Parere n. 1354/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da -OMISSIS-, contro U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-, avverso provvedimento pratica n. p-na/l/n/2024/249458 del 23/09/2025 conc. revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRevoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato nell’ambito della procedura per Carta Blu UE, pratica n. P--OMISSIS-/L/N/2024/249458.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, rilasciato in suo favore il 15 gennaio 2025 e successivamente revocato dalla Prefettura il 23 settembre 2025, poiché la mansione indicata dal datore di lavoro era quella di muratore, non rientrante tra le qualifiche richieste per il regime della Carta Blu UE destinato ai lavoratori altamente qualificati. Il ricorso deduce violazione di legge, carenza istruttoria, illogicità manifesta e contraddittorietà intrinseca, violazione del principio di proporzionalità e della tutela dell’affidamento, nonché violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. La questione centrale riguarda la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 27-quater del d.lgs. n. 286/1998, richiamato nel parere come d.lgs. n. 108/2012, e la legittimità della revoca intervenuta dopo il rilascio automatico del nulla osta, a seguito dell’accertamento di elementi ostativi.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ha condiviso la valutazione dell’Amministrazione secondo cui mancavano i requisiti per il rilascio del nulla osta nell’ambito della Carta Blu UE. La qualifica di muratore non è stata ritenuta riconducibile alle qualifiche professionali richieste per il lavoro altamente qualificato. Il ricorrente non ha documentato la sussistenza dei requisiti né dopo il preavviso di revoca né con il ricorso straordinario. Sono state ritenute infondate anche le ulteriori censure: il provvedimento di revoca ha natura vincolata, una volta accertata l’assenza dei requisiti, e il sistema normativo consente che l’accertamento amministrativo dei requisiti avvenga successivamente al rilascio provvisorio e automatico del nulla osta. Il parere conclusivo è quindi nel senso del rigetto del ricorso.
Osservazioni
Requisiti per la Carta Blu UE
La mansione di muratore non è stata ritenuta riconducibile alle qualifiche professionali richieste per il rilascio del nulla osta destinato a lavoratori altamente qualificati. Il ricorrente non ha fornito la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza dei requisiti.
Natura vincolata della revoca
Accertata l’assenza dei requisiti sostanziali, la revoca del nulla osta costituisce esito vincolato dell’attività amministrativa, senza margini di discrezionalità tali da imporre una diversa valutazione.
Rilascio automatico e successivo accertamento dei requisiti
Il rilascio automatico del nulla osta mediante l’applicativo SPI 2.0 non impedisce all’Amministrazione di verificare successivamente la presenza degli elementi ostativi e di adottare la revoca quando i requisiti risultino mancanti.
Violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990
La censura è stata ritenuta infondata, anche considerando che, a seguito della comunicazione di avvio o del preavviso di revoca, non è stata prodotta la documentazione integrativa richiesta.
Norme richiamate
art. 27-quater d.lgs. n. 286/1998
Per lavoratori altamente qualificati si intendono coloro che hanno conseguito il titolo relativo a un percorso di istruzione di durata non inferiore a tre anni e una qualifica professionale superiore, eventualmente svincolata dal titolo di studio, rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011, nonché i professionisti la cui qualifica è riconosciuta in Italia secondo i requisiti previsti dalla normativa richiamata.
La disposizione richiede che il lavoratore possieda una qualifica riconducibile ai livelli professionali previsti per il lavoro altamente qualificato; la mansione di muratore, per come indicata nella domanda, non soddisfa tale requisito.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La censura di violazione del preavviso di rigetto è stata ritenuta infondata, anche perché, dopo la comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca e la richiesta di integrazione documentale, gli interessati non hanno prodotto la documentazione richiesta.
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
La disposizione costituisce la base procedurale per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, sul quale il Consiglio di Stato esprime il parere.
Massime di principio
- Nelle procedure per il rilascio della Carta Blu UE, la qualifica professionale indicata nella domanda deve essere riconducibile ai requisiti normativi del lavoro altamente qualificato; l’assenza di tale riconducibilità impedisce la conservazione del nulla osta.
- Il rilascio automatico o provvisorio del nulla osta non preclude il successivo accertamento amministrativo dei requisiti sostanziali e, qualora emergano elementi ostativi, consente l’adozione della revoca.
