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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43815/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Torino che lo aveva dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 29-quattordecies, comma 3, lett. a), d.lgs. 152/2006. Due motivi: (1) nullità degli atti per presunta difformità nella nomina del difensore di fiducia (notificata a difensore d'ufficio anziché al difensore di fiducia) e nullità dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p.; (2) censura sull'errata interpretazione della norma ambientale e della metodologia di campionamento: il prelevamento sarebbe stato effettuato nelle vasche e non allo scarico, con conseguente applicazione erronea della disciplina degli scarichi anziché di quella sui rifiuti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura: la nomina del difensore di fiducia non risultava depositata correttamente (né telematicamente né in formato cartaceo) ma solo allegata ad altra istanza, con dati errati non rettificati, per cui l'autorità procedente non poteva prendere conoscenza della nomina e ha legittimamente nominato il difensore d'ufficio. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità per genericità: ha confermato che il punto di campionamento rilevante, per accertare il superamento dei limiti tabellari, è il punto di confluenza tra acque di processo e acque di diluizione sullo scarico proveniente dal ciclo produttivo (interpretazione del comma 5 dell'art. 108 d.lgs. 152/2006), e ha precisato che la regola sul metodo di prelievo ha natura procedimentale (criterio tecnico ordinario) e non sostanziale, consentendo al giudice di valutare la rappresentatività di campioni prelevati con metodiche diverse. Ha inoltre richiamato il criterio per distinguere "scarico" da "rifiuto": è determinante l'esistenza di un "stabile collettamento" con il corpo recettore; il ricorrente non ha prodotto elementi specifici per dimostrare l'assenza di tale collettamento o l'esistenza di smaltimento tramite autobotte. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, obbligo di versare €3.000,00 alla Cassa delle Ammende in via equitativa.

Norme richiamate

  • d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale), art. 29-quattordecies, comma 3, lett. a)

    Norma contestata come fattispecie di reato; applicata per la responsabilità penale per superamento dei limiti tabellari degli scarichi industriali.

  • d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 108, comma 5

    Interpretato nel senso che il punto di campionamento rilevante è la confluenza tra acque di processo e acque di diluizione nello scarico proveniente dal ciclo produttivo; la norma sul metodo di prelievo ha natura procedimentale e fornisce il criterio tecnico ordinario, lasciando al giudice la possibilità di valutare la rappresentatività di campioni raccolti con metodiche diverse.

  • codice di procedura penale, art. 96, comma 2

    Stabilisce le modalità formali per la nomina del difensore di fiducia (dichiarazione resa all'autorità procedente o consegna/trasmissione formale); la mancata osservanza di tali modalità può impedire effetti della nomina e legittimare la nomina di ufficio.

  • codice di procedura penale, art. 179

    Richiamato dal ricorrente in tema di nullità: la Corte ha ritenuto la censura infondata alla luce delle regole sulla nomina fiduciaria (art. 96 c.p.p.).

  • codice di procedura penale, art. 415-bis

    Articolo relativo all'avviso di conclusione delle indagini; la questione era connessa alla presunta nullità per difetti di notifica al difensore di fiducia, che però non è risultata fondata per le ragioni procedurali esposte.

  • codice di procedura penale, art. 335

    Richiamato nella motivazione: la nomina era stata solo allegata a una istanza ai sensi dell'art. 335 c.p.p., senza i dati necessari, per cui non ha prodotto effetti verso l'autorità procedente.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma applicata per l'onere delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186

    Richiamata per il principio relativo alla determinazione equitativa dell'importo da versare alla Cassa delle Ammende; la Corte ha ritenuto non sussistessero ragioni per ritenere il ricorso presentato con colpa per la causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La nomina del difensore di fiducia produce effetti solo se eseguita secondo le modalità formali previste (dichiarazione all'autorità procedente, consegna dal difensore o trasmissione formale); l'omessa o scorretta trasmissione può legittimare la nomina di difensore d'ufficio e non determina automaticamente la nullità degli atti successivi.
  • Il punto di campionamento rilevante per accertare il superamento dei limiti degli scarichi industriali è il punto di confluenza tra acque di processo e acque di diluizione sullo scarico proveniente dal ciclo produttivo, non il punto di scarico finale dopo diluizioni; ciò per evitare esiti non genuini dovuti a diluizione.
  • La disciplina sul metodo di prelievo (campionamento) ha natura procedimentale/tecnica e non sostanziale: il giudice può valutare, in base alle circostanze concrete e con adeguata motivazione, la rappresentatività di campioni raccolti con metodiche non standard.
  • Per distinguere uno "scarico" da un "rifiuto" occorre accertare l'esistenza di uno "stabile collettamento" con il corpo recettore; anche scarichi periodici o discontinuI possono rientrare nella disciplina delle acque se effettuati tramite un sistema stabile (condotte, tubazioni o strutture analoghe).
  • Contestazioni generiche in Cassazione, prive di specifici profili di diritto o di fatto suscettibili di valutazione, sono dichiarate inammissibili; chi impugna deve proporre censure concrete e puntuali (es. prova che non esiste stabile collettamento o prova di smaltimento tramite autobotte).
  • In caso di inammissibilità del ricorso la parte soccombente è condannata alle spese e può essere ordinato il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, salvo che il ricorso non sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

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