Cassazione Civile, Sentenza n. 13823/2020 del 06/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Per l'anno d'imposta 2004 l'Agenzia delle Entrate, dopo avere svolto il contraddittorio, applicò al contribuente lo studio di settore relativo alle altre attività connesse all'informatica e accertò ricavi pari a euro 29.146,00. La Commissione tributaria provinciale di Firenze convalidò l'accertamento e la Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza del 30 gennaio 2013, confermò la decisione. Il contribuente ricorse per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente, poiché la CTR avrebbe richiamato una pronuncia della Cassazione senza esporne il principio; 2) nullità per motivazione carente, non avendo ricostruito la fattispecie concreta per spiegare la riferibilità dello studio di settore all'attività esercitata; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., per avere posto a suo carico l'onere di dimostrare la riconducibilità della propria attività allo studio applicato; 4) vizio di motivazione in ordine alla dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa e alla valutazione delle ragioni per l'applicazione dello studio e del cluster; 5) vizio di motivazione nella valutazione degli elementi presuntivi, che sarebbero stati considerati complessivamente senza accertare prima la gravità di ciascuno. Nel giudizio di merito il contribuente aveva dedotto la mancata corrispondenza tra elaborazione statistica e realtà concreta, la crisi del settore degli autotrasporti nel 2003 e 2004, cui appartenevano i suoi clienti, e l'obsolescenza dei beni iscritti nel libro dei cespiti, ammortizzati nel 2004. Non aveva però contestato la specifica applicabilità dello studio di settore all'attività dichiarata.
La decisione
La Cassazione ha rigettato tutti i motivi e il ricorso. Il primo motivo è infondato: per la data di introduzione del processo era applicabile l'art. 118 disp. att. c.p.c. nel testo modificato dalla L. n. 69 del 2009, che ammette una motivazione succinta anche mediante richiamo a precedenti conformi; inoltre la CTR aveva richiamato in modo identificabile la pronuncia delle Sezioni Unite n. 26638 del 2009 e ne aveva fatto propria la regola sugli studi di settore. Il secondo e il terzo motivo sono infondati: la specifica applicabilità dello studio alla categoria di attività del contribuente non era stata contestata, sicché l'Ufficio non doveva provarla ulteriormente e la CTR non era tenuta a motivare su tale punto; le contestazioni riguardavano invece l'adattamento dello standard alla situazione concreta. Quanto al quarto e al quinto motivo, la Corte ha chiarito che le modifiche dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. introdotte dal D.L. n. 83 del 2012 si applicano anche al processo tributario in cassazione. Poiché le doglianze lamentavano insufficienza e incongruità della motivazione, senza individuare un fatto storico decisivo omesso, sono state dichiarate inammissibili. Il ricorrente è stato condannato a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese, liquidate in euro 4.100,00; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
la motivazione della sentenza di cui all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e della ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimenti a precedenti conformi
La motivazione può essere succinta e può richiamare precedenti conformi; il richiamo a una decisione identificata è sufficiente quando vi sia identità tra le fattispecie concrete.
D.L. n. 33 del 1993, art. 62-bis
la procedura di accertamento standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sè considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente (che può tuttavia, restare inerte assumendo le conseguenze, sul piano della valutazione, di questo suo atteggiamento), esito che, essendo alla fine di un percorso di adeguamento della elaborazione statistica degli standard alla concreta realtà economica del contribuente, deve far parte (e condiziona la congruità) della motivazione dell’accertamento, nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell’attività accertativa siano state disattese.
Gli studi di settore non fondano da soli una presunzione legale: la rilevanza presuntiva si forma attraverso il contraddittorio, nel quale gli standard devono essere adeguati alla concreta realtà del contribuente. L'accertamento deve spiegare perché siano state disattese le osservazioni del contribuente.
Non essendo stato contestato lo specifico studio di settore applicato, l’Ufficio non aveva onere alcuno di dimostrarne l’esatta utilizzabilità e la Commissione tributaria regionale nessun obbligo di motivazione sul punto.
Se il contribuente non contesta la specifica riferibilità dello studio di settore alla propria attività, l'Amministrazione non è tenuta a dimostrarne nuovamente l'applicabilità e il giudice non deve motivare su un punto non controverso.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5), disposta con il D.L. n. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è deducibile esclusivamente l’"omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità
Il motivo consente di denunciare l'omesso esame di un fatto storico, discusso e decisivo, non la mera insufficienza o incongruità della motivazione o l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori quando il fatto rilevante sia stato comunque esaminato.
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54
le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, circa il vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ed i limiti d’impugnazione della “doppia conforme” ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., u.c., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, non ha connotazioni di specialità.
La riforma del vizio di motivazione e i limiti relativi alla doppia conforme si applicano anche ai ricorsi per cassazione contro sentenze delle Commissioni tributarie regionali.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Negli accertamenti standardizzati basati su parametri o studi di settore, la gravità, precisione e concordanza della presunzione non derivano automaticamente dagli standard, ma si formano all'esito del contraddittorio obbligatorio, che deve adattare l'elaborazione statistica alla concreta realtà economica del contribuente. La motivazione dell'accertamento deve esporre le ragioni per cui le contestazioni del contribuente sono disattese.
- La facoltà del contribuente di offrire prova contraria è ampia e comprende le presunzioni semplici; il giudice valuta sia l'applicabilità degli standard al caso concreto, che deve essere dimostrata dall'Amministrazione quando contestata, sia la controprova del contribuente.
- Se il contribuente non contesta la specifica riconducibilità della propria attività allo studio di settore applicato, ma contesta soltanto l'adattamento dello standard alla propria situazione concreta, l'Amministrazione non è tenuta a dimostrare nuovamente tale riconducibilità e il giudice non è tenuto a motivare su un punto rimasto incontestato.
- La motivazione della sentenza può consistere in una succinta esposizione delle ragioni giuridiche e può richiamare un precedente conforme identificato, purché la fattispecie concreta sia identica.
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico, discusso tra le parti e decisivo; non consente di censurare la mera insufficienza della motivazione né l'omessa valutazione di singoli elementi probatori quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato. Tale disciplina si applica anche al giudizio tributario di legittimità.
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