Parere n. 1363/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex articolo 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor -OMISSIS-contro il Ministero dell’interno - U.T.G. Prefettura di -OMISSIS-, per l’annullamento del provvedimento prot. n. p-po/l/q/2025/100267 emesso e notificato in data 5 settembre 2025 di revoca del nulla osta al lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento del 5 settembre 2025 di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato nell’ambito del Decreto Flussi 2025.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 42 del d.l. n. 73/2022, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, sostenendo che la competenza territoriale dovesse essere individuata in base al luogo effettivo di impiego del lavoratore e non alla sede legale del datore di lavoro. Ha inoltre sostenuto che, anche ove la Prefettura fosse stata incompetente, il fascicolo avrebbe dovuto essere trasmesso all’ufficio competente anziché procedersi alla revoca. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 1, comma 2-bis, della l. n. 241/1990, invocando i principi di imparzialità, buon andamento, collaborazione, buona fede e legittimo affidamento. Il ricorrente ha richiamato la validazione della competenza territoriale effettuata dal Portale Ali, il rilascio del nulla osta, il decorso di circa cinque mesi, l’assenza di comparazione degli interessi e la presunta disparità di trattamento rispetto ad altre domande della medesima società. Il provvedimento impugnato era tuttavia fondato su due autonome ragioni: il parere ostativo dell’Ispettorato territoriale del lavoro, relativo alla carenza o difformità di documentazione, e l’asserita incompetenza territoriale dello Sportello unico.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha rilevato che il provvedimento di revoca era plurimotivato, poiché fondato su due ragioni autonome e indipendenti, ciascuna astrattamente idonea a sorreggere la determinazione negativa. In tale ipotesi il ricorso può condurre all’annullamento dell’atto soltanto se vengono censurate e riconosciute illegittime tutte le ragioni poste a fondamento dello stesso. Il ricorrente ha invece contestato esclusivamente la ragione sub B, relativa alla competenza territoriale della Prefettura, senza formulare alcuna censura contro la ragione sub A, costituita dal parere negativo dell’Ispettorato territoriale del lavoro. Tale parere ostativo riguardava la mancanza del DURC in corso di validità, della ricevuta di richiesta personale al Centro per l’impiego, della proposta di contratto di lavoro e di nuovi impegni contrattuali per la sede indicata, nonché la difformità tra la sede di lavoro indicata nella domanda e quella risultante dall’asseverazione. Poiché la ragione sub A è rimasta incontestata e continua autonomamente a sorreggere la revoca, l’eventuale accoglimento delle doglianze sulla competenza territoriale non avrebbe prodotto alcuna utilità per il ricorrente. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per carenza di interesse, con assorbimento della domanda cautelare.
Osservazioni
Atto plurimotivato
Quando un provvedimento è fondato su più ragioni autonome e indipendenti, l’annullamento è possibile solo se il ricorrente censura ciascuna di esse e tutte le censure risultano fondate.
Ragione sub A - Parere ostativo dell’Ispettorato territoriale del lavoro
Il ricorrente non ha contestato il parere negativo dell’Ispettorato territoriale del lavoro, fondato sulla carenza o difformità di documentazione, tra cui il DURC, la richiesta al Centro per l’impiego, la proposta contrattuale, gli impegni contrattuali relativi alla sede di lavoro e la corrispondenza della sede indicata nella domanda e nell’asseverazione.
Ragione sub B - Competenza territoriale della Prefettura
Le censure relative alla competenza territoriale dello Sportello unico non possono procurare alcuna utilità, poiché la distinta ragione sub A, non impugnata, mantiene autonomamente in vita il provvedimento di revoca.
Domanda cautelare
La domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento è stata assorbita dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
Disciplina il deposito diretto del ricorso straordinario, secondo quanto indicato nell’epigrafe del parere.
È richiamato dal provvedimento impugnato e dal ricorrente con riguardo alla competenza territoriale dello Sportello unico per l’immigrazione.
È richiamato dal ricorrente insieme all’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998 a sostegno delle censure sulla competenza e sull’istruttoria.
art. 97 Cost.
È invocato dal ricorrente in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione.
art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990
È richiamato dal ricorrente a fondamento dei doveri di collaborazione, correttezza e buona fede nei rapporti tra amministrazione e privati.
Costituisce la disciplina del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nell’ambito del quale il Consiglio di Stato ha espresso il parere.
