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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14630/2023 del 06/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di patteggiamento che aveva inflitto a Culcasi la pena di 4 anni e 8 mesi di reclusione e multa di euro 14.000 per reati connessi a stupefacenti (art. 73 commi 1 e 4, 80 d.P.R. 309/90 e art. 23 comma 3 L. n. 110/75), con ordinata confisca di 25.000 euro in contanti. Il ricorrente deduce: (1) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla confisca del denaro, sostenendo che la somma non era oggetto dell'accordo e che la motivazione del GIP (ines compatibilità con esigenze ordinarie e superamento dei limiti per transazioni in contanti) è generica; (2) vizio di motivazione ai sensi dell'art. 129 c.p.p. circa la possibilità di pronunciare immediate declaratorie di cause di non punibilità, con omissione motivazionale del giudice.

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso: ha annullato con rinvio la parte relativa alla confisca della somma di denaro, ritenendo insufficiente la motivazione e richiedendo che si verifichi il corretto inquadramento normativo (distinzione tra detenzione semplice e ipotesi di lieve entità, applicabilità delle disposizioni di confisca in casi particolari ex art. 240-bis c.p. tramite rinvio dell'art. 85-bis d.P.R. 309/90, e mancanza del necessario nesso fra denaro e reato ai sensi del comma 7-bis dell'art. 73). Ha invece dichiarato inammissibile il motivo relativo all'art. 129 c.p.p. alla luce dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p., e della natura limitata del controllo di legittimità sulla sentenza di patteggiamento. Pertanto la sentenza impugnata è annullata solo quanto alla confisca del denaro e resta ferma la condanna penale nei restanti termini; il ricorso è dichiarato inammissibile per il residuo motivo.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Disciplina la detenzione e il traffico di stupefacenti; la confisca del denaro rinvenuto è ammessa solo fuori dalle ipotesi di lieve entità (comma 5) e nei casi previsti dalle norme che regolano la confisca in casi particolari (rinvio all'art. 240-bis c.p.). Il comma 7-bis richiede il nesso tra denaro e reato per la confisca, che qui non è stato adeguatamente dimostrato.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80

    Norma richiamata nella imputazione collegata ai delitti in materia di stupefacenti; presente a titolo di quadro normativo ma non oggetto diretto della questione sulla confisca.

  • Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 23, comma 3

    Norma richiamata nell'imputazione (reati connessi ad armi), parte del quadro contestuale dei reati per i quali è stata irrogata la pena.

  • Codice penale, art. 240-bis

    Prevede la confisca in casi particolari e i requisiti per considerare denaro come profitto del reato; la Cassazione ha ritenuto che il GIP abbia fatto richiamo astratto a tali requisiti ma non abbia motivato adeguatamente la loro sussistenza, imponendo un nuovo esame in sede di rinvio.

  • Codice penale, art. 240

    Norma generale sulla confisca; la Corte ha escluso l'applicabilità della confisca ex art. 240 nella fattispecie (mancanza dei presupposti) e ha richiamato la speciale disciplina di cui all'art. 240-bis per i casi particolari.

  • Codice di procedura penale, art. 129

    Regola le sentenze di proscioglimento; il ricorrente lamentava omessa valutazione delle condizioni per pronunciare proscioglimento ex art. 129, ma la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché attiene alla motivazione di una sentenza di patteggiamento, soggetta a limiti di sindacato in Cassazione.

  • Codice di procedura penale, art. 448, comma 2-bis

    Stabilisce l'inammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento quando si deduca l'omessa valutazione delle condizioni per la declaratoria di non punibilità ex art. 129 c.p.p.; motivo pertanto dichiarato inammissibile.

  • Legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto modifiche processuali (tra cui l'art. 448 comma 2-bis c.p.p.) che limitano la possibilità di impugnare in Cassazione le questioni attinenti alla motivazione delle sentenze di patteggiamento.

Massime di principio

  • La confisca di denaro rinvenuto in possesso dell'imputato, in ipotesi di sola detenzione di stupefacenti, richiede specifica motivazione sul nesso tra la somma e l'attività illecita; non è ammessa automaticamente quando manca prova che la somma costituisca profitto o provento del reato.
  • Per casi di detenzione non qualificata (non traffico), occorre verificare se rientri nella 'lieve entità' ex art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90: in tali ipotesi la confisca di denaro è generalmente esclusa.
  • Quando si invoca la confisca 'in casi particolari', il giudice deve esplicitare i presupposti e applicare i criteri dell'art. 240-bis c.p.; la motivazione non può limitarsi ad affermazioni generiche sulla incompatibilità delle somme con le esigenze ordinarie.
  • Il sindacato di legittimità in Cassazione sulle sentenze di patteggiamento è limitato: non è ammissibile impugnare per cassazione la sentenza di patteggiamento deducendo l'omessa valutazione delle condizioni per proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo profili di diritto espressamente consentiti dalla norma.
  • In sede di patteggiamento, è importante accordare attenzione alla specifica disciplina delle misure ablative (confisca) nel testo dell'accordo e nella motivazione del giudice, per evitare annullamenti parziali in sede di impugnazione.

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