Cassazione Civile, Ordinanza n. 13268/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un atto di contestazione IVA notificato a una società operante nel settore assicurativo, in relazione a rapporti di coassicurazione e a commissioni di delega contabilizzate da altra compagnia per l'importo di euro 181.219,52. L'Agenzia delle Entrate assumeva che la contribuente non avesse regolarizzato gli acquisti e che, quindi, non sussistessero valide ragioni di esenzione IVA. In primo grado il ricorso della contribuente era stato rigettato. In appello, invece, la Corte tributaria regionale accoglieva il gravame ritenendo insussistente la fattispecie sanzionatoria, perché l'obbligo di fatturazione delle prestazioni di servizi sarebbe sorto solo con il pagamento del corrispettivo, pagamento che non risultava provato a causa della procedura concorsuale della società. L'Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: violazione dell'art. 6, comma 8, d.lgs. 471/1997 e dell'art. 21 d.P.R. 633/1972; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per erronea valutazione delle prove; omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che i compensi erano stati effettivamente percepiti e che la contribuente non era solo fruitrice della prestazione. La società resisteva e proponeva ricorso incidentale, censurando la compensazione delle spese disposta in appello nonostante l'integrale annullamento dell'atto impugnato e la carenza di motivazione sulle asserite peculiarità/novità della controversia.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo infondate le doglianze perché, in tema di IVA e di autofatturazione, il termine per adempiere l'obbligo di fatturazione va collegato al pagamento del corrispettivo; in mancanza di prova del pagamento non risultava superato il limite temporale per la regolarizzazione e quindi non erano integrati i presupposti sanzionatori dell'art. 6, comma 8, d.lgs. 471/1997. Ha invece accolto integralmente il ricorso incidentale della società contribuente, affermando che nel processo tributario la compensazione delle spese è ammessa solo per soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate; nel caso concreto la motivazione era del tutto mancante e il richiamo generico alla peculiarità/novità delle questioni non consentiva alcun controllo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 6, comma 8, d.lgs. 471/1997
Il termine per la regolarizzazione/autofatturazione decorre dal momento rilevante per l'obbligo di fatturazione; nel caso di prestazioni di servizi, tale termine è collegato al pagamento del corrispettivo, che costituisce il limite temporale per adempiere all'obbligo.
art. 21, comma 1, d.P.R. 633/1972
L'obbligo di fatturazione è disciplinato in relazione al momento in cui l'operazione deve essere documentata ai fini IVA.
La censura mirava all'erronea utilizzazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito.
La censura mirava all'erronea valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro utilizzato per denunciare la violazione di legge in relazione alla disciplina IVA.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro usato per denunciare nullità della sentenza per violazione di norme processuali e difetto di motivazione sul capo spese.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È stato invocato per lamentare l'omesso esame di un fatto decisivo relativo alla percezione dei compensi.
Nel processo tributario la regola sulle spese consente la compensazione solo nei casi e con le motivazioni previste dalla norma.
art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992
Le spese possono essere compensate solo in caso di soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.
La decisione deve essere sorretta da motivazione idonea, specie sul capo relativo alle spese.
art. 3 Cost.
Richiamato per ribadire che l'imponibilità IVA deve riferirsi a un dato oggettivo omogeneo, non a circostanze casuali o soggettive.
art. 53 Cost.
Richiamato per collegare l'imponibilità a un indice di capacità contributiva oggettivo e uniforme.
art. 10 della sesta direttiva IVA
La disciplina nazionale è stata letta in coerenza con la normativa unionale, che distingue fatto generatore ed esigibilità dell'imposta.
Massime di principio
- Nel regime IVA, il pagamento del corrispettivo non coincide con il fatto generatore dell'imposta, ma rileva per la sua esigibilità e per il termine entro cui deve essere adempiuto l'obbligo di fatturazione o regolarizzazione.
- Ai fini dell'applicazione della sanzione per omessa regolarizzazione/autofatturazione, il giudice deve accertare in concreto se sia decorso il termine collegato al pagamento del corrispettivo; in mancanza di prova del pagamento non è dimostrato il presupposto temporale della violazione.
- La valutazione delle prove è censurabile in cassazione solo nei limiti consentiti, ma la decisione di merito resta comunque sindacabile se si fonda su un presupposto fattuale erroneo rispetto agli atti di causa.
- Nel processo tributario la compensazione delle spese non può essere disposta con formule generiche: occorre la presenza di soccombenza reciproca oppure di gravi ed eccezionali ragioni specificamente indicate in motivazione.
- Il semplice richiamo alla 'peculiarità' o alla 'novità' della controversia non basta a integrare una motivazione idonea sulla compensazione delle spese, se non è chiarito quali elementi concreti la giustifichino.
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