Salta al contenuto
Parere

Parere n. 1355/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-, e nei confronti di -OMISSIS- avverso provv. prot. n. md ab05933 reg2023 0210087 del 05-04-2023 “esito giudizio di avanzamento al grado superiore afferente alla valutazione colonnelli in servizio permanente";

Giustizia amministrativa202400555

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dell’esito del giudizio di avanzamento a scelta al grado di Generale di Brigata per l’anno 2023, con collocazione al 111° posto e mancata iscrizione nel quadro di avanzamento.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente, colonnello del ruolo normale delle armi dell’Esercito, giudicato idoneo ma non collocato in posizione utile, ha impugnato il provvedimento prot. n. MD AB05933 REG2023 0210087 del 5 aprile 2023, deducendo violazione degli artt. 1032 e 1058 del d.lgs. n. 66/2010, degli artt. 703 e seguenti del d.P.R. n. 90/2010, degli artt. 1 e 2 della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere. Le doglianze riguardavano, in particolare, la valutazione dei titoli e dei precedenti di carriera, il mancato riconoscimento della natura apicale di alcune valutazioni, i corsi frequentati, la conoscenza della lingua straniera, le onorificenze e ricompense, gli incarichi svolti e il raffronto con gli ufficiali promossi. Il Ministero della Difesa ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate tutte le censure. Ha precisato che l’avanzamento a scelta si articola in una prima fase di accertamento dell’idoneità alle funzioni del grado superiore e in una seconda fase di attribuzione del punteggio e formazione della graduatoria. Si tratta di un giudizio di merito assoluto, non comparativo, fondato su un apprezzamento globale e caratterizzato da ampia discrezionalità tecnica della Commissione di avanzamento. La Commissione deve considerare la documentazione personale disponibile alla chiusura dell’aliquota, ma il giudice amministrativo può sindacare la valutazione soltanto in presenza di illogicità, irrazionalità o abnormità macroscopiche, immediatamente percepibili, senza sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’organo tecnico. Nel caso concreto, il punteggio di 27,88/30 risultava coerente con la presenza di alcune valutazioni non apicali nelle schede n. 63 e n. 51, riguardanti rispettivamente gestione del personale, capacità organizzative, capacità di lavorare in gruppo, preparazione professionale e capacità di organizzazione. Non sono emersi né un eccesso di potere in senso assoluto, poiché la carriera non risultava costantemente caratterizzata da eccellenza apicale e assenza di attenuazioni, né un eccesso di potere in senso relativo, non essendo dimostrata una macroscopica disomogeneità del metro valutativo rispetto agli ufficiali promossi. Il ricorso è stato quindi respinto.

Osservazioni

Violazione di legge

La censura è infondata. La Commissione ha applicato i parametri previsti dagli artt. 1057 e 1058 del Codice dell’ordinamento militare e dalla disciplina regolamentare, considerando anche le valutazioni non apicali contenute nelle schede valutative n. 63 e n. 51.

Eccesso di potere in senso assoluto

Il vizio non ricorre. La documentazione non evidenzia una carriera costantemente caratterizzata da giudizi apicali, massime aggettivazioni e assenza di qualunque attenuazione di rendimento, tale da rendere macroscopicamente inadeguato il punteggio attribuito.

Eccesso di potere in senso relativo

Il vizio non ricorre. Non sono emerse vistose incongruenze né una rottura immediatamente percepibile dell’uniformità del criterio di valutazione rispetto agli ufficiali parigrado iscritti nel quadro di avanzamento.

Norme richiamate

  • artt. 1057-1060 d.lgs. n. 66/2010, Codice dell’ordinamento militare

    Il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali è un giudizio di merito assoluto e si fonda sulla valutazione dell’idoneità alle funzioni del grado superiore e sull’attribuzione del punteggio.

    La procedura non consiste in una comparazione diretta tra candidati, ma nella valutazione assoluta di ciascun ufficiale, seguita dalla formazione della graduatoria sulla base dei punteggi.