Massime di principio
- In presenza di un provvedimento plurimotivato, fondato su ragioni autonome e indipendenti, il ricorso è utile e ammissibile solo se il ricorrente contesta tutte le ragioni che sorreggono l’atto.
- È sufficiente che una sola ragione autonoma del provvedimento impugnato rimanga legittima o incontestata perché il ricorso non possa essere accolto, rendendo irrilevante l’esame delle altre censure.
- Nel ricorso straordinario sussiste carenza di interesse quando l’eventuale annullamento della ragione censurata non eliminerebbe l’efficacia lesiva dell’atto, poiché un’ulteriore ragione autonoma, non impugnata, continuerebbe a sorreggerlo.
- La domanda cautelare resta assorbita quando il ricorso straordinario è definito con una pronuncia di inammissibilità per carenza di interesse.
Revoca del nulla osta al lavoro subordinato e ricorso straordinario
Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da un cittadino straniero contro il Ministero dell’interno e la Prefettura competente, per l’annullamento della revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato nell’ambito del Decreto Flussi 2025.
Premesse e svolgimento della vicenda
Una società aveva presentato allo Sportello unico per l’immigrazione una domanda di nulla osta in favore del lavoratore straniero. Il nulla osta era stato rilasciato automaticamente e il lavoratore aveva fatto ingresso in Italia. Successivamente lo Sportello unico aveva comunicato l’avvio del procedimento di revoca.
Il provvedimento di revoca indicava due ragioni:
- il parere ostativo dell’Ispettorato territoriale del lavoro;
- l’asserita incompetenza territoriale dello Sportello unico, poiché il luogo di lavoro risultava diverso dalla sede legale del datore di lavoro.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha sostenuto che la competenza territoriale dovesse essere determinata in base al luogo effettivo di impiego e non alla sede legale della società. Ha inoltre affermato che, anche in caso di incompetenza, l’ufficio avrebbe dovuto trasmettere il fascicolo alla Prefettura competente, anziché revocare il nulla osta.
Sono stati inoltre invocati il legittimo affidamento e i doveri di collaborazione e buona fede dell’amministrazione. In particolare, il ricorrente ha richiamato la validazione della domanda attraverso il Portale Ali, il decorso di circa cinque mesi dal rilascio del nulla osta, l’assenza di una comparazione tra interesse pubblico e posizione individuale e la presunta disparità di trattamento rispetto ad altre domande presentate dalla stessa società.
Natura plurimotivata del provvedimento
Il Consiglio di Stato ha qualificato la revoca come atto plurimotivato. Le due ragioni indicate dall’amministrazione erano infatti autonome e ciascuna, considerata separatamente, idonea a sostenere la determinazione negativa.
Secondo il parere, in presenza di un atto plurimotivato il ricorrente deve contestare tutte le ragioni poste a fondamento del provvedimento. L’accoglimento del ricorso è possibile soltanto se tutte le censure risultano fondate; al contrario, la permanenza di una sola ragione legittima o non contestata è sufficiente a mantenere in vita l’atto.
Mancata contestazione del parere dell’Ispettorato
Il ricorso ha censurato esclusivamente la ragione relativa alla competenza territoriale della Prefettura, indicata nel provvedimento sub B. Nessuna doglianza è stata invece rivolta contro il parere ostativo dell’Ispettorato territoriale del lavoro, indicato sub A.
Dalla comunicazione di avvio del procedimento risultava che il parere negativo dell’Ispettorato era collegato alla mancanza o alla difformità di documenti, tra cui:
- il DURC in corso di validità;
- la ricevuta della richiesta personale al Centro per l’impiego;
- la proposta di contratto di lavoro;
- nuovi impegni contrattuali relativi alla sede di lavoro;
- la corrispondenza tra la sede indicata nella domanda e quella risultante dall’asseverazione.
Tale ragione autonoma è rimasta incontestata. Di conseguenza, anche un eventuale accoglimento delle censure sulla competenza territoriale non avrebbe consentito di annullare la revoca né avrebbe procurato un’utilità concreta al ricorrente.
Decisione
La Sezione ha dichiarato il ricorso straordinario inammissibile per carenza di interesse. La domanda cautelare è stata assorbita. Il parere richiama, quale principio applicativo, la regola secondo cui la contestazione soltanto di una delle autonome motivazioni di un atto plurimotivato non è sufficiente a ottenere l’annullamento del provvedimento.
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