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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06090/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, intervenuta in pendenza del giudizio di cassazione e accettata dalla controparte, rilevando la sussistenza dei presupposti per dichiarare l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c. Ha quindi estinto il giudizio, disponendo la regolazione delle spese in conformità all'accordo intervenuto tra le parti, ossia con compensazione delle spese.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento relativa a IVA e IRES per l'anno 2008, con irrogazione di sanzioni, emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633/1972. Il ricorso era stato respinto in primo grado dalla CTP di Roma e l'appello era stato rigettato dalla CTR del Lazio. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma prima della decisione ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, precisando di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti ex l. n. 197/2022; la rinuncia era sottoscritta anche dal difensore e recava l'accettazione dell'Avvocatura dello Stato, con richiesta di compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    È la base processuale per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione a seguito di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    È richiamato come fondamento del controllo automatizzato da cui è scaturita la cartella impugnata.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    È richiamato come fondamento del controllo automatizzato relativo all'IVA da cui è scaturita la cartella impugnata.

  • l. n. 197/2022

    È indicata come base della definizione agevolata dei carichi pendenti cui la contribuente ha aderito, determinando la rinuncia al ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso validamente proposta dalla parte ricorrente e accettata dalla controparte comporta l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.
  • Quando la rinuncia al ricorso è accompagnata da un accordo tra le parti sulla compensazione delle spese, il giudice ne prende atto e regola le spese in conformità a tale accordo.
  • L'adesione a una definizione agevolata dei carichi pendenti può costituire il presupposto fattuale della rinuncia al ricorso in cassazione, con conseguente chiusura del giudizio senza esame dei motivi di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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