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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43828/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Forgione impugna l'ordinanza dell'8/6/2023 del Tribunale del riesame che aveva confermato il rigetto dell'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con arresti domiciliari disposta dal Tribunale di Palmi (30/3/2023). Il ricorrente deduce un unico motivo di cassazione per vizio di motivazione e violazione degli artt. 274, 275, comma 3 e 299 c.p.p., in relazione all'art. 416‑bis.1 c.p., sostenendo che il Collegio non avrebbe valutato correttamente una nuova trascrizione tecnica di una intercettazione ambientale del 18/4/2019 che, a suo dire, escluderebbe il suo ruolo nell'ambito della conversazione relativa a Giuseppe Piromalli (elemento ritenuto decisivo per l'aggravante mafiosa). Inoltre deduce disparità di trattamento rispetto ad altri partecipi (avv. Pittelli e Calabretta) e deduce l'interruzione dei rapporti con Delfino dal marzo 2021 e l'avvio di nuova attività professionale come prova della mancanza di esigenze cautelari e di rischio di reiterazione.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il Collegio ritiene che l'aggravante ex art. 416‑bis (comma 1) non fosse fondata esclusivamente sulla singola intercettazione del 18/4/2019 ma sull'ampio quadro indiziario, in particolare sui consolidati rapporti di fiducia e collaborazione tra Forgione e il coindagato Rocco Delfino (esponente della cosca Piromalli) e sul ruolo direttivo e operativo del Forgione nelle società coinvolte. La nuova trascrizione non è apparsa decisiva né idonea a ribaltare il giudizio cautelare. Anche la documentazione sulla nuova attività professionale non prova la cessazione dei legami criminosi né la sopravvenuta mancanza di esigenze cautelari. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, con rinvio alla cancelleria per gli adempimenti.

Norme richiamate

  • artt. 274, 275, comma 3 e 299 c.p.p.

    Le norme sono indicate dal ricorrente come presuntamente violate per vizio di motivazione; la Corte rileva invece che la censura non dimostra un vizio tale da rendere fondato il ricorso, essendo la motivazione del Tribunale del riesame congrua e fondata su un quadro probatorio complessivo.

  • art. 416‑bis, comma 1 c.p.

    L'aggravante per agevolazione di associazione mafiosa è stata interpretata come sostenuta non da una sola intercettazione ma dall'insieme dei rapporti stabili e del ruolo operativo del ricorrente a favore di un esponente della cosca; la presenza a incontri rilevanti è valutata come indice di fiducia e partecipazione alla rete criminale.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per prevedere le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità: il ricorrente è condannato alle spese del procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata come principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche salvo che la parte abbia agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistesse colpa del ricorrente, pur applicando le sanzioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

  • art. 94, comma 1 c.p.p.

    Richiamato proceduralmente per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia.

Massime di principio

  • Una nuova trascrizione tecnica di intercettazioni può non essere decisiva se l'aggravante o la misura cautelare poggiano su un quadro indiziario ampio e plurimo; bisogna dimostrare che il nuovo elemento ne altera radicalmente le conclusioni precedenti.
  • La presenza a incontri con esponenti di organizzazioni criminali può costituire un indice significativo di stretti rapporti di fiducia e di partecipazione all'attività illecita, anche se la paternità di singole frasi è controversa.
  • Per ottenere la sostituzione della custodia cautelare è necessario fornire prove concrete e attuali della cessazione dei legami criminosi e dell'assenza di rischio di reiterazione; la mera attività lavorativa nuova non è di per sé sufficiente se non è accompagnata da elementi che attestino la recisione dei rapporti criminosi.
  • La censura per vizio di motivazione in Cassazione richiede che emerga un errore logico-giuridico manifesto; argomentazioni che si limitano a proporre interpretazioni alternative dei fatti sono spesso giudicate inammissibili o infondate.
  • I confronti con misure disposte per altri indagati devono evidenziare differenze oggettive e giuridicamente rilevanti; la semplice affermazione di disparità senza elementi che giustifichino la differenza di trattamento difficilmente prevale.

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