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Parere

Parere n. 1352/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto dalla Cedam s.a.s. contro la A.S.L. Avellino, il Commissario ad acta p.t. per la prosecuzione del Piano di Rientro del settore sanitario nella Regione Campania e il Comune di Parolise: 1. per l’annullamento: - della nota A.S.L. Avellino prot. n. 253/CTM del 5 settembre 2012, successivamente conosciuta, con la quale è stata rigettata la richiesta di verifica del possesso dei requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio del II modulo di n. 10 posti letto; - della nota A.S.L. Avellino prot. n. 53 del 6 novembre 2012, successivamente conosciuta, con la quale è stata respinta la sua richiesta di verifica degli ulteriori requisiti ai fini del rilascio dell'accreditamento definitivo per il I modulo di n. 10 posti letto per l'Hospice Villa Ada; - della nota A.S.L. Avellino n. 35246/2012 del 22 novembre 2012, successivamente conosciuta, con la quale è stata denegata la verifica ASL preordinata al rilascio dell'accreditamento definitivo per il I modulo di n. 10 posti letto di Villa Ada; - della nota A.S.L. Avellino n. 8979/DG T del 4 dicembre 2012, successivamente conosciuta, con la quale è stata preannunciata l’archiviazione della pratica relativa all’accreditamento definitivo del I modulo di n. 10 posti letto per l'Hospice Villa Ada; - di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale, comunque lesivo del suo diritto; 2. nonché per la condanna dell’A.S.L. Avellino e del Commissario ad acta p.t. per la prosecuzione del Piano di Rientro del settore sanitario nella Regione Campania, ciascuno per le proprie rispettive competenze, ad offrire puntuale riscontro agli atti di diffida espressamente comunicati; 3. nonché per la condanna dell'A.S.L. Avellino e del Commissario ad acta p.t. per la prosecuzione del Piano di Rientro del settore sanitario nella Regione Campania, ciascuno per le proprie rispettive competenze, all'adempimento e, per l'effetto, al rilascio, previa verifica del possesso degli ulteriori requisiti, del definitivo accreditamento istituzionale del I modulo di n.10 posti letto per l’Hospice Villa Ada; 4. nonché per la condanna dell’A.S.L. Avellino e del Commissario ad acta p.t. per la prosecuzione del Piano di Rientro del settore sanitario nella Regione Campania, ciascuno per le proprie rispettive competenze, all'adempimento e, per l'effetto, ad avviare la verifica su Hospice Villa Ada dei requisiti minimi per il II modulo di ulteriori n. 10 posti, attesa la perdurante esistenza del fabbisogno, da rilevarsi - ex DCA n. 49/2010 - su base regionale.

Giustizia amministrativa201400220

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il ricorso straordinario fosse stato trasposto e riassunto in sede giurisdizionale. Per tale ragione lo ha dichiarato improcedibile per trasposizione, senza esaminare i motivi di merito e con assorbimento dell'istanza cautelare.

Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione di atti dell'A.S.L. Avellino relativi alla verifica dei requisiti e al rilascio dell'accreditamento istituzionale per l'Hospice Villa Ada, nonché richiesta di adempimento e di avvio delle verifiche per un ulteriore modulo di posti letto

Esito

IMPROCEDIBILITA

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato una serie di note dell'A.S.L. Avellino con cui erano state rigettate o denegate richieste di verifica dei requisiti minimi e ulteriori ai fini, rispettivamente, dell'autorizzazione all'esercizio di un secondo modulo di 10 posti letto e dell'accreditamento definitivo del primo modulo di 10 posti letto dell'Hospice Villa Ada. Ha inoltre chiesto la condanna delle amministrazioni al riscontro delle diffide, al rilascio dell'accreditamento definitivo e all'avvio della verifica dei requisiti per il secondo modulo. I motivi dedotti riguardavano, tra l'altro, la violazione della normativa statale e dei decreti commissariali regionali, l'incompetenza e la carenza di potere, la violazione del giusto procedimento, il difetto di motivazione e di istruttoria, il difetto dei presupposti, il travisamento, l'illogicità, la contraddittorietà e lo sviamento. L'A.S.L. ha eccepito l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso per la natura non lesiva ed endoprocedimentale degli atti. Nel corso del procedimento consultivo, il Comune di Parolise ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale; la ricorrente ha quindi dichiarato l'avvenuta costituzione e riassunzione del giudizio dinanzi al T.A.R. Campania - Salerno.

Osservazioni

Trasposizione del ricorso straordinario

A seguito dell'opposizione del Comune di Parolise ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e della successiva costituzione e riassunzione dinanzi al T.A.R. Campania - Salerno, il ricorso straordinario non può proseguire in sede consultiva ed è dichiarato improcedibile per trasposizione.

