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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12345/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso articolato in tre motivi: (1) censura sulla corretta applicazione dell'art. 444 c.p.p. per presunta carente ricostruzione fattuale e per una modifica del capo di imputazione da parte del P.M. tale da generare nullità assoluta del patteggiamento e illegittimità della pena; (2) violazione dell'art. 108 c.p.p.: al difensore era stato negato un termine adeguato per la preparazione tecnica del processo, essendo stati concessi solo 30 minuti per la consultazione degli atti; (3) nullità della confisca di 810 euro, poiché, dopo la derubricazione a fattispecie di lieve entità, la confisca obbligatoria non sarebbe applicabile e mancherebbe il collegamento tra il denaro sequestrato e l'illecito (assenza di prova di cessione, si procede per detenzione).

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato solo il terzo motivo relativo alla confisca. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla confisca (eliminata), ritenendo che la confisca fosse disposta per sproporzione e senza prova di collegamento tra il denaro e la cessione di stupefacenti. Gli altri motivi (convalida dell'arresto e deduzioni sul patteggiamento/termine a difesa) sono stati dichiarati inammissibili: le censure sulla motivazione fattuale non sono ammesse in questa sede per la convalida dell'arresto; quanto al patteggiamento, l'art. 448, co. 2-bis, limita i motivi di cassazione e le censure proposte sono generiche e non adeguatamente specifiche; la questione del termine di difesa è stata ritenuta priva di effetti pratici dopo l'opzione per il rito premiale.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Regola il procedimento per il patteggiamento; la Corte osserva che le censure sulla ricostruzione fattuale riconducibili all'applicazione dell'art. 444 non sono apprezzabili in cassazione se consistono in critiche di merito non rientranti nei motivi di cui all'art. 448, comma 2-bis.

  • art. 108 c.p.p.

    Garantisce il diritto del difensore ad adeguati termini per la preparazione della difesa; nel caso la Corte ha ritenuto la contestazione superata dall'opzione dell'imputato per il rito premiale e, quindi, priva di ripercussioni pratiche.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La confisca di denaro trovato in possesso dell'imputato in relazione a questa norma è ammessa soltanto se ricorre il requisito del profitto del reato (collegamento tra denaro e provento della vendita), non a titolo di mera sproporzione.

  • art. 240 c.p.

    Stabiliscede le condizioni generali per la confisca; la Corte richiama che per l'art. 73 cfr. comma 5 la confisca può essere disposta solo se ricorrono le condizioni previste da quest'articolo (nexus tra cosa e reato, profitto).

  • art. 12-sexies d.l. 306/1992 (conv. L. 356/1992)

    La Corte afferma che tale norma non può essere utilizzata per giustificare la confisca del denaro nel contesto dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990.

  • art. 448, comma 2-bis c.p.p.

    Limita i motivi di cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai profili espressamente indicati (volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena); la Corte ritiene le censure qui proposte generiche e non adeguatamente specifiche.

  • art. 23, comma 8, d.l. 137/2020

    Norma procedurale richiamata in riferimento alle conclusioni rese dal Pubblico Ministero nella fase di Cassazione (qui citata per spiegare il ruolo del P.M. nella causa).

Massime di principio

  • Avverso la convalida dell'arresto in Cassazione si possono proporre soltanto vizi di illegittimità (titolo del reato, flagranza, rispetto dei termini): non sono ammesse censure sulla motivazione di merito.
  • La possibilità di impugnare una sentenza di patteggiamento in Cassazione è limitata ai motivi previsti dall'art. 448, comma 2-bis; censure generiche sulla ricostruzione fattuale o motivazionali sono spesso inammissibili.
  • Nel reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, comma 5, la confisca del denaro è ammessa solo se il denaro può essere qualificato come profitto del reato (nexus tra somma e attività di vendita); non è consentita una confisca per semplice sproporzione o senza plausibile collegamento con il reato.
  • Se la confisca è adottata senza adeguata motivazione o senza provare il nesso tra il denaro e la cessione di stupefacenti, la misura ablativa deve essere annullata (anche senza rinvio) limitatamente a quella statuizione.
  • Questioni relative al rispetto di termini per la preparazione della difesa possono perdere efficacia pratica se l'imputato successivamente opta per il rito premiale; tuttavia è buona prassi tutelare adeguatamente il diritto di difesa in fase di direttissimo.

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