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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07043/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da un precedente giudizio definito con sentenza della Corte di cassazione che aveva accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate e, decidendo nel merito, aveva rigettato il ricorso originario della contribuente. La società ha quindi proposto ricorso per revocazione della sentenza di legittimità, deducendo due motivi entrambi qualificati come errore revocatorio: con il primo sosteneva che la Corte avesse supposto inesistente una circostanza pacifica, cioè l'efficacia temporale di una agevolazione fiscale reintrodotta in sede di conversione; con il secondo lamentava che la Corte avesse erroneamente ritenuto convalidato dalla legge di conversione l'art. 36, comma 15, del d.l. n. 223 del 2006. In sostanza, la ricorrente chiedeva una nuova valutazione dell'interpretazione e della decorrenza delle norme che disciplinavano l'abrogazione e la reintroduzione dell'agevolazione su un atto di compravendita immobiliare registrato il 21/07/2006, relativo a immobile situato in piano urbanistico particolareggiato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che non vi fosse un errore di fatto revocatorio, ma al più un errore di diritto concernente l'interpretazione e l'efficacia nel tempo delle norme fiscali invocate. Poiché il ricorso mirava in realtà a ottenere un nuovo giudizio sulla corretta interpretazione della disciplina agevolativa, il rimedio revocatorio non era esperibile. È stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002; nulla è stato disposto sulle spese perché l'Agenzia non si era costituita nei termini.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Il rimedio revocatorio contro le sentenze della Cassazione non è esperibile quando l'errore denunciato riguarda l'interpretazione o l'applicazione di norme di diritto, e non una svista percettiva su un fatto.

  • art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio presuppone una falsa percezione di un fatto decisivo, non la contestazione dell'interpretazione giuridica della norma o della sua efficacia temporale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il richiamo operato dalla ricorrente confermava che le censure investivano un problema di diritto processuale/sostanziale, non un errore di fatto revocatorio.

  • art. 370, primo comma, c.p.c.

    La parte intimata non costituita tempestivamente può chiedere di partecipare all'eventuale discussione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 la previsione del raddoppio del contributo unificato in caso di esito processuale sfavorevole.

  • art. 36, comma 15, d.l. n. 223 del 2006

    La controversia riguardava la portata dell'abrogazione e della successiva modifica/conversione della disciplina agevolativa fiscale.

  • l. n. 248 del 2006

    La legge di conversione è stata richiamata per verificare se avesse convalidato o modificato l'abrogazione dell'agevolazione e quale fosse l'ambito della reintroduzione.

  • art. 33, comma 3, l. 23 dicembre 2000 n. 388

    La Corte di riferimento aveva ritenuto confermata l'abrogazione dell'agevolazione prevista da tale disposizione, salvo specifiche eccezioni introdotte in sede di conversione.

Massime di principio

  • In sede di revocazione della sentenza della Corte di cassazione, è inammissibile dedurre un errore che investa l'interpretazione di norme di diritto o la loro efficacia temporale, poiché tale censura integra un error iuris e non un errore di fatto revocatorio.
  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. richiede una svista percettiva su un fatto storico decisivo e non può essere utilizzato per ottenere un nuovo esame della corretta qualificazione giuridica della fattispecie.
  • Quando la censura mira a contrapporre una diversa interpretazione delle norme applicabili, la domanda non è proponibile con il rimedio revocatorio, ma attiene al merito dell'interpretazione giuridica già svolta nella sentenza impugnata.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile e la controparte non si è costituita tempestivamente, non vi è luogo a provvedere sulle spese, mentre può trovare applicazione il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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