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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43826/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Macrì impugnava l'ordinanza del 26/4/2023 che, in sede di rinvio, aveva rigettato la sua istanza di riparazione per ingiusta detenzione subita dal 3/10/2016 all'11/7/2017. Denunciava violazione e erronea applicazione dei principi indicati nella sentenza rescindente, contestando che la Corte avesse ritenuto a suo carico condotte di colpa grave (ostative alla riparazione) nonostante la successiva assoluzione: in particolare, contestava le valutazioni relative all'inserimento in Infrasit s.r.l. (non dovuto a logiche parentali), al mancato svolgimento di attività lavorativa (ruolo di socio occulto), alle modalità di pagamento dell'autovettura (non corrispondenti all'ipotesi di intestazione fittizia) e ai presunti benefits riconducibili a posizione dirigenziale, oltre a osservazioni sulla sua presunta vicinanza a soggetti di criminalità organizzata e a contatti familiari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha quindi confermato che l'ordinanza di rigetto della riparazione è legittima. Il Collegio ha richiamato il principio per cui il giudice della riparazione valuta ex ante, con autonoma motivazione, se il comportamento del detenuto abbia contribuito a creare l'apparenza della fondatezza delle accuse, senza sovrapporre il giudizio di responsabilità penale a quello di riparazione. La Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello solida e adeguata: essa ha individuato elementi aggregati (contiguità con Piccoli e Stefano, ruolo effettivo non corrispondente alla qualifica formale, trattamenti di favore, dichiarazioni di terzi, partecipazione a riunioni con progettualità illecite, uso dell'auto formalmente intestata al ricorrente) tali da configurare colpa grave e creare il fondamento dell'apparenza indiziaria che giustificò la custodia cautelare. In conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme violate; nella decisione il principio generale richiamato riguarda i limiti valutativi del giudice della riparazione, ma la Cassazione non ritiene violata la norma alla luce della corretta valutazione ex ante operata dalla Corte d'appello

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Fondamentale per il giudizio di riparazione: il giudice valuta se il comportamento del detenuto abbia contribuito, con dolo o colpa grave, a creare l'apparenza della fondatezza delle accuse, mediante una valutazione ex ante e autonoma rispetto al giudizio di merito

  • art. 315 cod. proc. pen.

    Norma pertinente richiamata nel ricorso; la Corte ha operato la distinzione tra valutazione probatoria ai fini della responsabilità penale e quella finalizzata alla riparazione, senza ravvisare violazione della disposizione

  • art. 546, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamata nel motivo di impugnazione; la Corte ha ribadito che l'accertamento in ricorso per riparazione è di natura diversa dall'accertamento di responsabilità penale e può utilizzare gli elementi investigativi utilizzabili

  • art. 111 Cost.

    Invocata dal ricorrente in relazione al diritto di difesa e al giusto processo; la Cassazione ha ritenuto compatibile la valutazione del giudice della riparazione con i principi costituzionali, posto che non si è proceduto a una duplicazione del giudizio di merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per l'attribuzione delle spese del procedimento e per il versamento alla Cassa delle ammende (equo importo di euro 3.000,00) in caso di ricorso dichiarato inammissibile

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione per ingiusta detenzione effettua una valutazione ex ante e autonoma rispetto al giudizio di merito: non valuta la responsabilità penale ma se il comportamento del detenuto abbia contribuito a creare l'apparenza della fondatezza delle accuse.
  • L'assoluzione nel giudizio di merito non comporta automaticamente il riconoscimento della riparazione: può esistere una valutazione diversa sugli elementi che, al tempo della misura, apparivano gravi e concordanti.
  • Possono essere utilizzati, ai fini della riparazione, gli elementi probatori disponibili nella fase delle indagini (comprese intercettazioni e dichiarazioni), purché non siano stati espressamente esclusi dal dibattimento.
  • Per escludere la riparazione è sufficiente dimostrare che il comportamento del ricorrente abbia contribuito a creare un quadro indiziario grave (es. contiguità con soggetti di rilievo, ruolo effettivo diverso da quello formale, trattamenti anomali riconducibili a funzione di vertice o di prestanome).
  • Il ricorrente che propone impugnazione infondata o inammissibile può essere condannato alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; in fase di impugnazione è utile documentare in modo preciso l'irrazionalità della valutazione ex ante o l'inesistenza degli elementi che avrebbero potuto creare l'apparenza dell'illecito.
  • Nella difesa processuale contro dinieghi di riparazione, è strategico dimostrare (i) che gli elementi indicati dalla giudice della cautela sono stati espressamente esclusi in dibattimento o (ii) che non potevano ragionevolmente creare l'apparenza di fondatezza delle accuse.

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