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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12344/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso di Scrudato: censura unica per il diniego delle attenuanti generiche da parte dei giudici di merito, con richiesta di revisione della valutazione della pena. Ricorso di Carosso: cinque motivi principali — (1) applicabilità della "pace fiscale" (decreto legge n.119/2018) per l'anno 2012 e conseguente estinzione del debito tributario che determinerebbe la non punibilità; (2) carenza di motivazione perché la Corte di appello non avrebbe preso in considerazione la normativa sulla "pace fiscale" e una diversa questione di non punibilità ai sensi dell'art.13 d.lgs. n.74/2000; (3) presunta contraddittorietà della sentenza di primo grado perché Scrudato sarebbe stato assolto per fatture 2012 mentre Carosso condannato per gli stessi fatti; (4) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.62 n.6 cod. pen.; (5) errata distinzione/valutazione tra art.13 bis d.lgs. n.74/2000 e art.62 n.6 cod. pen., con richiesta di riconoscimento dell'attenuante anche in mancanza dell'integrale estinzione del debito ma con pagamento parziale volto ad attenuare le conseguenze.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Scrudato e Carosso per manifesta infondatezza. Motivazioni principali: per Scrudato, il diniego delle attenuanti generiche è giudizio di fatto non sindacabile in cassazione se non illogico o contraddittorio; i giudici di merito hanno adeguatamente motivato la negativa valorizzando l'entità delle violazioni. Per Carosso, la "pace fiscale"/saldi successivi non producono la non punibilità ai sensi dell'art.13 comma 2 d.lgs. 74/2000 quando l'integrale estinzione del debito è avvenuta dopo che l'imputato aveva avuto formale conoscenza di accertamenti o dell'inizio del procedimento (nel caso il saldo è avvenuto in novembre 2022, oltre i termini utili). La doglianza sulla presunta contraddittorietà (diverso trattamento rispetto a Scrudato per annualità 2012) è inammissibile perché questione fattuale nuova non devoluta in appello; le deduzioni sulle attenuanti (art.62 n.6 e art.13 bis) sono generiche e non dimostrano il diritto alla mitigazione, mentre la giurisprudenza ha qualificato l'art.13 bis come attenuante speciale rispetto all'art.62 n.6. Conseguenze pratiche: inammissibilità dei ricorsi, condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., e versamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma sul reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti; la non punibilità ex art.13 comma 2 richiede l'integrale estinzione del debito tributario prima della formale conoscenza di verifiche/accertamenti o dell'inizio del procedimento.

  • art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma sul reato relativo all'evasione IVA; usata per descrivere la fattispecie attribuita a Scrudato (capo E) e per valutare la gravità dell'illecito ai fini delle attenuanti.

  • art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000

    Richiamata in relazione ai capi di accusa (capo D) ed alla prescrizione intervenuta per alcune annualità; utile per distinguere posizioni soggettive e profili temporali delle condotte.

  • art. 13 comma 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    Prevede la non punibilità per estinzione integrale del debito tributario purché avvenuta prima della formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di attività di accertamento amministrativo o procedimenti penali; la Corte ha applicato questa interpretazione in senso stringente, escludendo la non punibilità se il saldo è successivo alla conoscenza delle indagini.

  • art. 13 bis d.lgs. n. 74 del 2000

    Attenuante speciale per chi estingue integralmente il debito tributario in determinate condizioni; la Corte ha ribadito che si tratta di una circostanza attenuante speciale rispetto all'art.62 n.6 cod. pen.

  • art. 62 n. 6 cod. pen.

    Circostanza attenuante comune (prima parte) che può operare quando l'imputato adotta comportamenti idonei ad attenuare le conseguenze del reato; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, non siano state fornite ragioni concrete e specifiche per il suo riconoscimento e ha richiamato l'orientamento che la distingue dall'art.13 bis.

  • art. 1 decreto legge n. 119 del 2018 (convertito dalla legge n. 136 del 2018)

    Norme sulle procedure agevolate di definizione dei debiti (la cosiddetta "pace fiscale"); la Corte ha chiarito che tali procedure non incidono automaticamente sulla non punibilità prevista dall'art.13 d.lgs.74/2000 se l'estinzione non è avvenuta nei termini richiesti dalla norma penale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento quando il ricorso è dichiarato inammissibile o infondato; la Corte lo ha applicato per condannare i ricorrenti alle spese.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata ai fini della valutazione della responsabilità nella presentazione del ricorso; la Corte ha ritenuto non sussistere colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ma ha comunque disposto il versamento equitativo alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche è valutazione di merito: in cassazione può essere sindacato solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria; mere richieste di diverso apprezzamento non sono sufficienti.
  • Le misure di definizione agevolata (cd. "pace fiscale") non producono automaticamente non punibilità ai sensi dell'art.13 d.lgs.74/2000: è necessario che l'integrale estinzione del debito sia intervenuta prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di verifiche, accertamenti o dell'inizio del procedimento.
  • Questioni di fatto o nuovi profili non devoluti al giudice d'appello non possono essere sollevati per la prima volta in cassazione: ciò rende inammissibili censure che introducono temi meramente fattuali non trattati in appello.
  • L'art.13 bis d.lgs.74/2000 è considerata una attenuante speciale rispetto all'art.62 n.6 c.p.; il riconoscimento di attenuanti richiede argomentazioni specifiche e prove del comportamento riparatorio nei termini richiesti dalla norma.
  • Se l'atto di appello non contiene argomentazioni dettagliate sul trattamento sanzionatorio, la cassazione non può supplire con una rivalutazione della pena: il giudizio sulla determinazione della pena resta ancorato alle deduzioni svolte in primo e secondo grado.
  • Ricorrere in cassazione senza fondamento manifesto può comportare l'obbligo di sostenere le spese processuali e il versamento di somme alla Cassa delle ammende; le censure devono essere concrete e specifiche per evitare tali conseguenze.

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