Istanza cautelare

L'istanza cautelare è assorbita dalla declaratoria di improcedibilità per trasposizione.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. n. 1199/1971

    L'opposizione dell'amministrazione intimata determina la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale, ove il ricorrente provveda alla riassunzione.

  • art. 48 c.p.a.

    È richiamato in relazione all'atto di costituzione in giudizio e alla riassunzione del ricorso dinanzi al giudice amministrativo.

  • art. 1, comma 273 octodecies, e comma 215, della legge richiamata nel ricorso

    Norme invocate dalla ricorrente a sostegno dei motivi di merito, non esaminate dal Consiglio di Stato per l'intervenuta trasposizione.

  • d.C.A. n. 49 del 27 settembre 2010

    Atto commissariale richiamato dalla ricorrente in materia di fabbisogno e verifiche relative alle strutture sanitarie; non esaminato nel merito.

  • d.C.A. n. 19/2012

    Atto commissariale invocato dalla ricorrente; non esaminato nel merito.

  • d.C.A. n. 92/2012

    Atto commissariale invocato dalla ricorrente; non esaminato nel merito.

  • artt. 2 e 2-bis l. n. 241/1990

    Disposizioni richiamate dalla ricorrente in relazione agli obblighi di conclusione del procedimento e alle conseguenze del ritardo; non esaminate nel merito.

Massime di principio

  • Quando un ricorso straordinario è oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e viene successivamente trasposto e riassunto dinanzi al giudice amministrativo, la sede consultiva deve dichiarare improcedibile il ricorso straordinario per trasposizione.
  • La trasposizione del ricorso straordinario determina l'assorbimento dell'istanza cautelare proposta in quella sede, senza necessità di esaminare i motivi di merito.

Improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione in sede giurisdizionale

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un'impresa sanitaria contro l'A.S.L. Avellino, il Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di Rientro sanitario della Regione Campania e il Comune di Parolise. La controversia concerneva il procedimento di autorizzazione e accreditamento istituzionale dell'Hospice Villa Ada.

Atti impugnati e domande

La ricorrente aveva impugnato diverse note dell'A.S.L. Avellino relative:

  • al rigetto della richiesta di verifica dei requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio di un secondo modulo di 10 posti letto;
  • al rigetto della richiesta di verifica degli ulteriori requisiti per l'accreditamento definitivo del primo modulo di 10 posti letto;
  • alla denegata verifica preordinata al rilascio dell'accreditamento definitivo;
  • al preannuncio di archiviazione della pratica di accreditamento.

Erano state inoltre formulate domande di condanna delle amministrazioni al riscontro delle diffide, al rilascio dell'accreditamento definitivo e all'avvio della verifica dei requisiti per il secondo modulo, in ragione della ritenuta perdurante esistenza del fabbisogno sanitario.

Motivi dedotti

La ricorrente aveva denunciato la violazione della normativa statale e dei decreti commissariali indicati nel ricorso, nonché incompetenza, carenza di potere, violazione del giusto procedimento, difetto di motivazione e di istruttoria, difetto dei presupposti, travisamento, illogicità, irrazionalità, contraddittorietà, mancata valutazione dell'interesse pubblico, ingiustizia manifesta e sviamento. Con un secondo motivo aveva lamentato anche la violazione degli artt. 2 e 2-bis della legge n. 241/1990.

Sviluppo del procedimento consultivo

L'A.S.L. Avellino aveva eccepito l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso, sostenendo che gli atti impugnati non fossero lesivi o avessero natura endoprocedimentale e non definitiva. Il Ministero della salute, nella relazione istruttoria, si era rimesso alle conclusioni dell'amministrazione resistente.

Con un precedente parere interlocutorio, la Sezione aveva disposto adempimenti istruttori per garantire il pieno rispetto del contraddittorio. Dalla documentazione successivamente acquisita è emerso che il Comune di Parolise, il 3 maggio 2013, aveva notificato opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendone la trasposizione in sede giurisdizionale. La ricorrente aveva quindi dichiarato l'avvenuta costituzione in giudizio e la riassunzione del ricorso dinanzi al T.A.R. Campania - Salerno, Sezione I, con indicazione del relativo numero di ruolo.

Valutazione del Consiglio di Stato

La Sezione ha rilevato che il ricorso era stato effettivamente trasposto e riassunto in sede giurisdizionale. Tale circostanza impedisce la prosecuzione del procedimento relativo al ricorso straordinario, che deve essere dichiarato improcedibile per trasposizione.

La declaratoria ha precluso l'esame dei motivi di merito riguardanti l'accreditamento sanitario, la verifica dei requisiti, il fabbisogno regionale, la competenza dell'A.S.L. e gli obblighi procedimentali. L'istanza cautelare è stata dichiarata assorbita.

Conclusione

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario fosse dichiarato improcedibile per trasposizione, con assorbimento dell'istanza cautelare.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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