Cassazione Penale, Sentenza n. 43941/2023 del 31/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione con due motivi principali: 1) contestazione della qualificazione della detenzione di stupefacente come finalizzata alla cessione (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990) invece che per uso personale (art. 75 d.P.R. 309/1990), sostenendo che gli indici a favore della cessione erano meramente presuntivi; 2) vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., atteso che l'imputato era incensurato al momento del fatto e che la Corte di appello avrebbe illegittimamente valorizzato condanne intervenute per fatti successivi come indici di abitualità, trascurando elementi favorevoli alla difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (ritenuto generico e manifestamente infondato), confermando che la Corte di merito aveva legittimamente ritenuto indici di cessione (quantitativo frazionato in dosi, comportamento al controllo, confezionamento, disponibilità di euro 400 non giustificati, modalità e luogo). Ha invece accolto il secondo motivo in parte: ha annullato la parte della sentenza che aveva escluso l'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna per riesaminare specificamente la questione, perché la Corte di appello aveva considerato «precedenti» condanne che in realtà erano successive al fatto. La Cassazione ha inoltre chiarito il principio giuridico: la condotta successiva può essere presa in considerazione ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis solo se incide effettivamente sull'entità dell'offesa (aggravandola) e non se si limita a mostrare la capacità o propensione a delinquere; va altresì tenuto conto della modifica normativa (d.lgs. n.150/2022) che consente la valutazione della condotta successiva, ma entro i limiti indicati.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
La fattispecie è stata qualificata come detenzione a fine di cessione nell'ipotesi lieve; la Corte ha ritenuto rilevanti, oltre al quantitativo modesto, elementi quali il frazionamento in dosi, il confezionamento, il comportamento dell'imputato e la disponibilità di denaro quale indice di attività di spaccio.
La derubricazione a detenzione per uso personale è stata ritenuta dall'impugnante possibile, ma la Cassazione ha ritenuto il motivo generico e ha confermato la valutazione del giudice del merito che ha escluso l'uso personale sulla base degli elementi fattuali.
Rilievo penale per il porto ingiustificato di un coltello (coltello a serramanico con lama di cm 8) trovato in possesso dell'imputato.
La Corte ha annullato la valutazione negativa dell'applicabilità della causa di non punibilità per errore nella valorizzazione di condanne successive; ha precisato che la condotta successiva può essere valutata ai fini dell'art. 131-bis solo se incide sull'entità dell'offesa o sull'intensità dell'elemento soggettivo, non se è usata come mera prova di capacità o propensione a delinquere. Si è inoltre richiamata la modifica normativa (d.lgs. n.150/2022) che consente di valutare la condotta successiva.
Codice penale, art. 133, comma 1 e comma 2
Art. 133, comma 1 (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno/pericolo) contiene i profili utili per valutare la particolare tenuità dell'offesa; il comma 2 indica criteri attinenti alla personalità e capacità a delinquere che non devono essere confusi con i parametri per la valutazione dell'entità dell'offesa.
Modifica l'art. 131-bis prevedendo espressamente la possibilità di valutare anche la condotta successiva dell'imputato; la Corte richiama però il principio che tale condotta rileva solo se incide negativamente sull'entità dell'offesa.
d.l. 137 del 28 ottobre 2020, art. 23, comma 8
Richiamata in relazione alla procedura scritta (trattazione ‘cartolare’) applicata al ricorso; disciplina la trattazione scritta di talune impugnazioni.
d.l. 22 giugno 2023, n. 75, art. 17
Norma richiamata in relazione alla trattazione cartolare delle impugnazioni entro termini indicati; menzionata nel quadro procedurale del giudizio.
Massime di principio
- Un quantitativo modesto di stupefacente non esclude automaticamente l'uso personale: vanno valutati congiuntamente fattori quali frazionamento in dosi, confezionamento, somme di denaro non giustificate, comportamento al controllo e contesto (luogo, presenza di terzi).
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. il giudice deve esaminare complessivamente modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno o del pericolo; indicatori relativi alla capacità a delinquere (quali la mera esistenza di condanne successive) non sono di per sé decisivi.
- La condotta successiva al reato può essere considerata ma solo se incide effettivamente sull'entità dell'offesa o sull'intensità dell'elemento soggettivo; se la condotta successiva si limita a mostrare una propensione o capacità a delinquere, essa è inconferente ai fini dell'esclusione della non punibilità per particolare tenuità dell'offesa.
- In cassazione non è consentita una rivalutazione libera e alternativa degli elementi di fatto quando la motivazione del giudice del merito non sia illogica o manifestamente contraddittoria; tuttavia, è correggibile l'erronea applicazione di criteri giuridici (es. uso di condanne successive come 'precedenti').
- Dopo le modifiche normative (d.lgs. n.150/2022) gli operatori devono valutare con attenzione la rilevanza della condotta successiva: essa può pesare nel giudizio solo se contribuisce a modificare l'apprezzamento dell'offesa e non se serve a provare soltanto l'attitudine a delinquere.
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