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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12352/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione contestava: 1) la nullità per mancata comunicazione al difensore di fiducia al momento dell'arresto (violazione artt. 96, 386 e 179 c.p.p.); 2) la erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 perché la droga sarebbe stata per uso personale non per spaccio; 3) vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della recidiva (art. 99 c.p.); 4) mancato accertamento dell'efficacia drogante della sostanza (percentuale di THC).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che l'eventuale nullità per mancata comunicazione al difensore avrebbe rilevato nella fase di convalida dell'arresto e non poteva essere dedotta tardivamente in sede di merito; sul secondo motivo ha ritenuto il motivo inammissibile come articolato in fatto e, comunque, ha ritenuto logica e congrua la valutazione dei giudici di merito che, alla luce di elementi quali quantitativo non trascurabile, suddivisione in pezzetti, occultamento negli slip, trasporto fuori dall'abitazione, precedenti e condizione di disoccupato, hanno desunto la destinazione allo spaccio; sul terzo motivo ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione relativa alla recidiva, ritenendo sufficientemente motivata la Corte di merito con riferimento alla serie di precedenti anche sotto diverse generalità e alla prossimità temporale; sul quarto motivo ha dichiarato l'inammissibilità per mancanza di interesse, osservando che l'efficacia drogante non era contestata e la pena era stata applicata al minimo edittale. Per l'inammissibilità complessiva del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice usata per l'addebito di detenzione di sostanze stupefacenti con finalita di spaccio; la Corte ha ritenuto che la destinazione allo spaccio fosse provata da indici circostanziali e ha confermato la condanna ai sensi di questo articolo.

  • art. 96 c.p.p.

    Richiama gli obblighi di informazione al difensore; la Corte ha ritenuto che l'eventuale violazione costituisca nullità rilevante nella fase di convalida dell'arresto e non rilevante tardivamente in sede di merito se non adeguatamente dedotta in precedenza.

  • artt. 386 e 179 c.p.p.

    Norme procedurali richiamate rispetto alle nullità e alle formalità dell'arresto; la Corte ha osservato che l'omessa deduzione tempestiva della nullità ne limita gli effetti al giudizio di convalida e non alla fase di merito.

  • art. 62, n. 4 e art. 62-bis cod. pen.

    Circostanze attenuanti valutate in sede di merito e considerate equivalenti alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale ai fini della quantificazione della pena.

  • art. 99 cod. pen.

    Norma relativa alla recidiva; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte di merito sia stata sufficiente a dimostrare la recidiva reiterata specifica infraquinquennale in considerazione dei numerosi precedenti anche sotto diverse generalità.

  • art. 23 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma che disciplina la requisitoria articolata del Pubblico Ministero in Cassazione; citata per indicare che il PM aveva chiesto annullamento con rinvio.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che prevede, tra l'altro, la condanna per le spese nel caso di ricorso inammissibile e possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria; applicata con condanna al pagamento di 3.000 euro.

Massime di principio

  • La mancata comunicazione al difensore al momento dell'arresto costituisce una nullità la cui rilevanza principale riguarda la fase di convalida dell'arresto; essa deve essere tempestivamente dedotta per produrre effetti rilevanti sul giudizio successivo.
  • La distinzione tra detenzione per uso personale e detenzione per spaccio è valutata dai giudici di merito sulla base di indici sintomatici (quantitativo, confezionamento, modalità di occultamento, luogo di rinvenimento, strumenti per il frazionamento, condizione economica, precedenti): la Cassazione sindaca solo la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, non la valutazione fattuale in sé.
  • I precedenti penali, anche se annotati sotto diverse generalità, possono costituire base per l'accertamento della recidiva quando emergano univocamente e dimostrino una continuità temporale e oggettiva di condotte omogenee.
  • La richiesta di accertamenti tecnici sulla percentuale di principio attivo (es. THC) può essere irrilevante se l'efficacia drogante della sostanza non è contestata e l'imputazione riguarda la detenzione con finalità di spaccio; il rilievo dell'elemento quantitativo e delle circostanze concrete resta centrale.
  • In Cassazione i motivi che si limitano a rinnovare questioni di fatto o a contestare la valutazione degli elementi probatori sono spesso dichiarati inammissibili; il ricorso deve evidenziare profili di diritto o vizi di motivazione manifesti.
  • Il ricorrente che propone un ricorso manifestamente infondato o inammissibile può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria ai sensi delle norme processuali applicabili.

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