Sentenza del 17/07/2024 n. 28725 - Corte di Cassazione
Penale tributario - Confisca - Sottrazione fraudolenta e profitto confiscabile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Pubblico Ministero impugnava l'ordinanza che aveva limitato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca anche per equivalente, all'importo del debito tributario residuo (Euro 104.953), anziché accogliere la richiesta di sequestro per l'intero valore dei beni ritenuti distratti o dissipati (Euro 894.809). Il PM sosteneva che il profitto del reato di sottrazione fraudolenta di cui all'art. 11 D.Lgs. 74/2000 corrisponde ai beni e valori sottratti alla garanzia dell'Erario e che la confisca per equivalente deve coprire tale consistenza patrimoniale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Pistoia per nuovo esame. Ha ribadito il principio secondo cui, nei reati tributari di sottrazione fraudolenta, il profitto confiscabile deve essere individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia per l'Amministrazione finanziaria; tuttavia la misura del sequestro preventivo per equivalente deve essere parametrata all'effettiva entità del profitto confiscabile, calcolato con riferimento all'intero debito erariale comprensivo di sanzioni e accessori esigibili. La Corte ha altresì precisato che non è possibile disporre o mantenere il sequestro funzionale all'ablazione in caso di integrale adempimento del debito tributario.
Norme richiamate
Riferimento al delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte; la decisione riguarda l'individuazione del profitto confiscabile per questo reato.
Norma richiamata quale base per la confisca anche per equivalente di beni mobili, immobili e mobili registrati riconducibili all'indagato.
art. 77, primo comma, D.Lgs. n. 602/1973
decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede
La Corte utilizza questa disposizione per delimitare la garanzia reale effettivamente disponibile all'Amministrazione finanziaria sugli immobili e per parametrare la misura del profitto confiscabile.
art. 517, primo comma, cod. proc. civ.
il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della metà
Richiamata per definire i limiti della garanzia sui beni mobili e per orientare la quantificazione della somma realisticamente recuperabile tramite espropriazione forzata.
Principi generali sulla confisca che impongono che la misura della confisca sia proporzionata al profitto o al prezzo del reato; la Corte richiama il quadro normativo per evitare sproporzioni nella confisca per equivalente.
art. 49, comma 2, D.P.R. n. 602/1973
Richiamo normativo che consente l'applicazione delle norme generali sull'espropriazione forzata (es. art. 517 c.p.c.) alla riscossione erariale.
art. 324, co. 5, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la competenza per il nuovo giudizio disposta con rinvio dalla Corte di Cassazione.
Massime di principio
- Il 'profitto' confiscabile nei reati di sottrazione fraudolenta va individuato nel valore dei beni idonei a garantire il credito erariale, non semplicemente nel valore nominale dei beni distratti.
- La misura del sequestro preventivo per equivalente deve essere parametrata a quanto effettivamente recuperabile dall'Amministrazione finanziaria mediante le ordinarie procedure di riscossione coattiva (tenendo conto dei limiti e delle modalità previste dalle norme sulla riscossione e sull'espropriazione).
- Nel calcolo del profitto confiscabile va considerato l'intero debito erariale comprensivo di sanzioni e accessori esigibili; pertanto la quantificazione non si ferma alla sola imposta principale.
- Non è possibile disporre o mantenere il sequestro preventivo finalizzato all'ablazione qualora il debito tributario venga integralmente adempiuto: il pagamento estingue la necessità della misura cautelare diretta alla confisca.
- Bisogna evitare valutazioni che generino sproporzioni tra l'ammontare richiesto per la confisca (ad esempio il valore totale dei beni alienati) e l'effettiva somma che l'Erario può realisticamente aggredire tramite ipoteca/espropriazione; occorre quindi un accertamento concreto e motivato della misura.
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