dell'opposizione quando l'impugnazione sia stata proposta oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere una sommaria ma completa esposizione dei fatti di causa; la sua assenza comporta inammissibilità ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
  • Quando il provvedimento impugnato è conforme all'interpretazione già consolidata della Corte, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
  • Nel processo di impugnazione, la parte che deduce l'intempestività o la tardività può invocare il termine lungo di impugnazione anche in assenza di prova della conoscenza effettiva dell'atto, se non sia stata dimostrata una rituale comunicazione idonea a far decorrere il termine breve.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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