Cassazione Penale, Sentenza n. 12472/2023 del 24/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato l'applicazione della misura di sicurezza della assegnazione ad una casa di lavoro per mesi sei. Il ricorrente, tramite difesa, contestava carenza di motivazione rispetto alla attualità della sua inserzione nella criminalità organizzata e denunciava inosservanza ed erronea applicazione di norme (art. 606 c.1 lett. b e art. 71-ter Ord. pen.). Sosteneva che, detenuto dal 2009 e senza nuovi reati dopo la scarcerazione, con periodo di detenzione in luogo diverso da quello del clan Santapaola e con benefici ottenuti (liberazione anticipata), non vi sarebbero elementi attuali che giustifichino la persistenza della pericolosità sociale. Inoltre affermava l'incompatibilità con una misura di prevenzione piu grave in essere (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno).
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le censure: il Tribunale di sorveglianza ha adeguatamente motivato la persistenza della pericolosità sociale riferita al momento dell'applicazione della misura, richiamando i numerosi precedenti per reati associativi, la condanna per partecipazione ad associazione mafiosa fino al 2009, i rilievi disciplinari in carcere e la mancata assunzione di responsabilità o pentimento nel corso dell'osservazione in carcere. È stato valorizzato anche il giudizio di pericolosità già espresso dal Tribunale di sorveglianza de L'Aquila. La Corte ha ribadito che la revoca anticipata della misura di sicurezza richiede la certezza della cessazione della pericolosità sociale e che la mera assenza di rilievi in carcere o di indagini successive non è di per sé determinante. Quanto alla convivenza con misura di prevenzione, la Corte ha richiamato l'art. 13 d.lgs. 159/2011 e la giurisprudenza secondo cui è ammessa l'applicazione congiunta delle due misure, vietandone soltanto l'esecuzione simultanea, per cui la presenza di una misura di prevenzione attiva non comporta automaticamente revoca della misura di sicurezza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b
art. 606, comma 1, lett. b
Riferimento alla tipologia di censure dedotte in cassazione. La Corte ha ritenuto che le censure dedotte ai sensi di questa norma non fossero fondate, essendo già stati esaminati e motivati adeguatamente dal Tribunale di sorveglianza
Norma richiamata dalla difesa come parametro di illegittimità ma la Corte non ha ritenuto violata la disciplina richiamata, avendo il Tribunale motivato correttamente la persistenza della pericolosità sociale
Richiede un accertamento adeguato del venir meno della pericolosità sociale al momento dell'applicazione della misura. La Corte conferma che la verifica deve essere attuale e approfondita per ammettere la revoca
La revoca anticipata di una misura di sicurezza presuppone la certezza della cessazione della pericolosità fino al termine del periodo minimo; non è sufficiente il dubbio o elementi incerti
art. 13 d.lgs. n. 159 del 2011
art. 13 d.lgs. n. 159 del 2011
Consente implicitamente l'applicazione congiunta di misure di prevenzione e di sicurezza, vietando però soltanto la loro esecuzione simultanea. Pertanto la presenza di una misura di prevenzione in atto non annulla automaticamente la legittimità di una misura di sicurezza
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente
Massime di principio
- La revoca anticipata di una misura di sicurezza richiede la prova della cessazione della pericolosità sociale con grado di certezza assoluta; non è sufficiente l'assenza di nuovi reati o di rilievi formali
- I precedenti per reati associativi, i comportamenti disciplinari in carcere e la mancata espressione di ravvedimento durante l'osservazione sono elementi pienamente idonei a sostenere la persistenza della pericolosità sociale
- La presenza di una misura di prevenzione personale in atto può essere considerata indice della persistenza della pericolosità e non determina automaticamente la revoca della misura di sicurezza
- Giurisprudenza consolidata richiede al magistrato di sorveglianza una valutazione motivata e specifica degli elementi attuali che dimostrino la cessazione del rischio di recidiva prima di disporre la revoca
- L'applicazione congiunta di misure di prevenzione e di sicurezza è ammessa, fermo il divieto di esecuzione simultanea; l'ordine e i tempi di esecuzione possono essere giustificati dalla diversa natura delle misure
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