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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12350/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Le censure principali riguardano: la richiesta di riqualificazione dei fatti nella ipotesi di "minore gravità" ai sensi dell'art. 73, comma 5 (difetto di valutazione complessiva degli indici e sproporzione tra quantitativi e durata); la contestazione del riconoscimento della responsabilità come promotore/organizzatore (art. 112 c.p. e aggr. art. 80, lett. b) d.P.R. 309/1990) per Yettaoui; la mancata applicazione o prevalenza delle circostanze attenuanti (art. 114 e attenuanti generiche) rispetto alle aggravanti; la carenza probatoria rispetto a singoli imputati (assenza di ammissioni da parte degli acquirenti); la eccessività della pena rispetto ai modesti quantitativi ceduti; e per una imputata (El Manyar) la richiesta di qualificare la sua posizione come mera connivenza non punibile (art. 110 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito, che avevano applicato i principi delle Sezioni Unite (sentenza Murolo) procedendo a un giudizio complessivo e comparativo degli indici di "lieve entità" ai sensi dell'art. 73, comma 5. In particolare: il dato ponderale (sequestro di 1 kg di hashish e 50 g di cocaina con elevata purezza e le prove di continuità e ampia clientela) è stato considerato elemento di valore negativo assorbente che esclude la qualificazione di minore gravità; l'attribuzione a Yettaoui del ruolo di promotore/organizzatore è stata ritenuta fondata su dichiarazioni degli acquirenti e intercettazioni; le doglianze sulla mancata applicazione di attenuanti/prevalenze e sulla determinazione della pena sono state giudicate valutazioni di merito non manifestamente illogiche e dunque insindacabili in cassazione; la posizione di Almoustarchid ed Elqasbaoui è stata ritenuta suffragata da prove (riconoscimenti fotografici, intercettazioni, dichiarazioni), mentre la pretesa connivenza di El Manyar è stata esclusa alla luce delle conversazioni ambientali, dell'arresto in flagranza e della chiamata in correità. Non sono state rilevate violazioni di diritto tali da consentire l'ammissione dei ricorsi e non è stata ravvisata colpa ai fini dell'applicazione di sanzioni ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73

    comma 1, comma 5, comma 6, comma 7

    Art. 73 comma 5 disciplina la fattispecie di "lieve entità" (ora autonoma) richiedendo una valutazione complessiva e comparativa di parametri qualitativi e quantitativi; un elemento di forte negatività (es. consistente dato ponderale) può avere valore assorbente e precludere la qualificazione di minore gravità

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 80

    Prevede aggravanti connesse a modalità e ruolo nell'attività di spaccio; l'applicazione richiede valutazione del ruolo effettivo nell'organizzazione e nella direzione dell'attività illecita

  • codice penale, art. 112

    Definisce il promotore/organizzatore quale concorrente che ha ideato o preso l'iniziativa dell'impresa delittuosa e/o ha diretto l'attività degli altri; è richiesta una concreta condotta di promozione, organizzazione o direzione

  • codice penale, art. 110

    Disciplina il concorso di persone nel reato; distingue tra mera connivenza (passività non punibile) e concorso attivo tramite contributi consapevoli che agevolino l'attività criminale

  • codice penale, art. 114

    Prevede l'attenuante per il concorrente con apporto di scarsa importanza causale rispetto al fatto; l'applicazione richiede che il contributo sia effettivamente marginale nell'economia del reato

  • codice penale, artt. 132-133

    Principi relativi alla determinazione della pena e alla discrezionalità del giudice di merito nel bilanciamento delle circostanze, sindacabile in cassazione solo per illogicità manifesta o arbitrarietà

  • codice di procedura penale, art. 606

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione; le censure devono essere specifiche e non meramente ricostruttive di fatti di merito per essere ammissibili

  • codice di procedura penale, art. 616

    Regola le conseguenze dell'inammissibilità e la valutazione circa l'eventuale assenza di colpa nell'originare l'inammissibilità (rilevanza ai fini delle sanzioni)

  • Giurisprudenza (Sez. U, sentenza Murolo)

    Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018

    Stabilisce che l'art. 73 comma 5 richiede una valutazione complessiva e comparativa di tutti gli indici della lieve entità, consentendo compensazioni tra indici ma imponendo che la decisione espliciti il vaglio di tutti gli aspetti rilevanti; un indice può risultare assorbente solo dopo valutazione globale

Massime di principio

  • La qualificazione del fatto come "di lieve entità" ai sensi dell'art. 73 comma 5 va effettuata con una valutazione globale e comparativa di tutti gli indici normativamente rilevanti: quantità, qualità, modalità, mezzi, durata, contesto e altri elementi. Un dato ponderale significativo può risultare "assorbente" se la motivazione mostra come esso non sia compensabile dagli altri indici
  • Per riconoscere il ruolo di promotore/organizzatore (aggravante) è necessario dimostrare che il soggetto abbia avuto l'iniziativa, promosso o diretto l'impresa delittuosa con attività preparatorie o di coordinamento concrete e ripetute
  • La mera frammentarietà o piccolo importo di singole cessioni non esclude, di per sé, la gravità dell'attività di spaccio se sussistono continuità, ampia clientela e rifornimenti significativi
  • La distinzione tra connivenza non punibile e concorso dipende dalla prova di un contributo consapevole e idoneo ad agevolare l'attività illecita: conversazioni ambientali, comportamenti attivi (occultamento, copertura, gestione) e presenza durante scambi possono dimostrare partecipazione attiva
  • Le valutazioni sul bilanciamento di aggravanti e attenuanti e sulla determinazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo per motivazioni illogiche, contraddittorie o mancanti
  • In sede di impugnazione in cassazione occorre formulare censure specifiche e non meramente ricostruttive di fatti o generiche: i motivi vaghi o che si limitano a ripetere argomentazioni di merito sono generalmente inammissibili

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