Cassazione Civile, Ordinanza n. 26999/2023 del 21/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un'iscrizione ipotecaria disposta a garanzia di crediti erariali fondati su cartelle di pagamento. In primo e secondo grado erano stati dedotti, tra l'altro, vizi degli atti presupposti, mancata prova della rituale notifica delle cartelle, delle intimazioni di pagamento e delle raccomandate informative, asserita tardività o prescrizione di alcune pretese, carenze di motivazione dell'atto di ipoteca, difetto di sottoscrizione, mancata allegazione della nota sul valore dell'immobile e mancata pronuncia su varie eccezioni. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti cinque motivi: (1) violazione dell'art. 2697 c.c. e travisamento dei fatti per mancata prova delle notifiche e dei presupposti dell'iscrizione ipotecaria; (2) violazione dell'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 per mancata notifica dell'intimazione di pagamento; (3) violazione dell'art. 2700 c.c. per l'asserita inidoneità delle attestazioni di conformità e della documentazione prodotta; (4) nuovamente violazione dell'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973; (5) omessa pronuncia su plurime questioni, tra cui mancata allegazione della nota di valore dell'immobile, decadenza di alcune cartelle, insufficienza dell'importo per l'ipoteca, difetto di sottoscrizione e prescrizione di sanzioni e interessi.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati il secondo e il quarto motivo, precisando che l'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 non si applica all'iscrizione ipotecaria, poiché questa non è atto di espropriazione forzata; tuttavia ha accolto la censura nella sostanza perché l'iscrizione ipotecaria deve essere preceduta dalla comunicazione al contribuente dell'intenzione di procedere, con concessione di un termine per osservazioni o pagamento, in ossequio al contraddittorio endoprocedimentale. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata quindi cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente contro l'iscrizione ipotecaria. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate per il recente consolidarsi della giurisprudenza sul punto.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente come norma sull'onere della prova, ma la decisione non si fonda su tale profilo perché i motivi accolti riguardano il contraddittorio endoprocedimentale
art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973
non si applica all'iscrizione ipotecaria, perché la disposizione riguarda l'espropriazione forzata non iniziata entro un anno dalla cartella
l'iscrizione ipotecaria è qualificata come misura non coincidente con l'espropriazione forzata e, nella formulazione applicabile, richiede la previa comunicazione al contribuente e un termine per osservazioni o pagamento
invocato dal ricorrente sulla validità delle attestazioni di conformità, ma non rilevante ai fini dell'accoglimento
richiamato nella vicenda di merito per la domanda risarcitoria ritenuta infondata dalla CTR
artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamati come fondamento del diritto al contraddittorio e alla partecipazione al procedimento
menzionato per l'introduzione del comma 2-bis dell'art. 77 d.P.R. n. 602/1973, in linea con il principio del contraddittorio preventivo
richiamata per la conversione del d.l. n. 70/2011
Cass. Sez. U. n. 19667/2014
enuncia i principi secondo cui l'ipoteca esattoriale non è atto di espropriazione forzata, ma deve essere preceduta da comunicazione e termine per difese/pagamento
Cass. n. 23875/2015
ribadisce che, pur non essendo necessaria l'intimazione ex art. 50, l'ipoteca deve essere preceduta dal contraddittorio endoprocedimentale
Massime di principio
- L'iscrizione ipotecaria esattoriale non è un atto di espropriazione forzata e, perciò, non richiede la previa intimazione di pagamento prevista per l'avvio dell'espropriazione ex art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973.
- Prima di iscrivere ipoteca sui beni del contribuente, l'agente della riscossione deve comunque comunicare l'intenzione di procedere e concedere un termine congruo per il pagamento o per la presentazione di osservazioni; l'omissione di tale contraddittorio determina la nullità dell'iscrizione.
- Quando il ricorso censura una decisione sotto il profilo di una norma non perfettamente pertinente, la Corte può comunque accoglierlo se il fatto dedotto integra la violazione della regola giuridica realmente applicabile.
- In presenza di una violazione del contraddittorio endoprocedimentale nella procedura di iscrizione ipotecaria, e in mancanza di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito annullando l'atto impugnato.
- L'onere di dimostrare la corretta formazione degli atti di riscossione e delle relative notifiche grava sull'agente della riscossione, ma nel caso deciso l'accoglimento è dipeso soprattutto dalla mancanza della previa comunicazione di avvio della procedura ipotecaria.
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