Cassazione Civile, Ordinanza n. 16408/2022 del 20/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Un imprenditore di autotrasporti conveniva in giudizio una banca deducendo che, per errore nella domiciliazione di una cambiale indicata nel frontespizio del titolo, la banca avesse trasmesso il titolo all’agenzia sbagliata; il titolo era poi stato inoltrato al notaio che aveva levato protesto. L’attore chiedeva il risarcimento del danno subito per il protesto. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, ravvisando un concorso di colpa dell’attore e del notaio e condannando quest’ultimo a manlevare la banca per metà di quanto pagato. In appello la banca otteneva la riforma della decisione e il rigetto della domanda, ritenendosi che l’attore avesse concorso causalmente al danno, sia per l’errore nell’indicazione del CAB dell’agenzia domiciliataria sia per la condotta successiva, ritenuta idonea a evitare il protesto. Il ricorrente proponeva tre motivi per cassazione: 1) violazione dell’art. 345 c.p.c., sostenendo che la banca in appello avesse introdotto una domanda nuova chiedendo di essere chiamata a rispondere solo in concorso con l’attore ex art. 1227 c.c.; 2) violazione degli artt. 1227 e 1375 c.c., per non avere la corte d’appello considerato che anche la banca avrebbe dovuto controllare la corrispondenza del CAB indicato; 3) nullità per violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo che la corte territoriale avesse fondato la decisione su una presunzione di ricezione dell’avviso di pagamento non rilevabile d’ufficio e comunque inconferente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato l’eccezione di tardività del ricorso per cassazione, applicando il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione telematica. Nel merito, ha giudicato inammissibili tutti e tre i motivi perché diretti a ottenere un riesame del fatto e dell’apprezzamento compiuto dalla corte d’appello: il primo perché la banca aveva già dedotto in primo grado l’eccezione di concorso di colpa ex art. 1227 c.c.; il secondo perché la censura non scalfiva la ratio decidendi, fondata anche sulla condotta negligente del danneggiato che avrebbe potuto evitare il protesto; il terzo perché non vi era ultrapetizione, avendo la corte territoriale deciso sulla domanda proposta, e la doglianza mirava ancora una volta a rivalutare i fatti. Le spese di legittimità sono state compensate per la particolarità della vicenda; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come parametro per contestare l’ammissibilità in appello di una pretesa ritenuta nuova; la Corte di cassazione ha escluso che vi fosse una domanda nuova, poiché l’eccezione di concorso di colpa era già stata proposta in primo grado.
utilizzato per valutare il concorso colposo del danneggiato; la Corte ha ritenuto che la censura del ricorrente investisse un accertamento di fatto sulla corresponsabilità e sulla possibilità per il danneggiato di evitare il danno con condotta diligente.
invocato dal ricorrente per sostenere un dovere di controllo della banca; la Corte non ha accolto la censura perché incentrata su una rivalutazione del merito e non sulla violazione di un principio di diritto decisivo.
richiamato per dedurre ultrapetizione; la Corte ha escluso che il giudice d’appello avesse pronunciato oltre la domanda, trattandosi di valutazione interna al thema decidendum.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso respinto/inammissibile.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto dal ricorrente in caso di esito sfavorevole.
art. 16-septies d.l. n. 179/2012
menzionato nel ragionamento sulla tempestività della notifica telematica; la Corte ha applicato il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione alla luce della dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale della norma.
richiamato nel coordinamento con l’art. 16-septies d.l. n. 179/2012 per la disciplina del perfezionamento della notificazione oltre le ore 21.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che, sotto la veste della violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto, delle prove o del ragionamento decisorio compiuto dal giudice di merito.
- La deduzione del concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. implica un accertamento di fatto sulla condotta delle parti e sulla concreta evitabilità del danno; tale accertamento non è censurabile in cassazione se il ricorso non colpisce specificamente la ratio decidendi.
- Non sussiste ultrapetizione quando il giudice si pronuncia nell’ambito della domanda e delle eccezioni ritualmente introdotte, anche se valorizza presunzioni o elementi istruttori per trarre conclusioni sulla responsabilità e sul concorso di colpa.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su una pluralità di rationes autonome, il ricorrente deve censurarle tutte; se una ratio decisiva resta intatta, il motivo è comunque inammissibile o infondato.
- La notifica telematica va valutata secondo il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione, tenendo conto della disciplina vigente e della declaratoria di illegittimità costituzionale parziale dell’art. 16-septies d.l. n. 179/2012.
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