  • artt. 700-711 d.P.R. n. 90/2010, Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare

    La Commissione procede a un apprezzamento globale degli elementi personali e di servizio rilevanti.

    La disciplina regolamentare integra i parametri legislativi e conferma la natura complessiva e non rigidamente aritmetica del giudizio di avanzamento.

  • art. 1058, comma 5, d.lgs. n. 66/2010

    La valutazione riguarda qualità morali, di carattere e fisiche; benemerenze e qualità professionali; doti intellettuali e culturali; attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore.

    La Commissione deve valutare globalmente i principali profili personali, professionali, culturali e attitudinali dell’ufficiale.

  • artt. 704-708 d.P.R. n. 90/2010

    Specificano i parametri della valutazione e il procedimento di avanzamento a scelta.

    Le disposizioni regolamentari disciplinano il procedimento di avanzamento e non la redazione della documentazione caratteristica, che costituisce la base conoscitiva della valutazione.

  • artt. 1 e 2 l. n. 241/1990

    Il parere non ravvisa violazioni degli obblighi generali di azione amministrativa dedotti dal ricorrente.

Massime di principio

  • Il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali è un giudizio di merito assoluto: ogni candidato deve essere valutato in sé, mentre la posizione in graduatoria deriva dal punteggio attribuito e non da una comparazione diretta tra gli scrutinandi.
  • La procedura di avanzamento a scelta si articola nell’accertamento dell’idoneità alle funzioni del grado superiore e nella successiva attribuzione del punteggio ai candidati idonei ai fini della formazione della graduatoria e del quadro di avanzamento.
  • La Commissione di avanzamento deve considerare tutti gli elementi desumibili dalla documentazione personale dell’ufficiale alla data di chiusura dell’aliquota, anche quando gli elementi siano rinvenibili in una sede documentale diversa da quella propria; la documentazione caratteristica, una volta parificata, deve essere contestata con un autonomo e preventivo gravame.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni della Commissione di avanzamento, connotate da ampia discrezionalità tecnica, è limitato alla verifica di palesi irrazionalità, incoerenze o abnormità immediatamente percepibili e non consente la sostituzione del giudizio del giudice a quello dell’organo tecnico.
  • L’eccesso di potere in senso assoluto richiede una carriera caratterizzata da eccellenza costante e macroscopica, tale da rendere a prima vista inadeguato il punteggio attribuito; l’eccesso di potere in senso relativo richiede invece una vistosa e immediata disomogeneità del metro valutativo rispetto a uno o più ufficiali promossi.

Giudizio di avanzamento a scelta di un colonnello dell’Esercito

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un colonnello del ruolo normale delle armi dell’Esercito contro l’esito del giudizio di avanzamento al grado di Generale di Brigata per l’anno 2023. L’ufficiale ha conseguito 27,88/30 punti, risultando collocato al 111° posto della graduatoria e non venendo quindi iscritto nel quadro di avanzamento.

Premesse e domanda

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunicato il 5 aprile 2023, deducendo violazione degli artt. 1032 e 1058 del d.lgs. n. 66/2010, degli artt. 703 e seguenti del d.P.R. n. 90/2010, degli artt. 1 e 2 della l. n. 241/1990 ed eccesso di potere. Il Ministero della Difesa ha chiesto il rigetto del ricorso.

Struttura della procedura di avanzamento

Il Consiglio di Stato richiama gli artt. 1057-1060 del Codice dell’ordinamento militare e gli artt. 700-711 del d.P.R. n. 90/2010. La procedura si articola in due fasi:

  • accertamento dell’idoneità dell’ufficiale all’adempimento delle funzioni del grado superiore;
  • attribuzione del punteggio agli ufficiali giudicati idonei e formazione della graduatoria ai fini della compilazione del quadro di avanzamento.

Il giudizio è di merito assoluto e non comparativo. La Commissione valuta ciascun ufficiale individualmente mediante un apprezzamento globale; la posizione in graduatoria deriva dal punteggio complessivo attribuito.

