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Sentenza

Sentenza del 17/07/2024 n. 19734 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate, con avviso di liquidazione notificato il 24 luglio 2014, chiedeva a BNL le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute per la registrazione della sentenza n. 2219/2012 del Tribunale di Roma. La sentenza, pronunciata nella divisione endoesecutiva di un immobile indivisibile, aveva attribuito ai coeredi C.C. e D.D. la quota di tre quarti e imposto loro un conguaglio di 143.250 euro da versare alla massa creditoria. BNL pagava le imposte il 22 settembre 2014, dichiarando di farlo per evitare conseguenze della riscossione, e impugnava l’avviso. In Cassazione ha contestato: (1) che il pagamento impedisse l’impugnazione o comportasse acquiescenza; (2) l’omessa pronuncia della CTR sulla dedotta violazione dell’art. 57 del D.P.R. 131/1986 e dell’art. 53 Cost.; (3) la propria responsabilità solidale, sostenendo di non aver ricevuto attribuzioni patrimoniali e di essere estranea al rapporto sostanziale divisorio.

La decisione

La CTP di Roma aveva dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, ritenendo decisivo il pagamento e la registrazione anteriori all’impugnazione; la CTR del Lazio aveva rigettato l’appello, affermando che BNL avrebbe dovuto chiedere il rimborso e poi impugnare l’eventuale diniego. La Cassazione ha riconosciuto che il pagamento, da solo, non equivale ad acquiescenza e non preclude un ricorso tempestivo; ha quindi corretto la motivazione della decisione impugnata. Ha tuttavia respinto il ricorso perché infondate le contestazioni sulla responsabilità solidale: BNL aveva promosso la divisione quale creditrice procedente e il giudizio divisionale endoesecutivo è strumentalmente necessario all’espropriazione, sicché la banca era parte sostanziale e necessaria della causa ai fini dell’art. 57. Il ricorso è stato rigettato; spese dei gradi di merito compensate e BNL condannata alle spese di Cassazione, liquidate in 4.000 euro oltre spese prenotate a debito. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 57, comma 1, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    il creditore procedente - il quale abbia proposto giudizio divisionale endoesecutivo - riveste la qualità di parte necessaria del processo di divisione sicché nell'ipotesi di versamento di un conguaglio, sia pure, ai fini della successiva distribuzione delle somme ricavate tra i creditori, lo stesso è assoggettato, in via solidale, ad imposta di registro ex art. 57, comma 1, D.P.R. n. 131 del 1986

    Il creditore che promuove la divisione endoesecutiva è parte necessaria e sostanziale del giudizio; se la pronuncia dispone un conguaglio destinato alla massa creditoria, può essere chiamato a pagare solidalmente l’imposta di registro, anche se il conguaglio sarà poi distribuito tra i creditori.

  • Art. 54, comma 5, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    È richiamato nel provvedimento per descrivere il pagamento effettuato da BNL nelle more dei termini di impugnazione. La Corte chiarisce che l’adempimento tributario, anche se eseguito, non costituisce di per sé rinuncia a contestare la pretesa.

  • Art. 384 cod. proc. civ.

    il giudizio di legittimità va, comunque, definito, previa correzione ex art. 384 c.p.c. della motivazione assunta nella sentenza impugnata, con la reiezione del ricorso interessato da tale dinamica processuale

    La Cassazione può correggere la motivazione della sentenza impugnata e rigettare comunque il ricorso quando, pur essendo errata una ragione preliminare della decisione, la pretesa sostanziale del ricorrente risulta infondata.

  • Art. 599 cod. proc. civ.

    l'art. 599 cod. proc. civ. prevede che i beni indivisi possano essere sottoposti a pignoramento "anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore".

    Il pignoramento può riguardare beni indivisi anche se il debito è riferibile soltanto a uno dei comproprietari; la disciplina consente quindi che la procedura coinvolga gli altri partecipanti alla comunione.

  • Art. 600 cod. proc. civ.

    In mancanza, "il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile". La divisione è, dunque, la via ordinaria, indicata dalla Legge, per attuare l'espropriazione dei beni indivisi.

    Quando non sia possibile o richiesta la separazione in natura della quota, la divisione costituisce normalmente lo strumento per realizzare l’espropriazione dei beni indivisi ed è funzionalmente collegata alla procedura esecutiva.

  • Art. 601 cod. proc. civ.

    il giudice dell'esecuzione - previa sospensione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 601 cod. proc. civ. - la competenza funzionale alla trattazione del giudizio di divisione

    La disciplina conferma il collegamento procedurale tra divisione e espropriazione: il giudizio divisionale si inserisce nell’esecuzione come sua articolazione, pur svolgendosi secondo le regole del giudizio di cognizione.

  • Art. 181 disp. att. cod. proc. civ.

    il nuovo testo dell'art. 181 disp. att. cod. proc. civ. [...] assegna al giudice dell'esecuzione - previa sospensione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 601 cod. proc. civ. - la competenza funzionale alla trattazione del giudizio di divisione

    La competenza del giudice dell’esecuzione a trattare la divisione endoesecutiva costituisce conferma della strumentalità del giudizio divisorio rispetto alla procedura espropriativa.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

    In caso di rigetto dell’impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Il pagamento di un tributo durante il termine per impugnare non determina automaticamente acquiescenza e non impedisce di contestare tempestivamente l’avviso. Una rinuncia è configurabile solo se risulta da una dichiarazione o da un comportamento assolutamente inequivoco, riferito a una controversia già sorta o oggettivamente determinabile.
  • Per l’imposta di registro sulle decisioni giudiziarie, la solidarietà non dipende dalla sola partecipazione formale al processo: occorre valutare il coinvolgimento del soggetto nel rapporto sostanziale definito dalla pronuncia e l’incidenza degli effetti della decisione sulla sua sfera giuridica.
  • Il creditore procedente che promuove la divisione di beni pignorati non è un soggetto estraneo alla causa: la divisione endoesecutiva è normalmente strumentale alla liquidazione della quota e alla prosecuzione dell’espropriazione. In presenza di un conguaglio destinato alla massa creditoria, il creditore può essere tenuto solidalmente all’imposta di registro.
  • Un errore della decisione di merito su una questione processuale o preliminare non comporta necessariamente l’accoglimento del ricorso per Cassazione: se la pretesa finale è comunque infondata, la Corte può correggere la motivazione e rigettare il ricorso.

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