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Parere

Parere n. 1353/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Elisa Fiore, contro Collegio Regionale di Garanzia Elettorale Presso La Corte D'Appello di Roma, avverso provvedimento in data 04/09/2023 e provvedimento n. 7089 del 19/02/2024 in materia di omessa presentazione del rendiconto delle spese elettorali;

Giustizia amministrativa202400841

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento del 4 settembre 2023, recante la sanzione per omessa presentazione del rendiconto delle spese elettorali, e del provvedimento n. 7089 del 19 febbraio 2024 di rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente, candidata alle elezioni comunali di Sezze del 3 e 4 ottobre 2021, ha omesso di depositare il rendiconto delle spese elettorali previsto dall'art. 7, comma 6, della legge n. 515/1993, assumendo di non avere sostenuto spese né ricevuto contributi per la campagna elettorale. Ha impugnato il provvedimento del Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d'Appello di Roma che le ha applicato la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 25.882,28 ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 515/1993, nonché il successivo provvedimento di rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere. L'amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo l'inammissibilità del ricorso straordinario.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione. La controversia riguarda una sanzione amministrativa pecuniaria e, ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 689/1981, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorso straordinario è stato quindi dichiarato inammissibile. Il parere precisa tuttavia che, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del codice del processo amministrativo, la ricorrente può riproporre la domanda davanti all'autorità giudiziaria ordinaria competente entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della decisione del Presidente della Repubblica, ferme le decadenze e le preclusioni eventualmente intervenute.

Osservazioni

Difetto di giurisdizione

La controversia relativa all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per omessa presentazione del rendiconto delle spese elettorali rientra nella giurisdizione del giudice ordinario ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 689/1981; il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è pertanto inammissibile.

Traslatio judicii

Resta salva la possibilità di riproporre la domanda davanti all'autorità giudiziaria competente entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della decisione del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del codice del processo amministrativo, ferme le decadenze e le preclusioni eventualmente intervenute.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 6, legge n. 515/1993

    obbligo di deposito del rendiconto delle spese elettorali

    La disposizione è richiamata quale fondamento dell'obbligo di presentazione del rendiconto delle spese sostenute durante la campagna elettorale.

  • art. 7, comma 8, legge n. 515/1993

    sanzione per omessa presentazione del rendiconto delle spese elettorali

    La violazione dell'obbligo di deposito del rendiconto costituisce il presupposto della sanzione amministrativa pecuniaria applicata alla ricorrente.

  • artt. 22 e 23 legge n. 689/1981

    giurisdizione del giudice ordinario in materia di sanzioni amministrative pecuniarie

    Le controversie relative all'opposizione alle sanzioni amministrative pecuniarie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.

  • art. 11, comma 2, d.lgs. n. 104/2010

    possibilità di riproporre la domanda davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dalla notificazione della decisione

    La norma consente la traslatio judicii, con salvezza delle decadenze e delle preclusioni eventualmente intervenute.

Massime di principio

  • Le controversie aventi ad oggetto l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 689/1981, anche quando la sanzione derivi dalla violazione di obblighi connessi allo svolgimento di una campagna elettorale.
  • Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è inammissibile quando l'atto impugnato rientra nella giurisdizione del giudice ordinario in quanto sanzione amministrativa pecuniaria.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità per difetto di giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dalla notificazione della decisione del Presidente della Repubblica, ferme le decadenze e le preclusioni eventualmente intervenute.

Sanzione per omessa presentazione del rendiconto elettorale e difetto di giurisdizione

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una candidata alle elezioni comunali di Sezze del 3 e 4 ottobre 2021 contro il provvedimento del Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d’Appello di Roma che le ha applicato una sanzione di euro 25.882,28 per omessa presentazione del rendiconto delle spese elettorali. È stato impugnato anche il successivo provvedimento di rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela.

Fatti e atti impugnati

La ricorrente ha dichiarato di non avere sostenuto spese né ricevuto contributi per la propria campagna elettorale e, per tale ragione, non ha depositato il rendiconto previsto dall’art. 7, comma 6, della legge n. 515/1993. Il Collegio regionale di garanzia elettorale ha tuttavia applicato la sanzione prevista dall’art. 7, comma 8, della medesima legge. La ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere.

Questione di giurisdizione

L’amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione. Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata l’eccezione, qualificando la controversia come relativa a una sanzione amministrativa pecuniaria. In base agli artt. 22 e 23 della legge n. 689/1981, le controversie di opposizione alle sanzioni amministrative pecuniarie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

Decisione sul ricorso straordinario

Poiché l’atto impugnato appartiene a una materia riservata alla cognizione del giudice ordinario, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. Il Consiglio di Stato non ha quindi esaminato nel merito le censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Traslatio judicii

Il parere ha precisato che resta salva, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del codice del processo amministrativo, la possibilità di riproporre la domanda davanti all’autorità giudiziaria competente. La riassunzione o riproposizione deve avvenire entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della decisione adottata dal Presidente della Repubblica, ferme le decadenze e le preclusioni eventualmente intervenute.

Conclusione

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, individuando nel giudice ordinario l’autorità competente a conoscere della controversia sulla sanzione amministrativa pecuniaria.

Come è indicizzato

MaterieRito elettoraleSanzioni amministrative pecuniarieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaGiurisdizione e riparto
RamiElezioniAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneTrasparenza e pubblicità

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