Cassazione Penale, Sentenza n. 43824/2023 del 31/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena: il ricorrente deduceva violazione delle norme processuali perché l'avviso di fissazione dell'udienza camerale era stato notificato a un difensore d'ufficio nominato per la fase esecutiva, mentre egli era stato assistito da un difensore di fiducia nella fase di cognizione; sosteneva che, in mancanza di difensore nominato specificamente per la fase esecutiva, la notifica avrebbe dovuto essere diretta al difensore di fiducia che lo aveva assistito in cognizione
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha affermato che la fase esecutiva è autonoma rispetto alla fase di cognizione e che le notificazioni previste a pena di nullità devono rivolgersi al difensore nominato per la fase esecutiva ovvero, in mancanza, al difensore d'ufficio designato dal pubblico ministero o dal giudice ai sensi dell'art. 655, comma 5, c.p.p. Ha precisato che l'art. 656, comma 5, c.p.p. (che dispone la notifica al difensore che ha assistito nel giudizio di cognizione) è norma speciale e derogatoria applicabile solo all'ipotesi della sospensione dell'esecuzione con termine per la presentazione dell'istanza di misure alternative e non alla revoca della sospensione condizionale della pena. Nel caso concreto il ricorrente non aveva conferito mandato per la fase esecutiva, il giudice ha dunque nominato un difensore d'ufficio e ha notificato regolarmente; pertanto non è configurabile nullità. Il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 655 cod. proc. pen.
Nella fase esecutiva le notificazioni richieste a pena di nullità devono essere effettuate al difensore nominato per la fase esecutiva o, se mancante, al difensore d'ufficio designato dal PM o dal giudice; quindi la nomina di difensore in cognizione non si estende automaticamente alla fase esecutiva
art. 656 cod. proc. pen.
Norma speciale e derogatoria riferita all'ipotesi della sospensione dell'esecuzione con termine per la presentazione dell'istanza di misure alternative: in tale specifica fattispecie la notifica va al difensore che ha assistito nella cognizione; non è applicabile alla revoca della sospensione condizionale della pena
art. 168 cod. pen.
Norma che disciplina la sospensione condizionale della pena e la sua revoca al venir meno delle condizioni; ha costituito il titolo per la revoca del beneficio quando non sono stati ottemperati gli obblighi imposti
D.P.R. 380/2001
art. 44, comma 1, lett. c)
Riferimento normativo al fatto-reato (opere edilizie abusive) per cui è stata inflitta la pena oggetto della sospensione
d.lgs. 42/2004
Riferimento normativo al fatto-reato (illecito in materia di beni culturali) sottostante alla condanna
Massime di principio
- La fase esecutiva è autonoma rispetto alla fase di cognizione: la nomina del difensore dev'essere specifica per la fase esecutiva perché le notifiche a pena di nullità producano effetto validamente
- Se il condannato non nomina un difensore specifico per la fase esecutiva, il giudice dell'esecuzione o il pubblico ministero deve designare un difensore d'ufficio e le notifiche devono essere indirizzate a quest'ultimo (art. 655 c.p.p.)
- L'art. 656, comma 5, c.p.p. è norma speciale applicabile soltanto alla sospensione dell'esecuzione con termine per la presentazione dell'istanza di misure alternative; non può essere invocata in tutti i procedimenti esecutivi
- La notifica dell'avviso di udienza sia al condannato sia al difensore d'ufficio nominato costituisce il corretto adempimento quando non esista mandato fiduciario esteso alla fase esecutiva
- In situazioni analoghe, per evitare contestazioni, il soggetto condannato dovrebbe espressamente conferire mandato anche per la fase esecutiva al proprio difensore di fiducia o, se ciò non avviene, attendersi la nomina di un difensore d'ufficio e le relative notifiche
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