Cassazione Civile, Ordinanza n. 06849/2025 del 14/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Una società cessionaria di un credito derivante da mutuo ipotecario aveva presentato domanda di partecipazione alla liquidazione del patrimonio di un debitore nell’ambito di una procedura di sovraindebitamento. Il giudice della procedura e poi il Tribunale avevano dichiarato la domanda inammissibile perché proposta dopo la scadenza del termine fissato dal liquidatore ai sensi dell’art. 14 sexies, lett. b), L. n. 3/2012. La ricorrente ha impugnato il decreto del Tribunale deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 14 sexies, 14 septies e 14 octies L. n. 3/2012, nonché degli artt. 152 e 153 c.p.c. In sostanza sosteneva che: il termine per presentare le domande non fosse perentorio perché non previsto espressamente a pena di decadenza; la legge non contemplasse una disciplina espressa delle domande tardive, sicché queste dovessero ritenersi ammissibili; l’art. 14 octies, che richiama le domande di cui all’art. 14 septies, avrebbe riguardato tutte le domande di partecipazione; la diversa disciplina del Codice della crisi confermerebbe l’assenza, nella legge previgente, di una decadenza; infine, poiché il termine è fissato dal liquidatore e non dal giudice, l’interpretazione di merito si porrebbe in contrasto con l’art. 152 c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la disciplina della liquidazione del patrimonio del sovraindebitato sia completa e non presenti una lacuna da colmare in via analogica. Il termine previsto dall’art. 14 sexies, lett. b), L. n. 3/2012, pur non qualificato espressamente come perentorio, ha funzione acceleratoria ed è quindi perentorio in senso funzionale. Ne deriva che il creditore non può depositare semplicemente una domanda oltre il termine fissato, salvo che dimostri una causa non imputabile e chieda la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. La Corte ha inoltre escluso che l’art. 14 octies consenta di comprendere anche le domande tardive e ha ritenuto non decisivo il richiamo alla diversa disciplina del fallimento o del Codice della crisi. Confermata dunque l’inammissibilità della domanda di insinuazione tardiva, il ricorso è stato respinto; la parte intimata non ha svolto difese.
Norme richiamate
fissa un termine di fonte legale per la presentazione delle domande di partecipazione alla liquidazione del patrimonio; il termine, per la sua funzione acceleratoria, è perentorio in senso funzionale anche se non espressamente qualificato come tale.
richiamato come norma che disciplina le domande da esaminare nella procedura; non introduce una disciplina delle domande tardive.
il richiamo alle domande di cui all’art. 14 septies non implica l’ammissibilità delle domande tardive, perché la disciplina della legge n. 3/2012 non prevede tale istituto.
non si applica per negare la perentorietà del termine, poiché qui si tratta di un termine nell’ambito di un procedimento concorsuale di liquidazione e non di un atto processuale in senso proprio.
la rimessione in termini è ammessa solo se il creditore dimostra una causa non imputabile che abbia determinato il ritardo e quindi la decadenza.
art. 12 preleggi
l’analogia è consentita solo in presenza di una vera lacuna normativa; non basta che una disciplina non preveda una certa soluzione per poterne creare un’altra in via analogica.
art. 101, comma 2, Cost.
richiamato come fondamento dell’obbligo del giudice di decidere applicando una norma dell’ordinamento positivo, non creando regole nuove.
richiamato per analogia: anche lì un termine non espressamente qualificato come perentorio è ritenuto tale per la funzione acceleratoria della liquidazione ereditaria.
menzionato come conferma dell’opzione sistematica per la perentorietà del termine nelle procedure di liquidazione concorsuale nel nuovo codice.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la diversa disciplina delle domande oltre termine nel nuovo codice.
art. 95 L.F.
evocato per il confronto con la disciplina fallimentare; il richiamo alle domande di cui all’art. 93 serve a distinguere le domande tempestive da quelle tardive ex art. 101 L.F.
art. 93 L.F.
richiamato come disposizione relativa alle domande tempestive nel fallimento.
art. 99 L.F.
citato come esempio di procedimento di impugnazione più articolato rispetto al reclamo previsto nella liquidazione del sovraindebitamento.
art. 104 ter L.F.
menzionato nel confronto con il programma di liquidazione fallimentare, più formalizzato rispetto a quello della procedura di sovraindebitamento.
indicato per evidenziare la snellezza della fase liquidatoria e i termini ristretti per l’elaborazione del programma di liquidazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato, secondo il meccanismo del raddoppio in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- Nella liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato, il termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione ha natura perentoria in senso funzionale, anche se la legge non lo qualifica espressamente come tale, quando la struttura della procedura rivela una chiara esigenza di celerità e semplificazione.
- L’assenza, in una disciplina speciale, di una previsione espressa sulle domande tardive non integra automaticamente una lacuna normativa: l’analogia è ammessa solo se manca davvero una regola idonea a disciplinare il caso.
- Nei procedimenti concorsuali di liquidazione, la perentorietà di un termine può derivare dalla funzione che esso assolve nel sistema, e non solo da un’esplicita formula legale di decadenza.
- La rimessione in termini del creditore tardivo è possibile solo previa allegazione e prova di una causa non imputabile del ritardo; in mancanza, la domanda depositata oltre termine resta inammissibile.
- Il richiamo, in una disciplina speciale, a norme che regolano le "domande" non consente di estendere automaticamente il sistema alle domande tardive se l’istituto delle tardive non è previsto dalla stessa disciplina.
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