Cassazione Civile, Ordinanza n. 31446/2025 del 02/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all’anno d’imposta 2008, per euro 29.935, fondato su PVC della Guardia di Finanza che aveva rilevato acquisti della società contribuente da due fornitori inseriti in un sistema di frode all’IVA. L’ufficio aveva negato la detrazione dell’IVA assumendo che le fatture si riferissero a operazioni soggettivamente inesistenti, perché emesse da soggetti fittizi/carte vuote. La CTR aveva rigettato l’appello dell’Ufficio ritenendo non provata la consapevolezza o conoscibilità, da parte della contribuente, della frode; aveva valorizzato, tra l’altro, esiti favorevoli per annualità precedenti, assoluzione penale degli amministratori, regolare contabilità, effettivi pagamenti, consegna della merce e prezzi in linea con il mercato. In cassazione l’Agenzia denunciava: 1) violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, sostenendo che la motivazione della CTR fosse apparente/inesistente e che il giudice avesse erroneamente affermato l’assenza di supporto probatorio dell’ufficio; 2) violazione degli artt. 19 e 21 d.P.R. 633/1972 e degli artt. 2697 e 2727 c.c., sostenendo che gli indizi raccolti dimostravano la fittizietà dei fornitori e la conoscibilità della frode da parte dell’acquirente. La contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha osservato che la censura sulla motivazione non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, centrata sulla mancata prova della conoscenza o conoscibilità della frode in capo alla contribuente. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito il principio secondo cui, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, grava sull’Amministrazione l’onere di provare anche indiziariamente non solo la fittizietà del fornitore, ma pure la consapevolezza del cessionario o la sua doverosa conoscibilità della frode; il contribuente può controprovare di aver agito senza consapevolezza e con la massima diligenza esigibile. Nel caso concreto, la CTR aveva indicato elementi ritenuti idonei a escludere la consapevolezza del contribuente, mentre l’Ufficio non aveva fornito prova contraria sufficiente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite. La parte successiva riportata nel testo concerne un autonomo procedimento di correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c., con cui è stata integrata l’ordinanza sulle spese, attribuendole al difensore anticipatario.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La censura di motivazione apparente è infondata quando la sentenza di merito espone la ratio decidendi e gli elementi posti a base della decisione, anche se non aderenti alla tesi dell'ufficio.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio denunciabile è l'inesistenza o apparenza della motivazione, non la semplice non condivisione della valutazione del giudice di merito.
artt. 19 e 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La detrazione IVA può essere negata quando l'operazione è soggettivamente inesistente e il cessionario era consapevole o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza.
L'onere di provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza/conoscibilità della frode grava sull'Amministrazione; spetta poi al contribuente provare la propria buona fede e la diligenza adottata.
La prova può essere fornita anche per presunzioni, purché gravi, precise e concordanti, sia per la fittizietà del fornitore sia per la partecipazione consapevole del cessionario all'evasione.
art. 21 bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
La norma non è applicabile quando l'assoluzione penale richiamata non corrisponde alla formula richiesta dalla disposizione e non riguarda una sentenza irrevocabile pronunciata sugli stessi fatti materiali con assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso.
Rileva solo come base del deposito di memoria nel giudizio di legittimità, senza incidere sulla soluzione della controversia.
Consente la correzione dell'errore materiale nell'ordinanza di legittimità, nel procedimento autonomo successivo riportato nel testo.
Richiamato nel procedimento di correzione dell'errore materiale per gli adempimenti conseguenti.
art. 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c.
Richiamato nel procedimento di correzione dell'errore materiale per gli adempimenti di cancelleria.
Massime di principio
- In tema di detrazione IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare, anche per presunzioni, sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza o la doverosa conoscibilità della frode in capo al cessionario.
- Il contribuente può conservare il diritto alla detrazione solo dimostrando di aver agito senza consapevolezza della frode e con la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità.
- La regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, da sola, non basta a provare la buona fede del cessionario né a escludere la partecipazione a un'evasione IVA.
- In sede di legittimità, la denuncia di motivazione apparente è infondata se la sentenza impugnata espone comunque gli elementi posti a base del convincimento e la ratio decidendi non viene realmente aggredita dal motivo.
- La prova indiziaria è ammissibile anche nei giudizi tributari, ma deve essere idonea a fondare in modo serio la ricostruzione della frode e della consapevolezza del contribuente.
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