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Sentenza

Sentenza del 17/07/2024 n. 19736 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava sette avvisi di accertamento notificati tra il 16 ottobre 2013 e il 9 gennaio 2014 per IRPEG, IRAP e IRES relative agli anni 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009. L’Agenzia sosteneva che Erre Tre SA, formalmente residente in Lussemburgo, fosse in realtà residente e gestita in Italia ai sensi dell’art. 73, comma 3, TUIR: valorizzava la proprietà e la presidenza del CdA in capo a B.B., cittadino italiano residente in Italia e finanziatore della società, i rapporti con C.C., le cessioni di partecipazioni stipulate in Italia e alcune e-mail. La CTP di Trento aveva respinto i ricorsi dei contribuenti; la CTR di Trento aveva accolto l’appello e annullato gli avvisi, ritenendo gli indizi insufficienti. In Cassazione, l’Agenzia ha denunciato l’omesso esame di fatti decisivi. Con il ricorso incidentale, Erre Tre SA e A.A. hanno contestato la tempestività degli accertamenti per il 2002 e il 2004, l’assenza di contraddittorio endoprocedimentale e la mancata attivazione della cooperazione amministrativa con il Lussemburgo; hanno inoltre impugnato la compensazione delle spese.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell’Agenzia: la censura mirava in sostanza a ottenere una nuova valutazione degli indizi e della motivazione della CTR, mentre l’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. consente di denunciare soltanto l’omesso esame di un fatto storico, discusso e decisivo. Le e-mail erano state esaminate e l’assenza di prova sul luogo delle riunioni del CdA non costituiva un fatto storico omesso; spettava inoltre all’Agenzia provare che le riunioni si fossero tenute in Italia. I primi tre motivi incidentali, relativi a decadenza, contraddittorio e cooperazione amministrativa, sono stati dichiarati assorbiti, insieme alla richiesta di rinvio pregiudiziale. È stato respinto il quarto motivo: la complessità della materia poteva giustificare la compensazione delle spese secondo la disciplina applicabile ratione temporis. La sentenza della CTR, che aveva annullato gli avvisi, è quindi rimasta ferma. Le spese di Cassazione sono state compensate; è stato disposto per le ricorrenti incidentali, se dovuto, l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso. Non è stato disposto il raddoppio a carico dell’Agenzia.

Norme richiamate

  • Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Al di fuori di queste ipotesi, quindi, è censurabile ai sensi del n. 5) soltanto l'omesso esame di un fatto storico controverso, che sia stato oggetto di discussione e che sia decisivo; di contro, non è più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base degli elementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi.

    Il motivo di ricorso per cassazione non consente di chiedere una nuova valutazione delle prove o di contestare la sufficienza dell’argomentazione del giudice di merito. Occorre indicare un fatto storico, discusso tra le parti e decisivo, il cui esame sia stato omesso.

  • Art. 73, comma 3, D.P.R. 917/1986 (TUIR)

    Per fatto decisivo deve intendersi innanzitutto un fatto (inteso nella sua accezione storico-fenomenica e, quindi, non un punto o un profilo giuridico) principale o secondario, che sia processualmente esistente, in quanto allegato in sede di merito dalle parti ed oggetto di discussione tra le parti, che risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e se preso in considerazione avrebbe determinato una decisione diversa (Cass. n. 9637/2017).

    La disposizione è indicata come criterio invocato per stabilire la residenza fiscale della società. La Corte non decide nel merito se Erre Tre SA fosse fiscalmente residente in Italia: respinge la censura dell’Agenzia perché non dimostra un’omissione di fatto decisivo e rileva che l’Agenzia doveva provare che i consigli di amministrazione si tenessero in Italia.

  • Art. 15, comma 2, D.Lgs. 546/1992, nel testo applicabile ratione temporis

    Ad avviso di questa Corte si tratta di una valutazione congrua, idonea a fondare la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell' art. 15 , comma secondo, D.Lgs. 546/1992 , nella formulazione applicabile ratione temporis.

    Poiché il giudizio era stato instaurato prima dell’entrata in vigore della riforma del 2015, si applicava il testo previgente, che rinviava all’art. 92 c.p.c. In questo caso la complessità della materia è stata ritenuta ragione sufficiente per compensare le spese.

  • Art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis

    Anche quest'ultima norma ha subito nel tempo numerosissime modifiche; per quel che qui rilevi, l'articolo 92 comma 2, nella formulazione antecedente alla riforma del 2014 (dichiarata poi incostituzionale dalla Corte Cost. con sentenza n. 77/2018), prevedeva la possibilità di compensazione delle spese nell'ipotesi di soccombenza reciproca o in caso di gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione.

    La disciplina previgente ammetteva la compensazione delle spese per soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni motivate. La Corte ha ritenuto che la complessità della materia, nel caso concreto, integrasse una ragione idonea.

  • Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti incidentali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto.

    La Corte dispone il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte delle ricorrenti incidentali soccombenti, se dovuto. Non applica invece il raddoppio all’Agenzia, ammessa alla prenotazione a debito e risultata anch’essa soccombente.

Massime di principio

  • In Cassazione, il vizio di omesso esame richiede l’indicazione di uno specifico fatto storico, discusso nel giudizio e decisivo; non basta contestare il peso attribuito agli indizi o sostenere che il giudice avrebbe dovuto trarne una diversa conclusione.
  • Gli indizi sulla residenza fiscale di una società vanno valutati nel loro insieme: non è sufficiente isolare singoli elementi per chiedere in Cassazione una diversa ricostruzione dei fatti, se la valutazione del giudice di merito è adeguatamente motivata.
  • Chi sostiene che la gestione societaria avvenisse in Italia deve fornire la prova dei fatti su cui fonda tale assunto; non può addossare automaticamente alla società l’onere di provare il luogo in cui si tenevano le riunioni degli amministratori.
  • La normativa applicabile alla compensazione delle spese dipende dalla disciplina transitoria e dalla data di instaurazione del giudizio; la complessità della materia può giustificare la compensazione quando la norma applicabile ammette gravi ed eccezionali ragioni motivate.

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