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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12349/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per omesso versamento di ritenute certificate (art. 10‑bis d.lgs. 74/2000) per fatti del 20/09/2014, per un importo di euro 157.273,55. Denunciava: 1) che la condanna era fondata unicamente sulla dichiarazione mod. 770 del 2014 (anno d'imposta 2013) e che tale documento, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, non è di per sé idoneo a provare il rilascio delle certificazioni; 2) che la modifica legislativa introdotta dal d.lgs. 158/2015 (che aveva esteso la rilevanza penale anche alle ritenute non certificate) era stata parzialmente dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale n.175/2022, con la conseguenza che non può legittimare condanne fondate solo sul mod. 770; 3) che le pene accessorie erano state irrogate in modo difforme dalla dosimetria e dai criteri dell'art. 133 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Messina per nuovo giudizio. Il motivo decisivo è stato l'accertamento che la condanna era basata esclusivamente sul mod. 770 e che, alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. n.24782/2018) e della successiva pronuncia della Corte costituzionale (n.175/2022), il modello 770 da solo non è sufficiente a provare il rilascio delle certificazioni; il Pubblico Ministero aveva chiesto annullamento senza rinvio, ma la Corte ha disposto il rinvio poiché il termine di prescrizione non era ancora decorso. Il terzo motivo relativo alle pene accessorie è stato assorbito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74 - art. 10-bis

    Disciplina il reato di omesso versamento delle ritenute certificate; la Corte ha richiamato che per la prova dell'elemento materiale (rilascio delle certificazioni) non è sufficiente, per i fatti anteriori alla modifica del 2015, la sola acquisizione del mod. 770

  • D.P.R. 7 dicembre 1996, n.322 - art. 4, commi 1 e 6

    Norme sulla dichiarazione dei sostituti d'imposta (mod. 770); citata dalla difesa in relazione all'idoneità probatoria del modello 770

  • Codice di procedura penale - art. 533

    Richiama il canone dell'accertamento 'oltre ogni ragionevole dubbio' come parametro che rende insufficiente, in giudizio, la sola indicazione contenuta nel mod. 770

  • D.Lgs. 24 settembre 2015, n.158 - art. 7, comma 1, lett. b)

    Aveva esteso la rilevanza penale all'omesso versamento anche delle ritenute non certificate; la Corte rileva però la successiva pronuncia di incostituzionalità che ha limitato l'efficacia estensiva di tale norma

  • Corte costituzionale - sentenza n.175 del 2022

    Ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 7(1)(b) del d.lgs. 158/2015 nella parte in cui estendeva la rilevanza penale anche alle ritenute non certificate; la Corte di Cassazione ha ritenuto che, alla luce di questa pronuncia, debbano applicarsi i criteri interpretativi restrittivi delle Sezioni Unite anche ai fatti successivi

  • Sezioni Unite della Cassazione - sentenza n.24782 del 22/03/2018 (depositata 01/06/2018)

    «con riferimento alla normativa previgente alla modifica intervenuta nell'anno 2015, deve essere esclusa l'idoneità del solo modello 770 (di dichiarazione delle erogazioni effettuate e delle ritenute operate), a provare l'elemento, da considerare presupposto del reato, del rilascio delle certificazioni, ... gravando dunque sul pubblico ministero l'onere di ricercare, al fine del raggiungimento della prova richiesta ai fini della configurabilità della fattispecie, elementi ulteriori e diversi (orali, come ad esempio le dichiarazioni dei sostituiti, o documentali) rispetto alla sola dichiarazione modello 770»

    Principale orientamento richiamato: per i fatti anteriori al 2015 la sola dichiarazione mod. 770 non è pienamente idonea a provare il rilascio delle certificazioni; occorrono elementi probatori aggiuntivi

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74 - art. 12-bis

    Norma che prevede le pene accessorie connesse ai reati tributari; la decisione ha rilevato che l'eventuale censura sulla loro irrogazione va valutata con riferimento alla corretta dosimetria

  • Codice penale - art. 133

    Criteri per la determinazione della pena (proporzionalità, individualizzazione); il ricorrente lamentava difformità nella applicazione delle pene accessorie rispetto alla pena principale, ma la Cassazione ha assorbito tale motivo in relazione alla decisione sul profilo probatorio

  • D.L. 18 ottobre 2020, n.137 - art. 23, comma ottavo

    Norma procedurale che ha autorizzato il trattamento cartolare del ricorso; la Corte ha deciso il ricorso in forma scritta senza discussione orale

Massime di principio

  • Per fatti anteriori al 24/09/2015 la dichiarazione mod. 770, da sola, non prova il rilascio delle certificazioni: il pubblico ministero deve produrre elementi probatori aggiuntivi (dichiarazioni dei sostituiti, documenti, riscontri) per fondare una condanna.
  • La pronuncia della Corte costituzionale n.175/2022 ha ridimensionato l'effetto estensivo del d.lgs. 158/2015: anche per fatti successivi occorre attenzione a non basare la condanna esclusivamente sul mod. 770.
  • Se la condanna penale è fondata unicamente sul mod. 770, la Cassazione è propensa ad annullare e a rinviare il giudizio (quando non sia intervenuta la prescrizione) per valutare la presenza di ulteriori prove.
  • Le pene accessorie devono essere motivate e coerenti con la dosimetria della pena principale secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; censure su questo punto sono rilevanti ma possono essere assorbite se viene meno la condanna principale per vizi probatori.
  • In fase istruttoria e dibattimentale è necessario acquisire testimonianze e documenti che attestino il concreto rilascio delle certificazioni ai sostituiti (ricevute, cedolini, dichiarazioni dei percipienti) quando si intende provare l'omesso versamento di ritenute certificate.
  • Il ricorso per cassazione può essere trattato 'cartolarmente' secondo le norme emergenziali (art. 23 D.L. 137/2020), ma la valutazione di legittimità segue i principi consolidati sulla prova e sulla costituzionalità delle norme applicate.

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