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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13195/2025 del 18/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente riscossore)

La controversia

La lite nasce da un20ricorso proposto avverso un20intimazione di pagamento relativa a sette cartelle concernenti crediti INPS. Il ricorrente deduceva vizi di notifica e vizi formali delle cartelle e dell'intimazione, lamentava altresec l'illegittimite0 dell'intimazione per omessa motivazione del calcolo di sanzioni e interessi e la prescrizione quinquennale del credito. Il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere per sei cartelle oggetto di pace fiscale, dichiarava inammissibile la parte dell'opposizione diretta a far valere vizi di notifica e vizi formali per tardivite0 ex art. 617 c.p.c., e rigettava l'opposizione per la cartella residua ritenendo provati atti interruttivi della prescrizione. La Corte d'appello confermava. In Cassazione il ricorrente proponeva cinque motivi: (1) violazione dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 e dell'art. 2697 c.c. per avere ritenuto provata la notificazione della cartella residua sulla base del solo avviso di ricevimento senza produzione dell'originale; (2) violazione dell'art. 115 c.p.c. in tema di prova della notificazione dell'intimazione di pagamento; (3) violazione dell'art. 92 c.p.c. per la regolazione delle spese, assumendo che le controparti fossero soccombenti; (4) violazione dei criteri di liquidazione delle spese ex D.M. 55/2014 e art. 14 c.p.c.; (5) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita extrapetizione nella liquidazione delle spese e nel riparto delle posizioni processuali. L'agente della riscossione proponeva ricorso incidentale sostenendo l'inammissibilite0 originaria dell'opposizione e dell'appello quanto alla mancata notifica della cartella, perche9 la questione era stata qualificata dal primo giudice come opposizione agli atti esecutivi soggetta al regime dell'art. 617 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibile il motivo incidentale perche9 l'agente della riscossione, pur vittorioso in appello, non aveva interesse a impugnare statuizioni preliminari che la Corte d'appello non aveva adottato; ha inoltre affermato che, quando il primo giudice qualifichi una parte dell'opposizione come opposizione agli atti esecutivi, l'impugnazione della relativa statuizione deve seguire il regime del ricorso immediato per cassazione e non quello dell'appello, sicche9 la decisione di primo grado sulla notificazione della cartella era ormai incontrovertibile. I primi due motivi del ricorso principale sono stati dichiarati inammissibili: il primo perche9 investiva una statuizione contro la quale avrebbe dovuto proporsi ricorso diretto in Cassazione nei termini, e il secondo perche9 la Corte di merito aveva valutato la documentazione prodotta senza violare il principio di disponibilite0 della prova o l'art. 115 c.p.c., oltre a difettare di autosufficienza. Il terzo motivo e8 stato rigettato perche9 la regolazione delle spese e la valutazione della soccombenza reciproca rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiedono una proporzione esatta tra domanda accolta e spese poste a carico della parte soccombente. Il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificite0 e autosufficienza, non essendo stati trascritti gli atti e i documenti necessari a verificare il valore della cartella residua e il contenuto delle conclusioni processuali dedotte a fondamento della censura di ultrapetizione. Le spese del giudizio di legittimite0 sono state compensate tra le parti costituite; nulla per l'INPS, rimasto contumace in Cassazione. c8 stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di ricorrente principale e incidentale.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato dal ricorrente per contestare la prova della notificazione della cartella, ma la censura e8 stata dichiarata inammissibile perche9 avrebbe dovuto essere proposta con ricorso diretto per cassazione contro la qualificazione dell'opposizione come opposizione agli atti esecutivi

  • art. 2697 c.c.

    invocato sulla ripartizione dell'onere della prova della notificazione; non accolto

  • art. 115 c.p.c.

    la Corte ha escluso la violazione del principio di disponibilite0 della prova perche9 i giudici di merito hanno esaminato la documentazione ritualmente prodotta dalle parti

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    richiamato come norma sul motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato per i vizi processuali dedotti nei motivi di ricorso

  • art. 92 c.p.c.

    la valutazione della soccombenza reciproca e la compensazione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in cassazione salvo vizi specifici

  • art. 14 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di valore della controversia ai fini delle spese

  • art. 112 c.p.c.

    per dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il motivo e8 stato dichiarato inammissibile per difetto di specificite0 e autosufficienza

  • art. 617 c.p.c.

    qualifica l'opposizione agli atti esecutivi, soggetta a termine perentorio e a regime impugnatorio proprio; se il primo giudice qualifica cosec la domanda, la relativa statuizione va impugnata con ricorso immediato per cassazione

  • art. 618 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 617 c.p.c. nel ricorso incidentale

  • art. 1335 c.c.

    richiamato dai giudici di merito per la presunzione di conoscenza della comunicazione inviata per posta

  • art. 327 c.p.c.

    indicato per il termine entro cui avrebbe dovuto essere proposto il ricorso diretto per cassazione contro la statuizione qualificata come opposizione agli atti esecutivi

  • art. 5 D.M. n. 55/2014

    invocato per contestare la liquidazione delle spese

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilite0

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma di riferimento per alcuni motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    norma di riferimento per i motivi relativi a errori processuali

Massime di principio

  • Quando il giudice di primo grado qualifica una domanda o un capo di domanda come opposizione agli atti esecutivi, la relativa statuizione deve essere impugnata con ricorso immediato per cassazione nei termini di legge; l'appello proposto contro quella parte della decisione e8 inammissibile.
  • In presenza di un'opposizione esecutiva con contenuti scindibili, in parte riconducibili all'opposizione agli atti esecutivi e in parte all'opposizione all'esecuzione, ciascun capo segue il proprio autonomo regime di impugnazione.
  • La deduzione di violazione dell'art. 115 c.p.c. e8 ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o esercitato un potere istruttorio fuori dai casi consentiti; non basta contestare il merito della valutazione delle prove documentali.
  • La valutazione della soccombenza reciproca e la misura della compensazione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiedono una proporzione matematica tra accoglimento della domanda e riparto delle spese.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che denunci vizi processuali o ultrapetizione deve rispettare il principio di autosufficienza, trascrivendo o comunque specificando in modo puntuale gli atti e i documenti processuali rilevanti, altrimenti e8 inammissibile.
  • La parte che intenda censurare la prova della notificazione di un atto deve attaccare specificamente il percorso motivazionale e documentale seguito dal giudice di merito; la mera contestazione dell'esito della valutazione non consente il sindacato di legittimite0.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveSpese di liteProve
RamiEsecuzioniProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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