Cassazione Penale, Sentenza n. 11043/2026 del 24/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano in Cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Bari che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado e confermato le condanne per il reato di cui all'art. 73 DPR n. 309/1990. Le censure principali erano: 1) vizio di valutazione del compendio probatorio e mancato riconoscimento della natura meramente passiva di alcune condotte (in particolare la cessione al soggetto CASSANO) e/o il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve (comma 5 dell'art. 73) per specifici capi; 2) vizio di motivazione circa il trattamento sanzionatorio, applicazione della recidiva, misura degli aumenti per continuazione e disparità di trattamento rispetto ai coimputati; 3) mancata concessione delle attenuanti generiche e rigetto della sostituzione della pena detentiva per insufficiente idoneità rieducativa. Le difese hanno lamentato altresì travisamento dei motivi d'appello e generiche ripetizioni di precedenti argomentazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le doglianze fossero, in larga parte, generiche o mera reiterazione di motivi già disattesi in appello e non avessero specificamente confutato la articolata motivazione della Corte territoriale. La Corte d'Appello era stata ritenuta aver adeguatamente motivato: aveva accertato un'intensa attività di spaccio organizzata nella zona di Andria, basata su intercettazioni, servizi di osservazione, arresti in flagranza e riprese visive ritenute inequivocabili; aveva escluso l'ipotesi lieve sulla base del contesto oggettivo e soggettivo (quantitativi rilevanti, continuità dell'attività, qualità dell'apporto degli imputati); aveva motivato l'esclusione delle attenuanti generiche per assenza di elementi positivi valutabili e il rigetto della sostituzione della pena richiamando l'art. 58 L. 689/1981 e la prognosi negativa sulla osservanza delle prescrizioni. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 73 DPR n. 309 del 1990
La Corte ha valutato l'applicabilità dell'ipotesi aggravata o, alternativamente, dell'ipotesi lieve (comma 5) tenendo conto non solo del dato quantitativo ma del contesto complessivo: ruolo attivo o di elevata qualità dell'apporto, continuità dell'attività di spaccio e capacità organizzativa, escludendo l'applicazione della causa di minorazione quando tali elementi dimostrano una partecipazione qualificata e un'attività organizzata
art. 58, primo comma, ultima parte, L. n. 689 del 1981
la pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato
La Corte territoriale ha invocato la norma per giustificare il rigetto della sostituzione della pena, ritenendo fondati motivi di inadempimento delle prescrizioni alla luce della gravità dei reati, dell'intensità della risoluzione criminosa e dell'inserimento dell'imputato nell'organizzazione del traffico (es. uso del domicilio per depositare la droga)
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e confutare concretamente la motivazione della Corte territoriale: argomentazioni generiche o la semplice reiterazione di quanto già sostenuto in appello sono spesso inammissibili.
- Per l'applicazione dell'ipotesi lieve del comma 5 dell'art. 73 DPR 309/1990 non è decisivo solo il dato ponderale: vanno considerate anche la qualità dell'apporto, il ruolo nell'organizzazione, la continuità dell'attività e i collegamenti con fornitori; la presenza di tali elementi può escludere la minorazione.
- Le attenuanti generiche richiedono elementi positivi concretamente valutabili (comportamenti successivi al fatto, elementi soggettivi rilevanti); l'incensuratezza, la scelta del rito abbreviato o il rispetto delle prescrizioni non sono di per sé elementi sufficienti.
- La sostituzione della pena ai sensi della L. 689/1981 può essere esclusa quando sussistono fondati motivi di inadempimento delle prescrizioni: gravità del reato, uso del domicilio per attività illecite e persistente inserimento nel contesto criminale sono circostanze che giustificano il diniego.
- Per impugnare con successo decisioni di merito è necessario confrontarsi punto per punto con la motivazione della Corte d'Appello, producendo argomentazioni specifiche o nuove prove che rendano manifestamente illogica o insufficiente il percorso motivazionale espresso.
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