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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36166/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di locazione transitoria di durata annuale relativo a un immobile. Dopo lo sfratto per morosità, il conduttore aveva continuato a detenere il bene e a corrispondere un canone; in seguito aveva unilateralmente ridotto l'importo sostenendo che il terreno avesse dimensioni inferiori a quelle indicate nel contratto. La locatrice otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento delle differenze tra quanto corrisposto e quanto dovuto, oltre all'aggiornamento Istat, nei confronti del conduttore e di un terzo che da tempo provvedeva al pagamento dei canoni riconoscendosi debitore. Opposizione accolta in primo grado e rigettata in appello, dove la Corte territoriale ha ritenuto che l'ordinanza di convalida di sfratto e il decreto ingiuntivo avessero efficacia di giudicato sulla risoluzione del rapporto e sulla misura del canone, che il decreto potesse riguardare anche canoni futuri con aggiornamento Istat e che il terzo avesse assunto l'obbligazione del conduttore a titolo di accollo senza liberazione del debitore originario. I due soccombenti hanno proposto distinti ricorsi per cassazione: il primo censurava la motivazione apparente e la violazione delle norme sul giudicato e sull'aggiornamento del canone; il secondo contestava la configurazione dell'accollo del debito e, anche in questo caso, deduceva motivazione apparente e conseguenze sulle spese.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi e li ha entrambi rigettati. Ha ritenuto infondato il primo motivo del ricorso del conduttore perché la motivazione della Corte d'appello non era apparente: il giudice di merito aveva interpretato il giudicato nel senso che, pur in assenza di un nuovo contratto scritto, il rapporto si era instaurato per comportamento concludente alle condizioni originarie. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché mirava solo a contestare un accertamento di fatto sull'inclusione dell'aggiornamento Istat nel nuovo rapporto, ed ha qualificato il terzo come non-motivo. Quanto al secondo ricorrente, ha ritenuto infondato il primo motivo: la Corte d'appello aveva accertato in fatto l'accollo dell'obbligazione del conduttore da parte del terzo, interpretando il giudicato nel senso che l'obbligazione includeva anche l'aggiornamento Istat; anche qui la censura risolveva in una contestazione del fatto, quindi inammissibile. Il secondo motivo è stato considerato un non-motivo. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in relazione all'efficacia del giudicato formato sull'ordinanza di convalida di sfratto e sul decreto ingiuntivo, interpretato dal giudice di merito come vincolante anche sulla misura del canone e sull'aggiornamento Istat.

  • art. 1591 c.c.

    Citado dai ricorrenti per contestare la debenza delle somme richieste dopo la cessazione del rapporto, ma la censura è stata respinta perché risolta in un diverso accertamento di fatto sul rapporto successivo.

  • art. 32 L. 392 del 1978

    Invocato dal ricorrente per negare l'aggiornamento Istat, ma la Corte ha ritenuto inammissibile la censura poiché contrastava con l'interpretazione di merito del giudicato e del nuovo rapporto.

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta mancanza di un nuovo contratto scritto; la Corte ha ritenuto che il rapporto potesse comunque instaurarsi per comportamento concludente alle condizioni originarie.

  • art. 1273 c.c.

    Richiamato per contestare la configurazione dell'accollo del debito del conduttore da parte del terzo; la Corte ha confermato l'accertamento di fatto del giudice di merito.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato insieme alle altre norme sulla contestata qualificazione dell'accordo e sull'efficacia vincolante del rapporto accertato.

  • art. 1406 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel contestare la qualificazione del soggetto che pagava i canoni e l'assetto soggettivo del rapporto obbligatorio.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato indirettamente nel motivo sulla motivazione apparente, ma la Corte ha escluso il vizio motivazionale.

  • art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi per violazione di legge; la Corte ha dichiarato alcune censure inammissibili perché attaccavano il giudizio di fatto del merito.

  • artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.

    Citate per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta del relatore comunicata alle parti.

  • art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Non sussiste vizio di motivazione apparente quando il giudice di merito, pur in presenza di formulazioni non perfettamente lineari, esprima comunque una ratio decidendi intelligibile e coerente, ricostruibile attraverso l'interpretazione del giudicato e dei fatti accertati.
  • La violazione di legge non può essere dedotta per ottenere una nuova valutazione del fatto: se la decisione impugnata si fonda sull'accertamento di elementi fattuali, la censura è inammissibile quando si limita a contestare tale ricostruzione.
  • Il giudicato formatosi su provvedimenti precedenti può essere interpretato dal giudice di merito anche quanto al contenuto del rapporto successivamente proseguito, inclusa la misura del canone e l'eventuale aggiornamento Istat, se ciò risulta dall'accertamento in fatto.
  • Un'obbligazione può essere ritenuta assunta da un terzo a titolo di accollo senza liberazione del debitore originario quando il giudice di merito accerti in fatto che il terzo abbia provveduto stabilmente al pagamento riconoscendosi debitore e che tale assetto sia stato recepito nel rapporto.
  • Le censure che si limitano a dedurre l'effetto travolgente della cassazione sui capi accessori, senza confrontarsi con la ratio decidendi dei capi principali, integrano un mero non-motivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLocazione abitativaCanoneInadempimentoAccollo ed espromissione
RamiProcesso civileContrattiLocazioniObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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