Cassazione Civile, Ordinanza n. 04360/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore aveva svolto, senza soluzione di continuità, quattro contratti di collaborazione coordinata e continuativa presso un ente pubblico non economico, quale responsabile referente di uno studentato. Ha chiesto l’accertamento della natura subordinata del rapporto, con applicazione del CCNL del comparto pubblico, il pagamento di differenze retributive, indennità di preavviso, TFR, risarcimento del danno e regolarizzazione contributiva. Il Tribunale ha riconosciuto la subordinazione di fatto e ha liquidato solo un’indennità risarcitoria forfetaria, rigettando le altre domande; in appello l’ente ha contestato il TFR, mentre il lavoratore ha insistito per le ulteriori voci. In cassazione l’ente ha denunciato la violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 165 del 2001, 32 l. n. 183 del 2010 e 2120 c.c., sostenendo che il TFR presupporrebbe un valido rapporto subordinato e che, nel pubblico impiego, non è possibile la conversione del rapporto di collaborazione in lavoro subordinato; ha inoltre contestato il richiamo all’art. 2110 c.c. e la quantificazione del TFR.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo unico. Ha affermato che, nel pubblico impiego privatizzato, la nullità o l’illegittimità della collaborazione coordinata e continuativa non impedisce il riconoscimento del TFR se il giudice accerta che la prestazione ha avuto, in concreto, natura subordinata. Il TFR matura in relazione alle prestazioni rese e alla retribuzione corrisposta durante il rapporto, mentre il divieto di conversione in un rapporto a tempo indeterminato posto dall’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001 riguarda la costituzione del rapporto, non il diritto a percepire gli importi retributivi maturati per attività effettivamente svolta. È stato inoltre escluso che l’indennità forfetaria prevista dall’art. 32 l. n. 183 del 2010 assorba il TFR, poiché quella tutela il danno da mancato svolgimento della prestazione nel periodo privo di rapporto valido, mentre il TFR riguarda il pregresso svolgimento dell’attività. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell’INPS alle spese e con applicazione del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001
Il divieto di costituire rapporti di lavoro a tempo indeterminato con la P.A. in violazione delle norme sull’assunzione impedisce la conversione del rapporto, ma non esclude il diritto del lavoratore agli importi maturati a titolo retributivo, incluso il TFR, se la prestazione è stata in concreto subordinata.
L’indennità ivi prevista ha funzione forfetaria e sostitutiva delle ordinarie conseguenze risarcitorie per il periodo di mancato lavoro, ma non assorbe il TFR maturato per l’attività effettivamente svolta.
"In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto"
Il diritto al TFR sorge alla cessazione del rapporto, ma matura durante il rapporto in relazione alla retribuzione percepita; non è necessario che il rapporto fosse ab origine formalmente qualificato come subordinato, potendo l’accertamento giudiziale avvenire ex post.
È richiamato per ribadire il criterio omnicomprensivo della retribuzione rilevante ai fini del preavviso e, per analogia, del TFR.
art. 111 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso, senza che la Corte ravvisi specifiche violazioni idonee ad accogliere la censura.
art. 6 CEDU
Richiamato nel motivo di ricorso, senza incidenza decisiva sulla soluzione della controversia.
Fondamento della tutela del lavoratore per le prestazioni rese in fatto in un rapporto nullo o irregolare, con diritto alla retribuzione e alla contribuzione per il periodo di esecuzione.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Richiamato per affermare la nullità della rinuncia preventiva a un diritto futuro come il TFR prima della cessazione del rapporto.
Richiamato insieme all’art. 1418 c.c. per sostenere la mancanza dell’oggetto in caso di rinuncia preventiva al TFR.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, il divieto di conversione del rapporto irregolare in rapporto a tempo indeterminato non impedisce il riconoscimento delle utilità economiche maturate per prestazioni che il giudice accerti essere state sostanzialmente subordinate.
- Il TFR non dipende dalla sola qualificazione formale del contratto, ma dalla natura sostanziale dell’attività prestata e dal collegamento causale con la retribuzione percepita durante il rapporto; esso diviene esigibile alla cessazione del rapporto, ma si forma progressivamente nel tempo.
- L’indennità forfetaria prevista per la tutela del lavoratore in caso di rapporto irregolare assorbe solo il danno da mancata prosecuzione del rapporto nel periodo considerato dalla norma, non le componenti retributive già maturate per l’attività effettivamente svolta.
- Ai fini del calcolo del TFR rileva una nozione omnicomprensiva di retribuzione: vanno inclusi tutti gli emolumenti causalmente collegati al rapporto di lavoro e normalmente percepiti per le mansioni svolte, anche se erogati da soggetti diversi dal datore formale o tramite rapporti negoziali diversi.
- La rinuncia preventiva al TFR è invalida, poiché il relativo diritto è futuro e non è ancora entrato nel patrimonio del lavoratore prima della cessazione del rapporto.
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