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Sentenza

Sentenza del 30/01/2018 n. 24 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato tre avvisi di accertamento relativi agli anni 2008, 2009 e 2010, con i quali l'Agenzia aveva recuperato IVA ritenuta indebitamente detratta per operazioni soggettivamente inesistenti nell'ambito di una frode carosello nel settore della telefonia e delle apparecchiature elettroniche, applicando anche le sanzioni. La ricorrente ha contestato la tardività dell'accertamento per il 2008, l'illegittimità dell'attività istruttoria svolta dalla Direzione regionale, la nullità della notifica dell'atto relativo al 2010 e l'assenza di prove circa la propria consapevole partecipazione alla frode. Nel procedimento riunito, l'agente XXXXXX ha contestato la propria responsabilità solidale per le sanzioni, sostenendo che gli elementi a suo carico consistessero soltanto in comunicazioni e-mail equivoche e non provassero la partecipazione consapevole al meccanismo fraudolento.

La decisione

La CTR ha rigettato l'appello principale della società, confermando l'inammissibilità del ricorso relativo al 2010 per tardività: la notifica diretta dell'avviso a mezzo posta da parte dell'Ufficio è stata ritenuta regolare e non soggetta alle formalità proprie delle notifiche eseguite dall'ufficiale giudiziario. È stata inoltre ritenuta legittima l'attività istruttoria della Direzione regionale. Accogliendo l'appello incidentale dell'Agenzia, la CTR ha riformato la sentenza di primo grado e ha rigettato nel merito anche i ricorsi della società per gli anni 2008 e 2009, ritenendo provata, mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, la consapevole partecipazione alla frode carosello. Quanto a XXXXXX, la CTR ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato l'accoglimento del ricorso, ritenendo insufficienti gli elementi per dimostrare la sua consapevole partecipazione alla frode e rilevando che la pretesa riguardava soltanto le sanzioni. L'Agenzia è stata condannata a rifondere a XXXXXX le spese di entrambi i gradi, liquidate in euro 6.000,00 per ciascun grado, oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 14 della legge n. 890/1982, come modificato dall'art. 20 della legge n. 146/1998

    Gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente.

    Per la notifica diretta dell'avviso di accertamento da parte dell'Ufficio si applicano le regole del servizio postale ordinario e non tutte le formalità previste per le notifiche eseguite dall'ufficiale giudiziario. La consegna a una persona presente presso la sede può presumersi valida, salvo prova contraria specifica del destinatario.

  • Art. 12 della legge n. 212/2000

    La norma è stata richiamata dal contribuente in relazione alla mancata notifica del processo verbale di constatazione, ma la decisione si è concentrata soprattutto sull'insufficienza degli elementi probatori a sostegno delle sanzioni.

  • Decreto-legge n. 185/2008, convertito nella legge n. 2/2009

    La disciplina non ha creato ex novo la competenza delle Direzioni regionali in materia di verifiche, ma ha disciplinato il riparto delle competenze, confermando la possibilità della Direzione regionale di svolgere attività istruttoria utilizzabile dalla Direzione provinciale per l'emissione dell'avviso.

  • Art. 17, comma 6, del DPR n. 633/1972

    La disposizione riguarda il meccanismo del reverse charge. La cessazione della società dopo l'estensione del reverse charge ai prodotti di telefonia è stata valutata dalla CTR come uno degli elementi indiziari della frode.

  • Art. 81, comma 2, del codice penale

    È stato richiamato nell'ambito del procedimento penale avviato nei confronti dell'agente, poi archiviato per insufficienza di riscontri sulla sua partecipazione consapevole.

  • Art. 2 del decreto legislativo n. 74/2000

    È stato richiamato in relazione all'ipotesi penale di dichiarazione fraudolenta, ma il procedimento nei confronti dell'agente è stato archiviato per mancanza di elementi sufficientemente solidi.

Massime di principio

  • Nelle frodi carosello l'Amministrazione deve provare prima l'esistenza della frode e la natura fittizia o cartiera dei fornitori; successivamente può dimostrare la consapevolezza del cessionario anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
  • La presenza di numerosi fornitori collegati, privi di effettiva struttura operativa, successivamente cessati o falliti, insieme a condizioni commerciali anomale e a comportamenti economicamente irrazionali, può essere sufficiente a spostare sul contribuente l'onere di dimostrare la propria buona fede.
  • La regolarità formale delle fatture e l'effettiva consegna o il pagamento della merce non escludono il coinvolgimento in una frode IVA, se il contribuente avrebbe dovuto riconoscere, secondo l'ordinaria diligenza professionale, l'inesistenza sostanziale dei fornitori.
  • La notifica diretta a mezzo posta di un avviso di accertamento da parte dell'Ufficio finanziario segue le regole del servizio postale ordinario; la consegna presso la sede aziendale a una persona presente è normalmente presunta valida, salvo prova concreta dell'estraneità del consegnatario e dell'assenza di qualsiasi rapporto con la sede.
  • La Direzione regionale può svolgere attività istruttoria e verifiche utilizzabili dalla Direzione provinciale per l'emissione dell'atto impositivo, quando ciò rientra nel riparto interno delle competenze dell'Agenzia delle entrate.
  • La responsabilità della società e quella del singolo agente o amministratore devono essere valutate separatamente: gli indizi sufficienti contro l'impresa non dimostrano automaticamente la consapevole partecipazione della persona fisica.
  • Per l'applicazione delle sanzioni nei confronti della persona fisica sono necessari elementi concreti e individualizzati; mere e-mail o comunicazioni commerciali suscettibili di interpretazioni alternative possono non bastare.
  • L'oggetto della controversia è determinato dal contenuto dell'atto impugnato: l'Amministrazione non può modificare o restringere sostanzialmente la pretesa in corso di giudizio, ad esempio precisando solo successivamente che essa riguarda esclusivamente le sanzioni.

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