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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43820/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato le condanne inflitte dal Tribunale di Agrigento per false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento indebito del "reddito di cittadinanza" (G. Falsone: reato ex art. 7, comma 1, d.l. 4/2019 conv. con legge 26/2019; V. Falsone: art. 483 c.p. in relazione all'art. 76 d.P.R. 445/2000). I motivi di cassazione prospettati dal difensore riguardano: nullità per carenza di motivazione e omessa valutazione di prove (in particolare delle dichiarazioni del teste Martorana); violazione di legge e vizio di valutazione in ordine alla prova degli elementi reddituali e alla titolarità dell'attività commerciale; richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); e vizio nel trattamento sanzionatorio per mancata considerazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che molte delle censure fossero inammissibili per difetto di specificità e perché, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., non è possibile superare i limiti di ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione. La Corte ha inoltre confermato che le risultanze investigative (accertamenti della Guardia di Finanza, dichiarazioni dei testi Martorana e Balzano, ispezione domiciliare con ritrovamento di attrezzi e scarti riconducibili all'attività, esame dei conti correnti) fondano adeguatamente l'accertamento del reddito e dell'attività commerciale in "nero". La deduzione della non punibilità per tenuità è stata respinta per l'entità del profitto illecito e la concretezza dell'attività commerciale. Anche i motivi sul trattamento sanzionatorio sono stati ritenuti generici e non comparati alla motivazione impugnata. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e ad una somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, conv. con mod. dalla legge 28 marzo 2019, n. 26

    Norma che disciplina il reato di indebita attestazione finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi del reato sia per le false indicazioni personali che per l'ottenimento indebito del beneficio, anche se l'importo era superiore a quanto spettante

  • art. 3 d.l. n. 4/2019

    Riferimento alla disciplina del reddito di cittadinanza: la Corte considera rilevanti le dichiarazioni rese nella procedura di accesso al beneficio per valutare l'indebito ottenimento

  • art. 483 cod. pen.

    Norma sul reato di dichiarazione fraudolenta mediante dichiarazione sostitutiva: applicata a Vasilica Falsone per le false dichiarazioni rese ai fini ISEE

  • art. 76 e art. 46 d.P.R. n. 445 del 2000

    Regole sulla dichiarazione sostitutiva; la Corte ha ritenuto che la dichiarazione resa ai fini ISEE avesse contenuto falso e integrasse il reato previsto dall'art. 483 c.p.

  • art. 606 c.p.p.

    Norma sui motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha applicato i limiti di ammissibilità (in particolare lett. b), c), e e) e il comma 3) e ha dichiarato inammissibili motivi generici o non specifici e quelli che tentano di aggirare i limiti alla censura della motivazione

  • art. 192 c.p.p.

    Regole sulla valutazione del giudice della normale attendibilità della prova: la Corte ha ritenuto improponibile in Cassazione la censura generica sull'omessa valutazione ex art. 192, quando non specificamente confrontata con la motivazione

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha confermato che non è applicabile quando l'attività è non marginale e il profitto indebito è rilevante

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente valutato i criteri e motivato le scelte sanzionatorie

  • art. 581 e art. 616 c.p.p.

    Riferimenti procedurali relativi alle formalità e alle conseguenze dell'inammissibilità del ricorso (condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle Ammende)

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi direttamente con la motivazione della decisione impugnata: deduzioni generiche o riproposizione di motivi di merito sono inammissibili
  • Non è possibile aggirare i limiti di censura della motivazione previsti dall'art. 606 c.p.p. usando la lettera c) per contestare la valutazione della prova: le doglianze sulla motivazione devono rispettare i requisiti di specificità dell'art. 606, lett. e)
  • La causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione concreta e comparata dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; non è applicabile se il profitto illecito è rilevante o l'attività non è marginale
  • Accertamenti ispettivi, riscontri materiali (ispezioni domiciliari, attrezzi, scarti) e l'esame dei conti correnti costituiscono elementi probatori concreti e possono integrare adeguatamente la prova del reddito e dell'attività economica non dichiarata
  • Chi impugna in Cassazione deve documentare e provare in modo specifico eventuali circostanze alternative (es. titolarità dell'attività da parte di terzi); mere allegazioni non suffragate non invalidano gli accertamenti di polizia giudiziaria
  • Se un ricorso è dichiarato inammissibile la Corte può condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e ad una somma equitativa alla Cassa delle Ammende, salvo che la presentazione del ricorso non sia priva di colpa

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