Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11129/2026 del 24/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (art. 75 d.lgs. n. 159/2011). I motivi di ricorso erano: (1) vizio di motivazione per presunta carenza degli accertamenti operati dai Carabinieri (gli operanti si sarebbero limitati a suonare il citofono senza verificare l'effettiva assenza e la difesa aveva allegato un malfunzionamento dell'impianto citofonico); (2) vizio di diritto per errata interpretazione dell'art. 69, comma 4, c.p., contestando che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto delle pronunce della Corte costituzionale in materia di bilanciamento delle circostanze attenuanti e della recidiva.

La decisione

La Corte Suprema di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse legittimamente integrato la motivazione mancante del primo grado, richiamando la comunicazione di notizia di reato dei Carabinieri che riferiva ripetuti tentativi di chiamata al citofono senza risposta (desunta come assenza notturna in violazione della prescrizione). Sul profilo probatorio la Corte ha spiegato che, una volta fornita dalla pubblica accusa la prova dell'elemento a carico (mancata risposta al richiamo citofonico, che di norma corrisponde ad assenza quando l'interessato è a conoscenza dei controlli), grava sull'imputato l'onere di allegare elementi concreti e oggettivi idonei a smentire tale prova (es. malfunzionamento dell'impianto, sonno profondo); nel caso di specie l'imputato non ha assolto tale onere. Quanto all'art. 69, comma 4, c.p., la Corte ha confermato l'interpretazione secondo la quale la declaratoria di incostituzionalità resa dalla Corte costituzionale riguarda il bilanciamento tra recidiva aggravante e plurime circostanze attenuanti ad effetto speciale, ma non travolge l'applicazione della norma rispetto alle circostanze attenuanti generiche: pertanto la Corte territoriale ha correttamente ritenuto le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata. Conseguentemente il rigetto del ricorso ha mantenuto la condanna a 8 mesi di reclusione (con riconoscimento di attenuanti generiche in equivalenza alla recidiva e riduzione per il rito abbreviato) e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 75 d.lgs. n. 159/2011

    Norma incriminatrice applicata: punisce la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno; la Corte ha ritenuto integrata la condotta nel mancato riscontro al richiamo citofonico durante l'orario notturno di permanenza obbligatoria.

  • art. 69, comma 4, c.p.

    La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della disposizione nella parte relativa al divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata, sulla base della giurisprudenza di legittimità che esclude l'estensione dell'incostituzionalità alla disciplina delle attenuanti generiche.

  • art. 133 c.p.

    Norma sui criteri di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto congrua la pena applicata in relazione alla gravità del comportamento, alle conseguenze, all'interesse protetto e ai parametri del'art. 133.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    Richiamato come riferimento alla recidiva reiterata (circostanza aggravante) connessa alla questione di bilanciamento tra recidiva e circostanze attenuanti; la Corte ha distinto l'ambito di incostituzionalità rispetto alle attenuanti speciali e non alle attenuanti generiche.

  • art. 604 c.p.p.

    Riferimento alla disciplina delle nullità processuali: la Corte ha ricordato che il difetto di motivazione non rientra tra le nullità espressamente previste dall'art. 604 e che il giudice d'appello deve integrare e sanare la motivazione del primo grado ove necessario.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Norma citata per delimitare la riproduzione dei motivi di ricorso nei limiti necessari per la motivazione della cassazione; il ricorso è stato esaminato conformemente a tale buon uso redazionale.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali: applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese processuali.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato nel ragionamento sulla natura 'innominata' e sostanzialmente indeterminata delle circostanze astrattamente convogliabili in tale fattispecie; utilizzato per spiegare il motivo per cui i profili di contrasto valorizzati dalla Corte costituzionale non si estendono automaticamente al divieto di prevalenza delle attenuanti generiche.

  • Artt. 3, 25, 27 Cost.

    Richiamati nella discussione sull'eventuale questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4; la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione sollevata in relazione a tali principi costituzionali.

Massime di principio

  • Se la sentenza di primo grado è carente di motivazione, il giudice d'appello deve integrare e sanare la motivazione (non è obbligatoria la declaratoria di nullità), richiamando e spiegando i fatti e le prove già emersi nelle indagini o nel giudizio.
  • Una prova desunta da atti ufficiali (es. comunicazione di notizia di reato che riferisce ripetuti tentativi di chiamata senza risposta) può legittimamente costituire elemento di prova dell'assenza; tuttavia, una volta fornita dalla pubblica accusa tale prova anche sulla base di massime di esperienza, grava sull'imputato l'onere di allegare elementi concreti e oggettivi idonei a smentirla (es. malfunzionamento dell'impianto, testi, circostanze provanti lo stato di incoscienza o sonno profondo).
  • In tema di bilanciamento tra recidiva e circostanze attenuanti, la giurisprudenza di legittimità distingue tra attenuanti speciali plurime (sul cui rapporto con la recidiva la Corte costituzionale è intervenuta) e attenuanti generiche: l'incostituzionalità dichiarata non consente automaticamente di far prevalere le attenuanti generiche sulla recidiva qualificata; il giudice deve applicare le norme di bilanciamento secondo le indicazioni della Corte di legittimità.
  • La determinazione della pena deve rispettare i criteri di cui all'art. 133 c.p. (gravità del fatto, personalità del reo, scopo rieducativo, ecc.): il giudice motivando la congruità della pena deve richiamare tali parametri.
  • Il mancato successo del ricorso comporta (salvo diverso criterio) la condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; chi impugna deve valutare l'onere di un possibile esito negativo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.