Cassazione Civile, Ordinanza n. 10578/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente economico)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l’anno 2011 relativo ad aree e opifici industriali ubicati nel territorio comunale. Il Comune sosteneva che, nella determinazione della base imponibile, dovesse essere considerato anche il valore dei lotti assegnati in diritto di superficie a privati ma rimasti, secondo il ricorrente, in proprietà del consorzio, nonché il valore risultante dal bilancio di esercizio del consorzio per i costi di realizzazione delle opere e infrastrutture. Il ricorso per cassazione articolava due motivi: con il primo denunciava violazione delle norme sull’ICI e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non avere la CTR considerato i lotti assegnati; con il secondo denunciava violazione delle norme sulla determinazione della base imponibile per fabbricati D non iscritti in catasto, oltre agli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c., per non avere la CTR attribuito adeguato rilievo probatorio al bilancio del consorzio ai fini della quantificazione imponibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR si era conformata ai principi consolidati secondo cui, nel periodo tra assegnazione del lotto e trasferimento definitivo, il concessionario/superficiario è soggetto passivo ICI per gli immobili nella sua disponibilità, mentre i lotti già assegnati a terzi restano esclusi dalla base imponibile del consorzio. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché, per gli immobili classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in catasto, la base imponibile può essere determinata secondo il criterio del costo contabilizzato solo quando ricorrano i presupposti di legge, e comunque la CTR aveva motivatamente escluso che il valore contabile dell’intero complesso potesse essere utilizzato per attribuire imponibile alle sole infrastrutture ricadenti nel Comune di Calabritto, trattandosi di valore onnicomprensivo riferito anche ad altri immobili e ad aree già trasferite a privati. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
"Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa"
Il presupposto ICI è il possesso dei beni immobili tassabili; è soggetto passivo chi ne ha il possesso rilevante ai fini dell’imposta, incluso il titolare del diritto di superficie sul fabbricato separato dal suolo.
art. 3 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Richiamato insieme alle altre norme sull’ICI nel primo motivo, senza una specifica autonoma elaborazione nel testo.
art. 5, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Per i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile si determina sul valore risultante dalle scritture contabili, cioè sul costo di acquisto o di costruzione aumentato dei costi incrementativi, nei limiti del criterio legale richiamato.
art. 5, comma 4, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
È il criterio della rendita presunta, richiamato come regime residuale solo per la disciplina previgente; dopo il 2007 resta operativo il criterio del comma 3 per gli immobili D non iscritti in catasto.
art. 7, comma 3, d.l. 11 luglio 1992, n. 333
È la base normativa del criterio del costo rivalutato di acquisizione del bene, richiamato dall’art. 5, comma 3, d.lgs. 504/1992 per la determinazione del valore catastale-contabile.
art. 36, comma 4, L. 5 ottobre 1991, n. 317
I consorzi di sviluppo industriale sono enti pubblici economici e, come tali, sono soggetti al pagamento dell’ICI al pari degli altri operatori economici.
art. 10, comma 5, L. 7 agosto 1997, n. 266
È richiamato per la disciplina del trasferimento alle Regioni e ai consorzi delle funzioni e dei beni relativi agli insediamenti produttivi e alle aree industriali.
art. 27, comma 1, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamato solo per la trattazione camerale non partecipata in Cassazione durante l’emergenza sanitaria.
art. 8, comma 8, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198
Richiamato per la proroga delle modalità di trattazione da remoto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Richiamato nel primo e nel secondo motivo come norma sulle prove, ma il ricorso è rigettato perché la censura non scalfisce l’accertamento di merito della CTR.
Richiamato come vizio di valutazione della prova; la Corte non ravvisa errori nella valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito.
Richiamato in relazione alla prova del valore imponibile; la Corte conferma che la CTR ha correttamente valutato gli elementi utili alla determinazione dell’imposta.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per la violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il parametro invocato per il vizio motivazionale; la Corte osserva che, in parte, il richiamo è improprio e che comunque le doglianze sono infondate.
Massime di principio
- In materia di ICI, il soggetto passivo è individuato in base al possesso o alla titolarità del diritto reale rilevante sull’immobile; nel rapporto tra consorzio industriale e assegnatario, il titolare del diritto di superficie sull’opificio è il soggetto tenuto all’imposta sul fabbricato.
- Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in catasto e posseduti da imprese, la base imponibile può essere determinata secondo il criterio del valore contabile, fondato sul costo di acquisto o di costruzione incrementato degli ulteriori costi capitalizzati, solo nei limiti dei presupposti legali della norma.
- Il criterio del valore contabile deve riferirsi al singolo bene o ai beni imponibili effettivamente ricadenti nell’ambito di accertamento; non può essere utilizzato in modo onnicomprensivo per attribuire valore imponibile a cespiti diversi o a porzioni di complesso già trasferite a terzi.
- I consorzi di sviluppo industriale, qualificati come enti pubblici economici, sono soggetti passivi ICI per i beni immobili strumentali all’attività d’impresa da essi posseduti.
- La censura in cassazione sulla valutazione delle prove è infondata quando la sentenza di merito ha motivatamente ricostruito la base imponibile sulla scorta di consulenza tecnica, dati catastali e documentazione contabile, senza violare i canoni di riparto dell’onere probatorio o le regole di valutazione della prova.
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