Parere n. 1351/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto dal signor Valerio Colella contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (ora Ministero dell’università e della ricerca) e l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e nei confronti della signora Enrica Macorano: 1. per l’annullamento: - del decreto ministeriale n. 196 del 28 giugno 2012, con cui sono state determinate le modalità e i contenuti delle prove di ammissione al corso di Medicina e chirurgia; - del decreto ministeriale n. 197 del 28 giugno 2012, per mezzo del quale è stato definito per l’anno accademico 2012/2013 il numero di posti assegnati per ciascuna Università al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia; - del decreto del Magnifico Rettore dell’Università di bari n. 3489 del 6 luglio 2012; - ove occorra, della delibera del Consiglio di Facoltà di Medicina e chirurgia del 23 aprile 2012, di ignoto contenuto, soprattutto qualora preveda una ingiustificata riduzione dei posti messi a concorso; - ove occorra, della delibera del Senato Accademico del 12 giugno 2012, di ignoto contenuto, soprattutto qualora preveda una ingiustificata riduzione dei posti messi a concorso; - ove occorra, della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Bari del 19 giugno 2012, di ignoto contenuto, soprattutto qualora preveda una ingiustificata riduzione dei posti messi a concorso; - di tutti gli atti presupposti, connessi, consequenziali o comunque connessi, ancorché ignoti, in quanto lesivi: II. nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni subiti e subendi, da determinarsi in via equitativa, oltre che alla refusione di onorari e spese di giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione degli atti relativi alla prova nazionale di ammissione al corso di laurea in Medicina e chirurgia per l'anno accademico 2012/2013, con domanda cautelare e richiesta di risarcimento del danno
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente, partecipante alla prova di ammissione al corso di Medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari per l'anno accademico 2012/2013, ha impugnato il decreto ministeriale n. 196 del 28 giugno 2012, relativo alle modalità e ai contenuti della prova, il decreto ministeriale n. 197 del 28 giugno 2012, relativo alla distribuzione dei posti disponibili, il decreto rettorale n. 3489 del 6 luglio 2012 e ulteriori atti presupposti, lamentando di non essere stato collocato in posizione utile per effetto delle illegittimità della procedura selettiva. Le censure riguardavano: la formazione di graduatorie locali nonostante lo svolgimento di una prova unica nazionale; la determinazione del numero dei posti disponibili in asserito contrasto con la legge n. 264/1999 e con il precedente del Consiglio di Stato n. 3541/2012; la riduzione dei posti assegnati all'Università di Bari, fissati in 300, rispetto a quelli originariamente programmati; l'asserita disparità rispetto ai posti assegnati alle Università di Foggia e del Molise, nonché il difetto di istruttoria, motivazione, ragionevolezza e coerenza dell'azione amministrativa. È stata inoltre proposta domanda cautelare e domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 30 c.p.a. Nel corso del procedimento è emerso che il ricorrente aveva conseguito la laurea magistrale in Medicina e chirurgia il 22 febbraio 2022.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il conseguimento della laurea magistrale in Medicina e chirurgia abbia determinato la cessazione della materia del contendere secondo il principio del consolidamento. Il completamento degli studi ha dimostrato, sia pure successivamente, il possesso delle capacità e delle idoneità che la prova di ammissione era diretta ad accertare. È stato inoltre rilevato che non sussiste un interesse delle amministrazioni resistenti all'invalidazione del percorso accademico ormai completato. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, con assorbimento dell'istanza cautelare. Il parere non ha esaminato nel merito le singole censure né la domanda risarcitoria.
Osservazioni
Cessazione della materia del contendere e consolidamento
Il conseguimento della laurea magistrale in Medicina e chirurgia da parte del ricorrente ha dimostrato, a posteriori, il pieno possesso delle capacità e delle idoneità che la prova di ammissione era intesa a verificare, determinando il consolidamento della situazione e la cessazione della materia del contendere.
Istanza cautelare
L'istanza cautelare è stata assorbita in conseguenza della dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
legge 2 agosto 1999, n. 264
La questione di legittimità costituzionale della disposizione è stata ritenuta potenzialmente decisiva per il contenzioso sull'ammissione ai corsi universitari; nel procedimento richiamato, tuttavia, la Corte costituzionale l'ha dichiarata inammissibile.
art. 30 c.p.a.
È stato richiamato dal ricorrente quale fondamento della domanda di risarcimento del danno, che non è stata esaminata nel merito a seguito della declaratoria di improcedibilità.
art. 80 c.p.a.
È stato richiamato in relazione alla dichiarazione di estinzione di un diverso ricorso nel corso del quale era stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999.
Massime di principio
- Il conseguimento, successivo alla contestata procedura di ammissione, del titolo di studio cui quella procedura era preordinata può determinare la cessazione della materia del contendere, quando dimostri a posteriori il possesso delle capacità e delle idoneità che la prova selettiva mirava ad accertare.
- Il completamento del percorso accademico può consolidare la posizione del ricorrente e rendere improcedibile il ricorso contro gli atti di ammissione, anche in presenza di contestazioni originarie sulla procedura selettiva, qualora non residui un interesse concreto e attuale alla decisione.
- La cessazione della materia del contendere per consolidamento della situazione di fatto comporta l'assorbimento dell'istanza cautelare.
Impugnazione della procedura di ammissione a Medicina e chirurgia
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un partecipante alla prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari, per l'anno accademico 2012/2013. Il ricorrente ha contestato gli atti ministeriali e universitari relativi alla prova, alla formazione delle graduatorie e alla determinazione dei posti disponibili, chiedendo anche la sospensione cautelare e il risarcimento dei danni.
Censure dedotte
Il ricorrente ha sostenuto, in particolare, che:
- a fronte di una prova unica nazionale fossero state illegittimamente predisposte graduatorie a livello locale;
- il numero dei posti disponibili fosse stato determinato in violazione o erronea applicazione della legge n. 264/1999;
- l'amministrazione non avesse adeguatamente considerato il precedente del Consiglio di Stato n. 3541/2012 e le questioni di legittimità costituzionale concernenti l'accesso programmato;
- la riduzione dei posti assegnati all'Università di Bari, fissati in 300, fosse viziata da difetto di istruttoria, carenza di motivazione, contraddittorietà, irragionevolezza e sviamento;
- sussistesse una distonia rispetto alla distribuzione dei posti tra le Università di Foggia e del Molise.
Il ricorrente ha inoltre formulato una domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 30 c.p.a.
Sviluppo del procedimento
Il Ministero aveva inizialmente trasmesso una relazione limitata all'istanza cautelare, chiedendo il rigetto della sospensiva e rilevando anche l'omessa notifica al controinteressato. La Sezione aveva quindi adottato due pareri interlocutori, invitando l'amministrazione a trasmettere la relazione sul merito e a verificare la permanenza dell'interesse del ricorrente alla decisione.
Nel 2024 il Ministero ha comunicato che il ricorrente aveva conseguito la laurea magistrale in Medicina e chirurgia il 22 febbraio 2022.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto decisivo il conseguimento del titolo di studio. Il completamento del percorso accademico ha dimostrato, sia pure a posteriori, il possesso delle capacità e delle idoneità che la prova di ammissione era destinata a verificare.
Secondo il parere, tale situazione determina il consolidamento della posizione del ricorrente e fa venir meno la materia del contendere. È stato inoltre rilevato che le amministrazioni resistenti non hanno un interesse alla invalidazione del percorso accademico ormai completato.
La conclusione è stata ritenuta coerente con precedenti del Consiglio di Stato, tra cui il parere della Sezione I n. 1436/2024 del 22 novembre 2024 e le sentenze della Sezione VII 14 aprile 2022, nn. 2856 e 28159, nonché 27 aprile 2022, n. 3357.
Esito
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso sia dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere. L'istanza cautelare è stata assorbita. Le censure sulla legittimità della procedura di ammissione e la domanda risarcitoria non sono state esaminate nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 3 ago 2026Parere n. 1350/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 3 ago 2026Parere n. 1352/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 3 ago 2026Parere n. 1353/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 3 ago 2026Parere n. 1354/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 3 ago 2026Parere n. 1355/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 3 ago 2026Parere n. 1356/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →