Cassazione Penale, Sentenza n. 43823/2023 del 31/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la revoca dell'ordine di demolizione di opere abusive disposto con sentenza di condanna, sostenendo che era stato rilasciato un permesso di costruire in sanatoria (n. 700 del 18/06/2005) ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n. 380/2001. Ha dedotto che, secondo orientamenti del Consiglio di Stato, è possibile la regolarizzazione postuma di opere originariamente non conformi se successivamente divenute conformi (cd. "sanatoria giurisprudenziale"), e che quindi l'ordine di demolizione sarebbe incongruo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha richiamato il principio consolidato secondo cui la sanatoria idonea ad estinguere il reato e a precludere o revocare l'ordine di demolizione è soltanto quella prevista dall'art. 36 del d.P.R. 380/2001, che richiede la cosiddetta "doppia conformità" (conformità alle norme urbanistiche sia al momento della realizzazione che al momento della domanda di sanatoria). La cosiddetta sanatoria giurisprudenziale o impropria non produce tali effetti estintivi o impeditivi. Nel caso concreto il permesso in sanatoria risultava carente della doppia conformità (mancava, al momento della realizzazione, la qualifica di imprenditore agricolo che avrebbe giustificato l'accorpamento di fondi e la maggiore fabbricabilità), quindi il Tribunale di Lecce ha correttamente rigettato la revoca dell'ordine di demolizione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 36
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
La sanatoria prevista dall'art. 36 richiede la doppia conformità: le opere devono essere conformi sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda; solo una sanatoria conforme a tali requisiti può estinguere il reato e impedire o revocare l'ordine di demolizione.
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44
art. 44 d.P.R. n. 380/2001
Norma che definisce il reato edilizio: la sua estinzione è possibile solo nei casi previsti dalla legge (quali la sanatoria pienamente legittima), non tramite provvedimenti amministrativi atipici.
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9
art. 31, comma 9 T.U.E. (DPR 380/2001)
Prevede l'ordine di demolizione per opere abusive; tale ordine ha natura amministrativa anche se adottato dal giudice e può essere revocato solo se sussiste un atto amministrativo legittimo che renda incompatibile l'ordine stesso.
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 45
art. 45 d.P.R. n. 380/2001 (cit.)
Riferito nel testo in relazione ai presupposti dell'estinzione del reato e alla necessità della doppia conformità; conferma i limiti della sanatoria quale effetto estintivo.
art. 616 codice di procedura penale
Prevede l'obbligo di condanna alle spese e la possibilità di sanzione pecuniaria quando il ricorso per Cassazione è dichiarato inammissibile senza colpa da parte del ricorrente; applicata nel caso di specie.
Corte Costituzionale, sent. n. 101/2013
Ha confermato la ratio dell'art. 36 (doppia conformità) e l'esigenza che la sanatoria ordinaria si applichi solo agli abusi formali, escludendo letture sostanzialiste che consentano regolarizzazioni ex post per opere non conformi al momento della realizzazione.
Legge 28 gennaio 1985, n. 47 (richiamata storicamente)
L. 47/1985 (richiamata nel contesto storico-normativo)
Riferimento storico: l'art. 36 ha riproposto disciplina precedente e il legislatore ha scelto di non introdurre la sanatoria giurisprudenziale, confermando la necessità di una disciplina normativa tassativa.
Massime di principio
- La sanatoria capace di estinguere il reato edilizio e di impedire o revocare l'ordine di demolizione è soltanto quella conforme ai requisiti espressi dall'art. 36 d.P.R. 380/2001: è necessaria la "doppia conformità" (al momento della realizzazione e al momento della domanda).
- La cosiddetta "sanatoria giurisprudenziale" o "impropria" (regolarizzazione riconosciuta in conseguenza di mutamenti successivi dello strumento urbanistico o di interpretazioni giurisprudenziali) non produce effetti estintivi sul reato né obbliga il giudice penale a revocare l'ordine di demolizione.
- Il giudice dell'esecuzione ha il compito di valutare la legittimità dell'atto amministrativo che pretende di sanare l'opera: non vi è automatismo nella revoca dell'ordine di demolizione se l'atto amministrativo non soddisfa i presupposti di legge e i requisiti di forma e sostanza.
- La regolarizzazione successiva non basta se, al momento della realizzazione, mancavano requisiti soggettivi o fattuali (es. qualifica professionale, condizioni urbanistiche) necessari per l'applicazione di indici di fabbricabilità o altri benefici; tali carenze escludono la doppia conformità.
- In casi analoghi è fondamentale verificare: a) se la sanatoria rilasciata rispetta integralmente art. 36 (doppia conformità); b) la legittimità formale e sostanziale dell'atto amministrativo; c) se la sanatoria è stata rilasciata anteriormente o successivamente al passaggio in giudicato e, in ogni caso, se soddisfa i requisiti di legge.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43815/2023 del 31/10/2023
- Sentenza penale · 31 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43820/2023 del 31/10/2023
- Sentenza penale · 31 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43824/2023 del 31/10/2023
- Sentenza penale · 31 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43826/2023 del 31/10/2023
- Sentenza penale · 31 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43828/2023 del 31/10/2023
- Sentenza penale · 31 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43832/2023 del 31/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →