Cassazione Civile, Ordinanza n. 34591/2024 del 27/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore aveva chiesto di accertare che il rapporto intrattenuto con la società fosse, sin dall’inizio, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ovvero che l’apprendistato professionalizzante stipulato nel 2008 dovesse convertirsi in rapporto subordinato per omessa formazione; aveva inoltre chiesto di dichiarare inefficace o inesistente il licenziamento orale intimato nel 2011, con reintegrazione, pagamento delle retribuzioni perdute, differenze retributive per superiore inquadramento e ulteriore risarcimento del danno. Il tribunale aveva dichiarato nullo il contratto di apprendistato per omessa formazione e nullo il licenziamento orale, ordinando la reintegrazione e riconoscendo somme a titolo retributivo e risarcitorio. La corte d’appello aveva respinto l’appello principale della società e accolto quello incidentale del lavoratore, rideterminando al rialzo il risarcimento. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) mancata considerazione dell’asserito mancato deposito del fascicolo di primo grado e del CCNL metalmeccanici industria; 2) violazione dell’art. 18 Statuto dei lavoratori, sostenendo che il primo giudice avrebbe applicato quella tutela; 3) errata limitazione temporale del danno al periodo 14 novembre 2011-2013; 4) e 5) erronea applicazione del CCNL metalmeccanici industria in luogo del CCNL piccola e media industria e motivazione apparente sul punto; 6) violazione dell’art. 2103 c.c. per effetto della pretesa errata individuazione del contratto collettivo e del conseguente inquadramento. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi, secondo e sesto motivo, ha respinto il terzo, il quarto e il quinto, rilevando che la corte territoriale aveva accertato il tempestivo deposito del fascicolo, che la censura sull’art. 18 era priva di interesse perché superata dalla nuova liquidazione del danno, che il giudice di merito aveva deciso nei limiti del devolutum e tenendo conto dell’aliunde perceptum, e che il CCNL applicabile era quello espressamente richiamato nel contratto individuale; ha quindi rigettato integralmente il ricorso, con condanna della società alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte ha confermato la decisione di merito e ha rigettato integralmente il ricorso della società. Ha ritenuto inammissibili alcune censure per genericità, difetto di interesse o non pertinenza rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, e ha respinto le restanti perché il giudice di merito aveva correttamente applicato la tutela risarcitoria per il licenziamento orale inefficace, aveva operato il calcolo del danno nei limiti devoluti e aveva legittimamente fatto riferimento al CCNL espressamente richiamato nel contratto individuale. La società è stata condannata a rifondere le spese di lite e deve inoltre versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza o violazione processuale.
La Corte esclude che vi sia stata decisione fondata su prove non acquisite o su mancata valutazione delle prove nei termini denunciati.
È richiamato dalla ricorrente, ma la censura è respinta perché la corte territoriale ha dato atto del deposito del fascicolo e la doglianza non è pertinente.
La Corte osserva che la sentenza di merito non ha applicato tale disciplina, ma una tutela risarcitoria ordinaria per il licenziamento orale inefficace.
È richiamato nel terzo motivo, ma la Corte non ravvisa l’errore denunciato nella determinazione del danno.
È richiamato nel terzo motivo, ma la Corte ritiene infondata la doglianza sulla quantificazione del danno.
La Corte ritiene corretta l’interpretazione del contratto individuale che richiamava espressamente il CCNL metalmeccanici industria.
Il motivo è dichiarato inammissibile perché la contestazione sul superiore inquadramento presupponeva un’errata individuazione del CCNL non dimostrata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura che presupponga un fatto processuale o documentale deve confrontarsi specificamente con l’accertamento compiuto dal giudice di merito; se la motivazione impugnata dà atto del deposito del fascicolo o della documentazione, una doglianza generica o non pertinente è inammissibile.
- Quando il giudice di merito ha accolto la domanda di risarcimento conseguente a un licenziamento orale inefficace, la contestazione relativa all’applicazione dell’art. 18 St. lav. è priva di interesse se la statuizione economica è stata comunque rideterminata su base risarcitoria autonoma.
- La liquidazione del danno da illegittima estromissione deve rispettare il perimetro del devolutum e può essere correttamente effettuata tenendo conto dell’aliunde perceptum, senza che ciò integri violazione del principio di compensatio lucri cum damno se il giudice ha valutato le entrate percepite dal lavoratore in relazione al periodo oggetto di controversia.
- L’individuazione del contratto collettivo applicabile va effettuata, in primo luogo, secondo il richiamo espresso contenuto nel contratto individuale; una diversa lettura è inammissibile in cassazione se risolve in una richiesta di nuovo esame del fatto e delle risultanze istruttorie.
- La censura sul superiore inquadramento ex art. 2103 c.c. non può essere accolta quando presuppone l’erroneità dell’inquadramento collettivo senza dimostrare un effettivo errore di diritto nella individuazione del CCNL di riferimento.
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