Cassazione Civile, Ordinanza n. 10296/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia trae origine da un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il saldo debitore di un conto corrente bancario intestato a una società, garantito da fideiussioni rilasciate da due persone fisiche. In primo grado l’opposizione era stata accolta e il decreto revocato, ma la Corte d’appello ha riformato la decisione, accogliendo la domanda della banca/cessionaria del credito. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre censure: 1) violazione delle norme su onere della prova e valutazione delle prove, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto assolto l’onere di produzione degli estratti conto e che il solo saldo non bastasse a provare il credito; 2) violazione della disciplina sulla commissione di massimo scoperto e sull’usura, lamentando che la Corte avesse ritenuto non applicabile retroattivamente la nullità della CMS e avesse trascurato l’illegittimità degli addebiti; 3) violazione della normativa antitrust e delle regole su prove e presunzioni, deducendo la nullità delle fideiussioni perché conformi a schemi uniformi predisposti in violazione della disciplina anticoncorrenziale. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili o comunque generici perché non confrontati con le rationes decidendi della sentenza impugnata e perché privi di specifica autosufficienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, condannando i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e dando atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. Sul piano motivazionale ha rilevato che il primo motivo non si confrontava con il decisum della sentenza impugnata, che aveva reputato provata la documentazione contabile almeno dal marzo 1995; il secondo era privo di specificità perché non indicava con precisione i contratti e il periodo di applicazione della commissione di massimo scoperto, oltre a richiamare una norma non retroattiva; il terzo era generico perché non dimostrava che la questione della nullità antitrust delle fideiussioni fosse stata ritualmente introdotta nei gradi di merito. In definitiva la sentenza d’appello è rimasta ferma.
Norme richiamate
Richiamato come norma sull’onere della prova; la censura è stata respinta perché la Corte d’appello aveva ritenuto assolto l’onere documentale della banca almeno dal marzo 1995.
Invocati per contestare la valutazione delle prove, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi.
Richiamati nel primo motivo in relazione al rapporto di conto corrente e alla ricostruzione del saldo.
art. 2-bis d.l. n. 185/2008 conv. in L. n. 2/2009
La Corte ha ribadito che la norma non ha efficacia retroattiva e che la commissione di massimo scoperto applicata in rapporti precedenti può essere valutata secondo la disciplina temporalmente vigente.
Richiamato in relazione alla clausola sul tasso "uso piazza" e alla pretesa nullità della pattuizione sugli interessi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 41 Cost.
Richiamato nel terzo motivo insieme alla disciplina antitrust.
artt. 2, 14, 20, 33 e 34 L. n. 287/1990
Invocati per sostenere la nullità delle fideiussioni standard predisposte in violazione della normativa anticoncorrenziale.
art. 101 Trattato UE
Richiamato nel motivo sulla nullità antitrust delle fideiussioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come base del contributo unificato ulteriore.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre censure generiche.
- In tema di prova del saldo di conto corrente, la censura è infondata se la sentenza di merito ha già accertato l’assolvimento dell’onere documentale mediante la produzione degli estratti conto rilevanti nel periodo considerato.
- La contestazione della commissione di massimo scoperto richiede l’indicazione precisa della clausola, del contratto e del periodo di applicazione; un richiamo generico alla nullità non soddisfa il requisito di specificità del motivo di ricorso.
- La disciplina introdotta dall’art. 2-bis del d.l. n. 185/2008 non opera retroattivamente e non può essere utilizzata per invalidare automaticamente applicazioni della commissione di massimo scoperto anteriori alla sua entrata in vigore.
- La deduzione di nullità di fideiussioni per violazione antitrust deve essere sorretta dalla dimostrazione che la questione sia stata effettivamente prospettata nei gradi di merito, con puntuale indicazione degli atti difensivi in cui è stata introdotta.
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