Cassazione Penale, Sentenza n. 12346/2023 del 24/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello del 08/02/2022 contestando, a seconda dei casi: vizio di motivazione nella determinazione della pena (art.133 c.p.), errata valutazione/bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti (art.62-bis, art.62 n.4 c.p.), errata applicazione della recidiva (art.99 c.p.), erronea qualificazione della posizione nel sodalizio (art.74 DPR 309/90, ruolo di organizzatore), calcolo dell'aumento per continuazione (art.81 c.p.), violazioni procedurali o di legge in materia di prova (intercettazioni, collaboratori di giustizia), e doglianze relative a difetti di motivazione formale; alcuni ricorrenti avevano inoltre concordato o rinunciato a motivi in appello (art.599-bis c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati e ha confermato, nel merito procedurale, la motivazione e le determinazioni di pena operate dalla Corte d'Appello di Catania. In sintesi le determinazioni d'appello confermate (come riformate in appello) sono: Arena Agatino Assunto: anni 7 e mesi 4 di reclusione (capo A art.74 DPR 309/90 e capo B artt.110,81(2),73(1),80 DPR 309/90); Barone Gabriele: anni 7 e mesi 6; Giuffrida Salvatore: anni 2 e mesi 2 (capo D art.385 c.p.); Hanchi Gianluca: anni 2 e mesi 4 e € 6.000,00 (capo C artt.110,81(2),73(1) DPR 309/90); Hernandez Josè Gregorio: anni 9; Hernandez Nunzio: anni 7 e mesi 6; Lo Faro Angelo Ivan: anni 14 e mesi 4; Longo Antony Alessandro: anni 7 e mesi 4; Messina Giuseppe: anni 3 e mesi 4 e multa € 6.666,67; Napoli Piero: confermato anni 13 e mesi 8; Pasqualino Michael: anni 7 e mesi 4; Rapisarda Giovanni: anni 7 e mesi 6; Saraniti Salvatore Angelo: anni 7 e mesi 6. La Corte di Cassazione ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p. e rigettato le censure relative alla motivazione, alla qualificazione del ruolo organizzativo, alla recidiva e al calcolo della continuazione, ritenendo la motivazione di merito congrua e i principi giuridici applicati corretti.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
Norma di riferimento per l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte ha ritenuto applicabile l'art.74 ai soggetti coinvolti e ha bilanciato le attenuanti/aggravanti con riferimento a tale reato
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Riferimento per i reati di detenzione e cessione di stupefacenti; applicato nei capi B/C con valutazione della gravità e della continuazione
Codice penale, art. 81, comma 2 e ultimo comma
Uso per il calcolo della continuazione; la Corte ha applicato l'aumento per continuazione nella misura motivata e, se presente la recidiva, ha calibrato l'aumento ai sensi dell'ultimo comma
Codice penale, art. 99
Norma sulla recidiva: la Corte ha ritenuto legittimo il riconoscimento della recidiva per diversi imputati dopo valutazione concreta della pericolosità e non si è limitata al mero riscontro formale dei precedenti
Codice penale, art. 133
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto adempiuto l'obbligo motivazionale richiamando gli elementi ritenuti rilevanti ai fini della commisurazione
Codice penale, art. 62-bis
Circostanza attenuante dell'incensuratezza e collaborazione: la Corte d'appello ha negato il riconoscimento in assenza di elementi positivi oltre la mera incensuratezza o confessione
Codice penale, art. 62, n. 4
Attenuante per speciale tenuità del danno economico: esclusa quando il lucro e la durata dell'attività (periodo continuato e organizzazione) non sono compatibili con la tenuità
Codice di procedura penale, art. 599-bis
Regime del concordato in appello: i ricorsi risultanti da concordato o rinuncia in appello sono limitati nelle doglianze proponibili in Cassazione (solo vizi della formazione della volontà o difformità della pronuncia)
Codice di procedura penale, art. 129
Cause di proscioglimento: la Corte ha ricordato che la rinuncia ai motivi limita la cognizione e che l'appellante non può dolersi in Cassazione per omissioni relative ai motivi rinunciati
Codice di procedura penale, art. 192
Principi istruttori (rilevato in una censura): la Corte ha ritenuto le censure generiche e non fondate su concreta violazione procedurale
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1
Motivi di ricorso in Cassazione (lett. b ed e): la Corte ha dichiarato inammissibili le doglianze che non colpivano la sentenza nei limiti consentiti o che erano generiche
Codice di procedura penale, art. 616
Condanna alle spese processuali: applicata ai ricorrenti per l'inammissibilità dei ricorsi
Codice penale, art. 385
Rilevante per il capo D (Giuffrida): la condanna confermata è stata motivata e commisurata correttamente
Massime di principio
- La rinuncia in appello ai motivi di responsabilità limita la cognizione del giudice di appello e la possibilità di impugnazione in Cassazione: non sono ammissibili doglianze relative ai motivi rinunciati salvo vizi nella formazione del concordato
- In tema di bilanciamento tra circostanze eterogenee il giudice di merito non è obbligato a motivare punto per punto la prevalenza o equivalenza delle circostanze, salvo specifica richiesta della parte con indicazione di fatti concreti
- La recidiva va valutata concretamente: non è sufficiente il mero riscontro formale dei precedenti; il giudice deve valutare natura dei reati, omogeneità, distanza temporale e parametri individualizzanti
- L'istituto della continuazione e la recidiva possono coesistere e, se applicabili, devono essere calibrati insieme nella determinazione dell'aumento di pena
- Per il riconoscimento della qualifica di 'organizzatore' in associazioni di traffico di stupefacenti la prova può emergere dalla gestione di una rilevante articolazione territoriale: non è necessario il coordinamento dell'intera associazione
- L'attenuante per speciale tenuità del lucro richiede contemporanea tenuità dell'offesa e del profitto; attività protratte o organizzate escludono tale attenuante
- Le censure generiche sulla valutazione della prova (intercettazioni, video, collaboratori) sono normalmente inammissibili in Cassazione se non indicate e motivate concretamente nel ricorso
- La motivazione della Corte d'appello è corretta se indica gli elementi ritenuti rilevanti ai sensi dell'art.133 c.p.: richiami generali alla gravità o alla capacità a delinquere possono essere sufficienti quando la pena viene fissata nel minimo edittale
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