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Parere

Parere n. 1350/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da -OMISSIS-, contro U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-, e nei confronti di -OMISSIS-, avverso avv. provvedimento n. fasc. 4357 del 15 sett. 2025 di ammonimento per comportamento inadeguato;

Giustizia amministrativa202600026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico contro un ammonimento per condotte moleste e persecutorie

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La ricorrente impugna il provvedimento con cui il Prefetto ha respinto il ricorso gerarchico avverso l'ammonimento adottato dal Questore ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.l. n. 11/2009, convertito dalla l. n. 38/2009. Deduce carenza istruttoria e violazione di legge. La questione riguarda i presupposti probatori dell'ammonimento, il rapporto tra la misura amministrativa preventiva e l'accertamento penale del reato di atti persecutori ex art. 612-bis c.p., l'ampiezza della discrezionalità amministrativa e i limiti del sindacato giurisdizionale, nonché il rispetto del diritto di difesa in un procedimento caratterizzato da esigenze di celerità. Poiché non è pervenuta la relazione ministeriale sul merito, la Sezione esamina soltanto l'istanza cautelare e dispone un'integrazione istruttoria sul merito.

Il parere

La Sezione respinge l'istanza cautelare per insussistenza del fumus boni iuris e, soprattutto, per mancata dimostrazione del periculum in mora: l'ammonimento ha natura preventiva e non comporta, per le sue caratteristiche, un pregiudizio immediato, essendo diretto a prevenire condotte penalmente rilevanti. Nel merito, la Sezione afferma provvisoriamente che l'ammonimento costituisce una misura amministrativa di prevenzione, fondata su un giudizio prognostico e su elementi indiziari attendibili, senza necessità di una prova piena del reato né di un accertamento di responsabilità penale. Il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla manifesta insussistenza dei presupposti di fatto, alla manifesta irragionevolezza, illogicità o sproporzione della valutazione. La Sezione sospende tuttavia l'emissione del parere definitivo, ordinando al Ministero dell'interno di depositare entro 45 giorni una relazione integrativa; la relazione dovrà essere comunicata alla ricorrente, che disporrà di 30 giorni per osservazioni e memorie, dopo i quali il Ministero avrà ulteriori 20 giorni per trasmettere la relazione definitiva.

Osservazioni

Istanza cautelare

L'istanza cautelare è respinta perché non sono dimostrati il fumus boni iuris e il periculum in mora. Il provvedimento di ammonimento, avente natura preventiva, non determina di per sé un pregiudizio immediato al destinatario.

Presupposti dell'ammonimento

L'ammonimento ex art. 8 d.l. n. 11/2009 richiede elementi indiziari attendibili e un giudizio di verosimiglianza circa l'esistenza di condotte moleste o persecutorie, non la prova piena dei fatti o della responsabilità penale.

Rapporto con il reato di atti persecutori

La misura amministrativa opera su un piano preventivo e cautelare distinto dal procedimento penale per il reato di cui all'art. 612-bis c.p.; è sufficiente la probabilità che le condotte possano degenerare in comportamenti penalmente rilevanti.

Sindacato giurisdizionale

Il controllo del giudice amministrativo resta circoscritto alla manifesta insussistenza dei presupposti di fatto, alla manifesta irragionevolezza, illogicità o sproporzione della valutazione prognostica, senza sostituzione all'amministrazione nelle valutazioni di merito.

Diritto di difesa e celerità procedimentale

Il diritto di difesa deve essere rispettato, pur potendo subire limitazioni in presenza di un'urgenza adeguatamente motivata, poiché la celerità può essere necessaria per assicurare l'effettività della funzione preventiva dell'ammonimento.

Incombenti istruttori sul merito

Il Ministero dell'interno deve depositare entro 45 giorni una relazione integrativa; la relazione deve essere trasmessa alla ricorrente, cui va assegnato un termine di 30 giorni per osservazioni e memorie. Il Ministero dovrà poi trasmettere la relazione definitiva entro i successivi 20 giorni.

Norme richiamate

  • art. 8 d.l. n. 11/2009, convertito dalla l. n. 38/2009

    La disposizione fonda il potere del Questore di adottare una misura amministrativa preventiva diretta a dissuadere condotte moleste o persecutorie e a prevenire la commissione di reati.

  • art. 612-bis c.p.

    La fattispecie penale è distinta dall'ammonimento: per l'adozione della misura amministrativa non occorre provare la commissione del reato, essendo sufficiente un quadro indiziario idoneo a evidenziare un pericolo di degenerazione delle condotte.

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    È richiamato quale base della presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    oscuramento delle generalità e dei dati identificativi

    È richiamato quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità dell'interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    dati personali relativi a condanne penali e reati

    È richiamato, insieme all'art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei dati personali delle parti e dei terzi.

