Cassazione Civile, Ordinanza n. 19114/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2008, con cui l’Amministrazione finanziaria contestava alla società maggiori componenti imponibili ai fini IRAP, in particolare: contributi associativi non deducibili; costi ritenuti non di competenza; costi asseritamente indeducibili per difetto di documentazione; omessa variazione in aumento delle quote residue di una plusvalenza rateizzata. La Commissione tributaria provinciale aveva solo parzialmente accolto il ricorso della società, riducendo le riprese; in appello la CTR del Lazio aveva accolto in parte l’appello principale della contribuente e rigettato l’appello incidentale dell’Ufficio. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: primo, nullità della sentenza per motivazione apparente/violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992, limitatamente al rilievo sui costi non di competenza; secondo, omesso esame di fatti decisivi e violazione dell’art. 109 TUIR sul medesimo rilievo, sostenendo che la CTR avesse erroneamente applicato il principio di correlazione costi-ricavi e la nozione di certezza; terzo, ancora nullità della sentenza per motivazione apparente/violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992 con riferimento al rilievo sui costi non documentati, poiché la CTR aveva annullato la ripresa senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che sulla ripresa relativa ai costi non di competenza la CTR avesse espresso una motivazione sufficiente e comprensibile, fondata sull’interpretazione economica del requisito della "certezza" ex art. 109 TUIR e su un apprezzamento del fatto concreto. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, poiché le doglianze miravano in realtà a ottenere un nuovo giudizio di fatto sull’individuazione dell’esercizio di competenza dei costi, attività riservata al giudice di merito e non rivalutabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale o del riparto dell’onere probatorio. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che sul rilievo dei costi non documentati la CTR aveva annullato la ripresa senza fornire una motivazione espressa e logicamente adeguata al minimo costituzionale. Ne è seguita la cassazione con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato invocato per censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente/violazione del minimo costituzionale della motivazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, il sindacato è ridotto al minimo costituzionale e non consente la mera censura di insufficienza motivazionale.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La violazione è rilevante quando la motivazione sia solo apparente o manchi il fondamento percepibile della decisione.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il percorso logico del giudice.
art. 109, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986
Il requisito della certezza del costo è inteso in senso economico e rileva per l’individuazione dell’esercizio di competenza.
art. 109, comma 2, d.P.R. n. 917 del 1986
È richiamato per la contestazione dei costi non documentati/imputati in violazione delle regole di competenza e deducibilità.
È richiamato dalla CTR a sostegno della contabilizzazione dei costi secondo il principio di cassa, in ragione dell’incertezza al momento della redazione del bilancio.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando pur essendo graficamente presente non consente di comprendere il fondamento della decisione perché priva di un percorso argomentativo intelligibile e non integrabile dall’interprete con congetture.
- Nel giudizio di legittimità, dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non è deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma solo l’anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
- In tema di imposte sui redditi, l’individuazione dell’esercizio di competenza di un costo dipende dal momento di ultimazione della prestazione o dal verificarsi del presupposto legalmente rilevante, mentre la concreta verifica delle circostanze che la determinano è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
- La nozione di "certezza" del costo ai fini dell’art. 109 TUIR può essere apprezzata in senso economico e non necessariamente come certezza in senso strettamente giuridico.
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del fatto o delle risultanze contabili, se la censura mira soltanto a sostituire l’apprezzamento di merito del giudice di appello con un diverso apprezzamento.
- Quando il giudice tributario annulla una ripresa fiscale, deve esplicitare una motivazione espressa e logicamente sufficiente; l’annullamento privo di ragioni percepibili integra nullità della sentenza.
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