- Quando l’Amministrazione accerta l’assenza dei requisiti legali per il nulla osta, la revoca ha natura vincolata e non richiede una ponderazione discrezionale ulteriore degli interessi coinvolti.
- La mancata produzione della documentazione richiesta nel procedimento di revoca e anche in sede di ricorso straordinario impedisce di dimostrare la sussistenza dei requisiti necessari per il beneficio richiesto.
Revoca del nulla osta per Carta Blu UE a lavoratore indicato come muratore
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da un lavoratore straniero contro la revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato adottata dalla U.T.G. - Prefettura. La procedura era stata presentata per l’assunzione del lavoratore con mansioni di muratore nell’ambito del regime della Carta Blu UE per lavoratori altamente qualificati.
Premesse e svolgimento della procedura
Il datore di lavoro aveva presentato la domanda il 15 ottobre 2024 presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione. Il nulla osta era stato rilasciato automaticamente, tramite l’applicativo SPI 2.0, il 15 gennaio 2025.
Successivamente la Prefettura aveva avviato il procedimento di revoca, rilevando che la mansione di muratore non era prevista tra quelle riconducibili alla Carta Blu UE per lavoro altamente qualificato. Era stata inoltre richiesta documentazione integrativa diretta a comprovare la sussistenza dei requisiti normativi, ma né il datore di lavoro né gli interessati avevano prodotto quanto richiesto.
La Prefettura aveva quindi adottato il provvedimento di revoca il 23 settembre 2025, notificato il giorno successivo.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento della revoca deducendo:
- violazione di legge;
- eccesso di potere per carenza istruttoria;
- illogicità manifesta e contraddittorietà intrinseca;
- violazione del principio di proporzionalità e della tutela dell’affidamento;
- violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Il Ministero dell’interno ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.
Requisiti per il lavoro altamente qualificato
Il Consiglio di Stato ha individuato la questione centrale nella verifica dei requisiti previsti dall’art. 27-quater del d.lgs. n. 286/1998, richiamato nel testo anche in relazione al d.lgs. n. 108/2012.
La disciplina richiede che il lavoratore possieda un titolo di istruzione e una qualifica professionale superiore riconducibile ai livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011, oppure che si tratti di un professionista la cui qualifica sia riconosciuta in Italia secondo i requisiti previsti dalla normativa applicabile.
Secondo il Collegio, la mansione di muratore indicata nella domanda non è qualificabile come lavoro altamente qualificato ai sensi della disciplina applicabile alla Carta Blu UE. Inoltre, il ricorrente non ha documentato la sussistenza dei requisiti, né dopo il preavviso o la comunicazione del procedimento di revoca né in sede di ricorso straordinario.
Rilascio automatico e successiva verifica amministrativa
Il Consiglio di Stato ha ritenuto compatibile con il sistema normativo il fatto che il nulla osta sia stato inizialmente rilasciato in modo automatico e che i requisiti siano stati verificati successivamente.
Il rilascio automatico non determina infatti l’irreversibile consolidamento del nulla osta quando, in un momento successivo, emergano elementi ostativi. L’Amministrazione conserva il potere di accertare la mancanza dei requisiti e di adottare la conseguente revoca.
Natura vincolata del provvedimento
Una volta accertato che la qualifica indicata non rientra tra quelle richieste per il lavoro altamente qualificato e che non è stata fornita la documentazione integrativa necessaria, la revoca è stata considerata esito vincolato.
Per tale ragione sono state ritenute infondate le censure relative alla carenza istruttoria, all’illogicità, alla proporzionalità e alla tutela dell’affidamento. Il Collegio ha escluso che residuassero margini di discrezionalità amministrativa idonei a impedire la revoca.
Art. 10-bis della legge n. 241/1990
Anche la censura relativa all’art. 10-bis della legge n. 241/1990 è stata respinta. Dopo l’avvio del procedimento e la richiesta di integrazione documentale, gli interessati non avevano trasmesso elementi idonei a dimostrare il possesso dei requisiti.
La mancata collaborazione documentale ha quindi impedito di superare i rilievi ostativi già comunicati dall’Amministrazione.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario, ritenendo legittima la revoca del nulla osta per mancanza dei requisiti richiesti dalla disciplina della Carta Blu UE e per mancata dimostrazione documentale degli stessi.
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