Massime di principio

  • L'ammonimento previsto dall'art. 8 d.l. n. 11/2009 è una misura amministrativa di prevenzione, distinta dall'accertamento penale, e può essere adottato senza la prova piena del reato o della responsabilità penale.
  • Ai fini dell'ammonimento è sufficiente un quadro indiziario attendibile, fondato su un giudizio di verosimiglianza e idoneo a rendere probabile il pericolo che condotte moleste o persecutorie degenerino in comportamenti penalmente rilevanti.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sull'ammonimento riguarda la logicità, coerenza e proporzionalità della valutazione prognostica, senza sostituirsi all'autorità amministrativa, salvo i casi di manifesta insussistenza dei presupposti, manifesta irragionevolezza o sproporzione.
  • Le esigenze di celerità proprie della funzione preventiva dell'ammonimento possono giustificare limitazioni al diritto di essere ascoltato, purché l'urgenza sia adeguatamente motivata e resti soggetta al controllo giurisdizionale.

Impugnazione di un ammonimento per condotte persecutorie

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una persona fisica contro il provvedimento prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico avverso un ammonimento adottato dal Questore ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.l. n. 11/2009, convertito dalla l. n. 38/2009. La ricorrente deduce carenza istruttoria e violazione di legge.

Origine del procedimento

Una persona aveva chiesto l'adozione dell'ammonimento, allegando condotte moleste e persecutorie reiterate, idonee a determinare un perdurante stato di ansia e paura e a imporre una significativa modificazione delle proprie abitudini di vita. Il Questore aveva adottato l'ammonimento. Il successivo ricorso gerarchico era stato respinto dal Prefetto, che aveva ritenuto adeguata e proporzionata l'istruttoria svolta dalla Questura.

Il provvedimento prefettizio aveva sottolineato la funzione preventiva dell'ammonimento, distinguendola dall'accertamento penale del reato di atti persecutori previsto dall'art. 612-bis c.p. Secondo l'amministrazione, l'ammonimento si fonda su una valutazione prognostica del pericolo e non ha natura punitiva.

Natura e presupposti dell'ammonimento

La Sezione qualifica l'ammonimento come misura amministrativa di prevenzione, diretta a evitare che comportamenti molesti o persecutori evolvano in condotte penalmente rilevanti. Per la sua adozione non è necessaria la dimostrazione di una responsabilità penale né la prova piena dei fatti secondo gli standard propri del processo penale.

È sufficiente la presenza di elementi indiziari attendibili, dai quali possa desumersi, con un adeguato grado di verosimiglianza, l'esistenza di condotte pregiudizievoli e il pericolo per l'incolumità psico-fisica della vittima. La logica probatoria è pertanto indiziaria e probabilistica, coerente con la funzione generale del diritto amministrativo della prevenzione.

Distinzione dal procedimento penale

La valutazione amministrativa è diretta a dissuadere la reiterazione di comportamenti molesti o persecutori e a prevenire la commissione di reati mediante un giudizio prognostico ex ante. Non occorre quindi raggiungere la prova del reato di atti persecutori; è sufficiente che gli elementi acquisiti rendano probabile che gli atteggiamenti molesti o minacciosi possano sfociare in condotte riconducibili all'art. 612-bis c.p.

Discrezionalità amministrativa e sindacato giurisdizionale

Il Questore esercita un potere valutativo ampiamente discrezionale. Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell'autorità di pubblica sicurezza nella ricostruzione e ponderazione dei fatti.

Il sindacato è limitato alla verifica della manifesta insussistenza dei presupposti di fatto, della manifesta irragionevolezza, dell'illogicità o della sproporzione della decisione. Il controllo riguarda quindi la logicità e la coerenza della valutazione prognostica compiuta dall'amministrazione.

Diritto di difesa e celerità

La Sezione richiama la necessità di rispettare il diritto di difesa del potenziale destinatario. Tuttavia, in presenza di un'urgenza adeguatamente indicata e motivata, la celerità del procedimento può giustificare una limitazione del diritto di essere ascoltato, purché tale scelta sia sottoposta al controllo del giudice amministrativo.

Il richiamo alla giurisprudenza della Corte EDU evidenzia che l'effettività della protezione dell'integrità fisica e psicologica della persona che richiede l'ammonimento può dipendere dalla rapidità della decisione.

Istanza cautelare

La Sezione esamina e respinge l'istanza cautelare. Non è dimostrato il periculum in mora, poiché l'ammonimento, per la sua natura e funzione, non priva il destinatario della libertà e non determina un pregiudizio immediato, essendo finalizzato a prevenire condotte penalmente rilevanti. La Sezione rileva inoltre l'insussistenza del fumus boni iuris.

Sospensione del parere e integrazione istruttoria

Poiché non è stata trasmessa la relazione ministeriale sul merito, la Sezione non definisce il ricorso e sospende l'emissione del parere definitivo. Dispone i seguenti incombenti:

  • il Ministero dell'interno deve redigere una relazione integrativa entro 45 giorni dalla ricezione del parere;
  • la relazione deve essere inviata alla ricorrente;
  • la ricorrente deve poter presentare osservazioni e memorie entro 30 giorni;
  • il Ministero deve trasmettere la relazione definitiva alla Sezione entro i successivi 20 giorni;
  • la trattazione dell'affare è rinviata a una successiva adunanza.

Esito

Il parere ha natura interlocutoria. L'istanza cautelare è respinta, mentre ogni decisione in rito e nel merito del ricorso straordinario resta impregiudicata in attesa dell'integrazione istruttoria e del completamento del contraddittorio.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentaleTutela cautelare

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