Parametri di valutazione

Ai sensi dell’art. 1058, comma 5, del Codice dell’ordinamento militare e degli artt. 704-708 del regolamento, la valutazione considera:

  • qualità morali, di carattere e fisiche;
  • benemerenze di guerra, comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera;
  • doti intellettuali e culturali, con riguardo anche ai risultati di corsi, esami ed esperimenti;
  • attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore.

La natura globale del giudizio impedisce di scomporre rigidamente le singole componenti o di attribuire a ciascun titolo un valore predeterminato e autonomo.

Documentazione rilevante

La legittimità del giudizio deve essere verificata sulla base della documentazione personale dell’ufficiale disponibile al momento dello scrutinio e, in particolare, alla data di chiusura dell’aliquota di avanzamento. La Commissione deve considerare tutte le risultanze della documentazione personale, anche se alcuni elementi non sono collocati nella sede documentale propria ma risultano comunque desumibili dallo stato matricolare o dalla documentazione caratteristica.

La documentazione caratteristica, una volta parificata, non può essere contestata direttamente in sede di avanzamento: le relative contestazioni devono essere proposte con un autonomo e preventivo gravame.

Limiti del sindacato giurisdizionale

La Commissione dispone di ampia discrezionalità tecnica, poiché la valutazione investe l’intera personalità dell’ufficiale e non può essere ricondotta a una mera ponderazione aritmetica dei titoli. Il giudice amministrativo può verificare soltanto la logicità e razionalità del criterio seguito e può intervenire quando emergano valutazioni macroscopicamente incoerenti, irragionevoli o abnormi, immediatamente percepibili dalla documentazione.

Non è invece consentito al giudice sostituire la propria valutazione a quella della Commissione, né procedere a una nuova comparazione analitica dei titoli degli ufficiali.

Esame della violazione di legge

La censura è stata respinta. Il Consiglio di Stato ha rilevato che la Commissione ha applicato i parametri previsti dagli artt. 1057 e 1058 del Codice dell’ordinamento militare e dalla disciplina regolamentare.

In particolare, sono state considerate alcune valutazioni non apicali presenti nella documentazione caratteristica:

  • nella scheda valutativa n. 63, relativa all’incarico di Capo Ufficio P.I. in sede vacante presso NRDC Italy, tre voci non apicali riguardanti gestione del personale, capacità organizzative e capacità di lavorare in gruppo;
  • nella scheda valutativa n. 51, relativa all’incarico di addetto presso l’Ufficio Piani-dottrina Imp. NRDC Italy, due voci non apicali riguardanti preparazione professionale e capacità di organizzazione.

Secondo il Collegio, tali elementi potevano legittimamente incidere sul giudizio complessivo e sul punteggio finale.

Esame dell’eccesso di potere

Il ricorrente ha dedotto sia un eccesso di potere in senso assoluto, riferito alla coerenza complessiva del giudizio rispetto alla propria carriera, sia un eccesso di potere in senso relativo, riferito al raffronto con gli ufficiali promossi.

L’eccesso di potere in senso assoluto richiede una carriera costantemente eccellente, con giudizi finali apicali, massime aggettivazioni e assenza di qualunque attenuazione del rendimento, tale da rendere macroscopicamente inadeguato il punteggio. Il requisito non è stato ravvisato, poiché i giudizi dell’ufficiale, pur ampiamente favorevoli, non erano sempre apicali.

L’eccesso di potere in senso relativo richiede una vistosa e immediata rottura dell’uniformità del criterio valutativo rispetto a uno o più ufficiali parigrado collocati in posizione utile. Anche tale vizio è stato escluso, non essendo emersa una conclamata ed evidente superiorità complessiva del ricorrente rispetto ai militari promossi né una valutazione inspiegabile o ingiustificabile.

Conclusione

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto perché infondato. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le parti e i terzi, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento UE 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.