Cassazione Civile, Ordinanza n. 13195/2025 del 18/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossore)
La controversia
La lite nasce da un 20ricorso proposto avverso un 20intimazione di pagamento relativa a sette cartelle concernenti crediti INPS. Il ricorrente deduceva vizi di notifica e vizi formali delle cartelle e dell'intimazione, lamentava altres ec l'illegittimit e0 dell'intimazione per omessa motivazione del calcolo di sanzioni e interessi e la prescrizione quinquennale del credito. Il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere per sei cartelle oggetto di pace fiscale, dichiarava inammissibile la parte dell'opposizione diretta a far valere vizi di notifica e vizi formali per tardivit e0 ex art. 617 c.p.c., e rigettava l'opposizione per la cartella residua ritenendo provati atti interruttivi della prescrizione. La Corte d'appello confermava. In Cassazione il ricorrente proponeva cinque motivi: (1) violazione dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 e dell'art. 2697 c.c. per avere ritenuto provata la notificazione della cartella residua sulla base del solo avviso di ricevimento senza produzione dell'originale; (2) violazione dell'art. 115 c.p.c. in tema di prova della notificazione dell'intimazione di pagamento; (3) violazione dell'art. 92 c.p.c. per la regolazione delle spese, assumendo che le controparti fossero soccombenti; (4) violazione dei criteri di liquidazione delle spese ex D.M. 55/2014 e art. 14 c.p.c.; (5) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita extrapetizione nella liquidazione delle spese e nel riparto delle posizioni processuali. L'agente della riscossione proponeva ricorso incidentale sostenendo l'inammissibilit e0 originaria dell'opposizione e dell'appello quanto alla mancata notifica della cartella, perch e9 la questione era stata qualificata dal primo giudice come opposizione agli atti esecutivi soggetta al regime dell'art. 617 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibile il motivo incidentale perch e9 l'agente della riscossione, pur vittorioso in appello, non aveva interesse a impugnare statuizioni preliminari che la Corte d'appello non aveva adottato; ha inoltre affermato che, quando il primo giudice qualifichi una parte dell'opposizione come opposizione agli atti esecutivi, l'impugnazione della relativa statuizione deve seguire il regime del ricorso immediato per cassazione e non quello dell'appello, sicch e9 la decisione di primo grado sulla notificazione della cartella era ormai incontrovertibile. I primi due motivi del ricorso principale sono stati dichiarati inammissibili: il primo perch e9 investiva una statuizione contro la quale avrebbe dovuto proporsi ricorso diretto in Cassazione nei termini, e il secondo perch e9 la Corte di merito aveva valutato la documentazione prodotta senza violare il principio di disponibilit e0 della prova o l'art. 115 c.p.c., oltre a difettare di autosufficienza. Il terzo motivo e8 stato rigettato perch e9 la regolazione delle spese e la valutazione della soccombenza reciproca rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiedono una proporzione esatta tra domanda accolta e spese poste a carico della parte soccombente. Il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificit e0 e autosufficienza, non essendo stati trascritti gli atti e i documenti necessari a verificare il valore della cartella residua e il contenuto delle conclusioni processuali dedotte a fondamento della censura di ultrapetizione. Le spese del giudizio di legittimit e0 sono state compensate tra le parti costituite; nulla per l'INPS, rimasto contumace in Cassazione. c8 stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di ricorrente principale e incidentale.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per contestare la prova della notificazione della cartella, ma la censura e8 stata dichiarata inammissibile perch e9 avrebbe dovuto essere proposta con ricorso diretto per cassazione contro la qualificazione dell'opposizione come opposizione agli atti esecutivi
invocato sulla ripartizione dell'onere della prova della notificazione; non accolto
la Corte ha escluso la violazione del principio di disponibilit e0 della prova perch e9 i giudici di merito hanno esaminato la documentazione ritualmente prodotta dalle parti
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato come norma sul motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato per i vizi processuali dedotti nei motivi di ricorso
la valutazione della soccombenza reciproca e la compensazione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in cassazione salvo vizi specifici
richiamato dal ricorrente in tema di valore della controversia ai fini delle spese
per dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il motivo e8 stato dichiarato inammissibile per difetto di specificit e0 e autosufficienza
qualifica l'opposizione agli atti esecutivi, soggetta a termine perentorio e a regime impugnatorio proprio; se il primo giudice qualifica cos ec la domanda, la relativa statuizione va impugnata con ricorso immediato per cassazione
richiamato insieme all'art. 617 c.p.c. nel ricorso incidentale
richiamato dai giudici di merito per la presunzione di conoscenza della comunicazione inviata per posta
indicato per il termine entro cui avrebbe dovuto essere proposto il ricorso diretto per cassazione contro la statuizione qualificata come opposizione agli atti esecutivi
invocato per contestare la liquidazione delle spese
richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilit e0
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma di riferimento per alcuni motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma di riferimento per i motivi relativi a errori processuali
Massime di principio
- Quando il giudice di primo grado qualifica una domanda o un capo di domanda come opposizione agli atti esecutivi, la relativa statuizione deve essere impugnata con ricorso immediato per cassazione nei termini di legge; l'appello proposto contro quella parte della decisione e8 inammissibile.
- In presenza di un'opposizione esecutiva con contenuti scindibili, in parte riconducibili all'opposizione agli atti esecutivi e in parte all'opposizione all'esecuzione, ciascun capo segue il proprio autonomo regime di impugnazione.
- La deduzione di violazione dell'art. 115 c.p.c. e8 ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o esercitato un potere istruttorio fuori dai casi consentiti; non basta contestare il merito della valutazione delle prove documentali.
- La valutazione della soccombenza reciproca e la misura della compensazione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiedono una proporzione matematica tra accoglimento della domanda e riparto delle spese.
- Il motivo di ricorso per cassazione che denunci vizi processuali o ultrapetizione deve rispettare il principio di autosufficienza, trascrivendo o comunque specificando in modo puntuale gli atti e i documenti processuali rilevanti, altrimenti e8 inammissibile.
- La parte che intenda censurare la prova della notificazione di un atto deve attaccare specificamente il percorso motivazionale e documentale seguito dal giudice di merito; la mera contestazione dell'esito della valutazione non consente il sindacato di legittimit e0.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 18 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13159/2025 del 18/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 18 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13160/2025 del 18/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 18 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13163/2025 del 18/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 18 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13165/2025 del 18/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 18 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13167/2025 del 18/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 18 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13171/2025 del 18/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →