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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00273/2024 del 04/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a una dipendente di una casa di cura privata. La società sosteneva che, a seguito della risoluzione consensuale di precedenti operazioni di cessione/comodato del ramo relativo alle pulizie delle aree di non degenza e della successiva esternalizzazione diretta di tale servizio, si fosse effettivamente realizzata la soppressione della posizione lavorativa della dipendente. La lavoratrice aveva ottenuto in primo grado, in rito Fornero, l’accertamento dell’illegittimità del recesso, la reintegrazione e il risarcimento. La Corte d’appello aveva confermato, ritenendo che la causale addotta fosse estranea alla concreta posizione della lavoratrice, poiché ella non era addetta a quel servizio, e che quindi vi fosse la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento, con applicazione della tutela reintegratoria attenuata ex art. 18 L. 300/1970. In cassazione la società deduceva violazione degli artt. 18 L. 300/1970, 3 L. 604/1966, 30 L. 183/2010 e 41 Cost., lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la rilevanza dei fatti organizzativi richiamati e, inoltre, non avesse motivato adeguatamente sulla scelta della tutela reintegratoria invece di quella indennitaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente proposta come violazione di legge, mirasse in realtà a contestare la ricostruzione della fattispecie concreta e la valutazione delle risultanze di causa, profilo non deducibile come vizio di legge ed inoltre precluso, nel caso, dalla doppia conforme. Nel merito ha confermato che, secondo gli accertamenti di merito, la lavoratrice non svolgeva attività nel servizio esternalizzato e dunque la causale addotta per il giustificato motivo oggettivo era insussistente rispetto alla sua posizione. Ha anche ribadito che, una volta accertata l’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per g.m.o., non opera più il potere discrezionale del giudice sulla scelta tra tutela reale e indennitaria, perché la declaratoria di illegittimità costituzionale ha eliminato il riferimento alla "manifesta" insussistenza e il carattere facoltativo della reintegrazione in quel caso. È stata quindi confermata la reintegrazione e la condanna alle spese, oltre al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 18 L. 300/1970

    quarto e settimo comma; settimo comma, secondo periodo

    In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’accertata insussistenza del fatto posto a base del recesso comporta la tutela reintegratoria; non opera un potere discrezionale del giudice sulla scelta del rimedio dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della parola "manifesta" e della facoltatività della reintegrazione.

  • art. 3 L. 604/1966

    Richiamato come norma sul giustificato motivo oggettivo, rispetto alla quale va verificata la reale esistenza del fatto organizzativo posto a base del licenziamento.

  • art. 30, primo comma, L. 183/2010

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle censure di legittimità, senza che la Corte ne ricavasse un diverso principio decisivo.

  • art. 41 Cost.

    Invocato dalla ricorrente a sostegno della libertà di iniziativa economica, ma non idoneo a scalfire l’accertamento di insussistenza del fatto posto a base del licenziamento.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il sindacato sulla ricostruzione del fatto è oggi ammesso solo nei rigorosi limiti del vizio motivazionale.

  • art. 348-ter, quinto comma c.p.c.

    La doppia conforme preclude la censura di merito quando il ricorrente non indichi e non dimostri la diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni di merito.

  • art. 2103 c.c.

    L’effettivo adempimento dell’obbligo di ripristino del rapporto di lavoro richiede l’adibizione alle mansioni dovute o, nei limiti di legge, a mansioni equivalenti o inferiori.

  • art. 7 L. 604/1966

    Richiamato quanto al procedimento di contestazione/preavviso dell’intenzione di licenziare per g.m.o.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La censura che contesti l’applicazione di norme sostanziali è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a rimettere in discussione l’accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito.
  • Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il fatto posto a base del recesso deve riguardare effettivamente la posizione lavorativa del dipendente; se la causale organizzativa è estranea alla mansione concretamente svolta, il fatto è insussistente.
  • Quando nei due gradi di merito vi è doppia conforme, il ricorso per cassazione non può rimettere in discussione la ricostruzione fattuale se non nei limiti rigorosi del vizio di motivazione e con specifica indicazione delle divergenze tra le decisioni di merito.
  • A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale del requisito della "manifesta" insussistenza del fatto nel licenziamento per g.m.o., accertata l’insussistenza del fatto, la tutela reintegratoria va applicata senza discrezionalità sulla preferenza per un rimedio meramente indennitario.
  • L’ordine giudiziale di ripristino del rapporto di lavoro non si esaurisce in un ripristino solo formale: l’adempimento datoriale richiede anche l’effettiva adibizione alle mansioni dovute, salvo le legittime modifiche organizzative consentite dall’ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaGiudicato

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