Cassazione Penale, Sentenza n. 26302/2024 del 04/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'opposizione avverso il decreto di inammissibilità della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (procedimento 2022/2680 SIUS). Il ricorrente contestava in particolare che l'istanza, presentata dal detenuto al personale dell'ufficio matricola del carcere, fosse stata dichiarata inammissibile per mancata autenticazione della sottoscrizione, nonostante il deposito presso l'ufficio matricola e la relativa attestazione di ricezione dal direttore del carcere; deduceva inoltre incompetenza funzionale e carenza di motivazione rispetto ai documenti allegati per superare la presunzione legale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma per nuovo esame. Sono state ritenute infondate le censure sulla competenza funzionale del magistrato delegato. È stato invece accolto il principio secondo cui, nel caso di istanza presentata da detenuto, la presentazione all'ufficio matricola/direzione del carcere attesta sufficientemente la provenienza dell'istanza e supplisce all'autenticazione della firma prevista dall'art.78 d.P.R. n.115/2002; pertanto l'istanza non doveva essere dichiarata inammissibile per quel motivo. Si è precisato che le formalità sono regolate dall'art.93, comma 3, del d.P.R. n.115/2002 in riferimento all'art.123 c.p.p., con obbligo di immediata trasmissione all'Autorità giudiziaria procedente.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art.99
Regola il ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; il ricorso è esperibile davanti al Presidente del Tribunale cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento.
d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art.78
Prevede l'autenticazione della sottoscrizione dell'istanza a pena di inammissibilità; la Corte ha chiarito che tale requisito non opera automaticamente quando l'istanza è stata depositata dal detenuto presso la direzione/ufficio matricola del carcere, essendo sostituito dalla ricevuta attestazione di ricezione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art.93, comma 3
Rinvio all'art.123 c.p.p. per gli atti depositati dal detenuto e impone l'immediata trasmissione dell'istanza all'Autorità giudiziaria procedente; secondo la Corte è la norma applicabile alle formalità per la presentazione dell'istanza del detenuto.
Codice di procedura penale, art.123, comma 1
Stabilisce che gli atti depositati dal detenuto alla direzione del carcere si considerano come effettuati innanzi all'Autorità giudiziaria destinataria; la Corte l'ha interpretata come idonea a sostituire l'autenticazione della firma per le istanze di detenuti.
Codice di procedura penale, art.178, art.125
Citati nei motivi di ricorso relativi a presunte violazioni di legge e vizio di motivazione; la Corte ha esaminato la rilevanza di tali norme ma ha ritenuto decisivo il quadro normativo richiamato dall'art.93 e dall'art.123 c.p.p.
d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, art.38, comma 3
Riferimento alle forme di autenticazione e alla validità delle dichiarazioni sostitutive; richiamato dal ricorrente nell'ambito delle contestazioni sulla forma.
R.D. 30 gennaio 1941, n.12, art.7-bis
Norma sulle Tabelle degli uffici giudicanti e sulle deleghe di funzioni presidenziali; la Corte ha affermato che la delega del Presidente del Tribunale a un magistrato per l'adozione di provvedimenti non viola i criteri di riparto della competenza.
Corte Costituzionale, sent. n.139/2010
Riferimento giurisprudenziale richiamato in ordine alla presunzione legale e ai documenti necessari per superarla; la Corte di Cassazione ha ritenuto che gli allegati del detenuto meritassero considerazione alla luce di tale giurisprudenza.
Massime di principio
- L'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da soggetto detenuto e depositata alla direzione/ufficio matricola del carcere è da ritenersi valida e attesta la provenienza dell'istanza, sostituendo l'autenticazione della firma prevista dall'art.78 d.P.R. n.115/2002.
- Per le istanze presentate da detenuti occorre applicare l'art.93, comma 3, del d.P.R. n.115/2002 in combinato disposto con l'art.123 c.p.p.: l'ufficio matricola/direzione deve trasmettere immediatamente l'atto all'Autorità giudiziaria procedente.
- La mancata autenticazione formale della sottoscrizione non deve automaticamente comportare l'inammissibilità se sussiste la prova oggettiva della ricezione da parte del carcere; il giudice deve valutare la documentazione allegata alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
- La delega di funzioni da parte del Presidente del Tribunale a un magistrato delegato non è di per sé irregolare e non determina incompetenza funzionale quando rientra nella disciplina delle attribuzioni interne previste dalla legge.
- In situazioni analoghe è consigliabile che il detenuto richieda esplicita attestazione di ricezione dall'ufficio matricola/direzione e che il difensore provveda, se possibile, a integrare l'istanza con documentazione idonea a superare eventuali presunzioni di inammissibilità.
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