Cassazione Penale, Sentenza n. 43826/2023 del 31/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Macrì impugnava l'ordinanza del 26/4/2023 che, in sede di rinvio, aveva rigettato la sua istanza di riparazione per ingiusta detenzione subita dal 3/10/2016 all'11/7/2017. Denunciava violazione e erronea applicazione dei principi indicati nella sentenza rescindente, contestando che la Corte avesse ritenuto a suo carico condotte di colpa grave (ostative alla riparazione) nonostante la successiva assoluzione: in particolare, contestava le valutazioni relative all'inserimento in Infrasit s.r.l. (non dovuto a logiche parentali), al mancato svolgimento di attività lavorativa (ruolo di socio occulto), alle modalità di pagamento dell'autovettura (non corrispondenti all'ipotesi di intestazione fittizia) e ai presunti benefits riconducibili a posizione dirigenziale, oltre a osservazioni sulla sua presunta vicinanza a soggetti di criminalità organizzata e a contatti familiari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha quindi confermato che l'ordinanza di rigetto della riparazione è legittima. Il Collegio ha richiamato il principio per cui il giudice della riparazione valuta ex ante, con autonoma motivazione, se il comportamento del detenuto abbia contribuito a creare l'apparenza della fondatezza delle accuse, senza sovrapporre il giudizio di responsabilità penale a quello di riparazione. La Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello solida e adeguata: essa ha individuato elementi aggregati (contiguità con Piccoli e Stefano, ruolo effettivo non corrispondente alla qualifica formale, trattamenti di favore, dichiarazioni di terzi, partecipazione a riunioni con progettualità illecite, uso dell'auto formalmente intestata al ricorrente) tali da configurare colpa grave e creare il fondamento dell'apparenza indiziaria che giustificò la custodia cautelare. In conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente tra le norme violate; nella decisione il principio generale richiamato riguarda i limiti valutativi del giudice della riparazione, ma la Cassazione non ritiene violata la norma alla luce della corretta valutazione ex ante operata dalla Corte d'appello
art. 314 cod. proc. pen.
Fondamentale per il giudizio di riparazione: il giudice valuta se il comportamento del detenuto abbia contribuito, con dolo o colpa grave, a creare l'apparenza della fondatezza delle accuse, mediante una valutazione ex ante e autonoma rispetto al giudizio di merito
art. 315 cod. proc. pen.
Norma pertinente richiamata nel ricorso; la Corte ha operato la distinzione tra valutazione probatoria ai fini della responsabilità penale e quella finalizzata alla riparazione, senza ravvisare violazione della disposizione
art. 546, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamata nel motivo di impugnazione; la Corte ha ribadito che l'accertamento in ricorso per riparazione è di natura diversa dall'accertamento di responsabilità penale e può utilizzare gli elementi investigativi utilizzabili
art. 111 Cost.
Invocata dal ricorrente in relazione al diritto di difesa e al giusto processo; la Cassazione ha ritenuto compatibile la valutazione del giudice della riparazione con i principi costituzionali, posto che non si è proceduto a una duplicazione del giudizio di merito
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per l'attribuzione delle spese del procedimento e per il versamento alla Cassa delle ammende (equo importo di euro 3.000,00) in caso di ricorso dichiarato inammissibile
Massime di principio
- Il giudice della riparazione per ingiusta detenzione effettua una valutazione ex ante e autonoma rispetto al giudizio di merito: non valuta la responsabilità penale ma se il comportamento del detenuto abbia contribuito a creare l'apparenza della fondatezza delle accuse.
- L'assoluzione nel giudizio di merito non comporta automaticamente il riconoscimento della riparazione: può esistere una valutazione diversa sugli elementi che, al tempo della misura, apparivano gravi e concordanti.
- Possono essere utilizzati, ai fini della riparazione, gli elementi probatori disponibili nella fase delle indagini (comprese intercettazioni e dichiarazioni), purché non siano stati espressamente esclusi dal dibattimento.
- Per escludere la riparazione è sufficiente dimostrare che il comportamento del ricorrente abbia contribuito a creare un quadro indiziario grave (es. contiguità con soggetti di rilievo, ruolo effettivo diverso da quello formale, trattamenti anomali riconducibili a funzione di vertice o di prestanome).
- Il ricorrente che propone impugnazione infondata o inammissibile può essere condannato alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; in fase di impugnazione è utile documentare in modo preciso l'irrazionalità della valutazione ex ante o l'inesistenza degli elementi che avrebbero potuto creare l'apparenza dell'illecito.
- Nella difesa processuale contro dinieghi di riparazione, è strategico dimostrare (i) che gli elementi indicati dalla giudice della cautela sono stati espressamente esclusi in dibattimento o (ii) che non potevano ragionevolmente creare l'apparenza di fondatezza delle accuse.
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