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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18801/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente ha impugnato un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio, ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311/2004, aveva rettificato il classamento di un immobile sito in Roma, microzona 1 centro storico, aumentando la classe da 8 a 12 e la rendita da euro 40.676,14 a euro 74.535,06. Il ricorso originario era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale, ma la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva riformato la decisione ritenendo sufficiente la motivazione dell'atto basata sul mero richiamo alla norma e alla revisione dei parametri catastali della microzona. In cassazione la contribuente ha proposto quattro motivi; il testo esaminato dà conto del terzo motivo, con cui deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, l. n. 311/2004, dell'art. 7 l. n. 212/2000, dell'art. 3 l. n. 241/1990, degli artt. 8 e 9 d.P.R. n. 138/1998 e dell'art. 53 Cost., censurando la ritenuta sufficienza di una motivazione generica e non riferita alle specifiche caratteristiche del singolo immobile.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il terzo motivo, assorbendo gli altri. Ha affermato che, in tema di estimo catastale, quando il nuovo classamento sia disposto ex art. 1, comma 335, l. n. 311/2004 nell'ambito di una revisione della microzona, il provvedimento deve contenere una motivazione adeguata in ordine agli elementi concreti che hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, così da consentire al contribuente di conoscere le ragioni dell'atto. Poiché l'avviso impugnato si fondava su valutazioni generiche e non sulle caratteristiche del singolo immobile, è stato ritenuto carente di motivazione. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, e la Corte, decidendo nel merito, ha annullato l'atto impugnato accogliendo l'originario ricorso della contribuente. Le spese di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate; quelle dei giudizi di merito sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 335, l. 30 dicembre 2004, n. 311

    Il riclassamento catastale disposto nell'ambito della revisione dei parametri della microzona richiede una motivazione specifica riferita al singolo immobile e non può essere sorretto da un richiamo meramente generico alla norma e alla revisione di zona.

  • art. 7, l. 27 luglio 2000, n. 212

    L'atto impositivo deve essere motivato in modo da consentire al destinatario di comprendere le ragioni concrete della pretesa.

  • art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il provvedimento amministrativo deve essere adeguatamente motivato, con esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni giuridiche poste a base della decisione.

  • artt. 8 e 9, d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138

    La revisione del classamento catastale deve essere coerente con i criteri tecnici previsti per la determinazione della classe e della rendita dell'unità immobiliare.

  • art. 53 Cost.

    La rettifica della rendita catastale rileva ai fini del prelievo e deve quindi essere sorretta da adeguata base motivazionale in coerenza con il principio di capacità contributiva.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È denunciabile in cassazione la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, come nel caso della disciplina sulla motivazione del classamento catastale.

Massime di principio

  • Nel riclassamento catastale disposto ai sensi dell'art. 1, comma 335, l. n. 311/2004, la motivazione dell'avviso non può esaurirsi nel richiamo alla revisione della microzona o alla norma applicata, ma deve indicare gli elementi concreti che giustificano il diverso classamento della singola unità immobiliare.
  • La legittimità del nuovo classamento richiede un collegamento tra il mutato assetto dei valori medi di zona e le specifiche caratteristiche del bene interessato; in difetto, l'atto è carente di motivazione.
  • Quando la questione riguarda un vizio di motivazione dell'atto e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare senza rinvio e decidere nel merito annullando direttamente l'atto impugnato.
  • La motivazione degli atti catastali deve porre il contribuente in condizione di conoscere le ragioni concrete della rettifica, in ossequio ai principi di motivazione degli atti amministrativi e dello statuto del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieCatastaleContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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