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Sentenza

Sentenza del 29/04/2015 n. 8659 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR della Puglia che aveva parzialmente accolto le doglianze della società in materia di ICI per gli anni 2008 e 2009. Il ricorso contestava: l'ammissibilità dell'appello della contribuente; la mancata dichiarazione di acquiescenza per effetto della richiesta di rateizzazione; il criterio di determinazione della base imponibile, sostenendo che il valore contabile dovesse applicarsi anche al 2009; l'annullamento delle sanzioni per erroneo riferimento normativo e ultrapetizione. La società ha resistito chiedendo il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del Comune. Ha confermato che per il 2008 l'ICI doveva essere determinata secondo il valore contabile, mentre per il 2009, anno in cui era stata richiesta l'attribuzione della rendita catastale, doveva applicarsi la rendita catastale. Ha inoltre escluso che la richiesta di rateizzazione integrasse acquiescenza alla pretesa fiscale. L'annullamento delle sanzioni è stato confermato, poiché gli atti impositivi risultavano riferiti all'omessa dichiarazione, mentre il Comune pretendeva di ricondurre la sanzione all'omesso o parziale versamento, condotta diversa e soggetta a distinta disciplina. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro oltre accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 5, comma 5

    Il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili vale sino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata.

    Per gli immobili classificabili nel gruppo catastale D, interamente posseduti da imprese e non ancora iscritti in catasto, l'ICI può essere calcolata sul valore contabile. Dal momento in cui il proprietario richiede l'attribuzione della rendita catastale, si applica il sistema fondato sulla rendita, anche se l'iscrizione o la notifica intervengono successivamente.

  • L. n. 342 del 2000, art. 74

    Gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci a decorrere dalla loro notificazione.

    La notifica della rendita non ha efficacia costitutiva della rendita stessa, ma impedisce di utilizzarla prima della notifica. Una volta notificata, la rendita può essere utilizzata per annualità ancora accertabili, liquidabili o rimborsabili.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53

    L'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione.

    La contestazione dell'ammissibilità dell'appello richiede che il ricorrente dimostri concretamente l'assenza di motivi specifici, trascrivendo almeno le parti essenziali dell'atto impugnato in ossequio al principio di autosufficienza.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo introdotto dal D.L. n. 83 del 2012

    Sono denunciabili in cassazione solo la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa o incomprensibile.

    Dopo la riforma del 2012 non è più possibile censurare in cassazione la semplice insufficienza o illogicità della motivazione; il vizio deve raggiungere una soglia di radicale inesistenza o incomprensibilità.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 14

    Norma richiamata negli atti impositivi per sanzionare l'omessa presentazione della dichiarazione.

    La sanzione deve corrispondere esattamente alla condotta contestata. Il riferimento all'omessa dichiarazione non può essere sostituito in giudizio con l'omesso o parziale versamento, che costituisce una violazione distinta.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13

    Disciplina le sanzioni relative all'omesso o tardivo versamento.

    La norma è applicabile solo quando l'addebito effettivamente contestato riguarda il mancato o tardivo pagamento; non può essere utilizzata per correggere ex post un atto impositivo fondato sull'omessa dichiarazione.

  • Art. 329 c.p.c. e principi sull'acquiescenza

    L'acquiescenza è configurabile anteriormente alla proposizione del gravame; dopo l'impugnazione occorre una rinuncia espressa nelle forme di legge.

    La richiesta di rateizzazione o il pagamento successivo alla cartella non costituiscono automaticamente acquiescenza, poiché possono dipendere dalla volontà di evitare ulteriori costi o procedure esecutive e non rappresentano un comportamento univoco di accettazione della pretesa.

Massime di principio

  • Per gli immobili di categoria D privi di rendita catastale, il valore contabile può essere utilizzato fino alla richiesta di attribuzione della rendita; dalla richiesta in poi opera il sistema della rendita catastale.
  • La richiesta di accatastamento rappresenta un momento giuridicamente rilevante anche se la rendita viene attribuita o notificata successivamente.
  • In materia tributaria, l'atto impositivo deve indicare con precisione la violazione contestata e la relativa norma sanzionatoria; il giudice non può sostituire una violazione con un'altra.
  • Il pagamento o la rateizzazione del debito fiscale non implicano necessariamente acquiescenza, soprattutto quando il contribuente abbia già impugnato la pretesa.
  • Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere autosufficienti: chi denuncia un vizio processuale deve riportare il contenuto essenziale degli atti rilevanti.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la cassazione non consente una nuova valutazione del merito né la censura della mera insufficienza della motivazione, salvo i casi di motivazione radicalmente assente o incomprensibile.

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