Cassazione Penale, Sentenza n. 11039/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte di appello di Torino che aveva riconosciuto a Valter Aliraj l'indennizzo per ingiusta detenzione relativo al periodo 20/04/2017-19/04/2018. Il Ministero ha censurato: (i) il riconoscimento dell'indennizzo perché, a suo avviso, sussisterebbe una colpa grave ostativa derivante da conversazioni intercettate e da frequentazioni ambigue; (ii) il quantum dell'indennizzo (si è doluto che l'indagato si sia avvalso della facoltà di non rispondere e ciò avrebbe dovuto ridurre l'indennizzo); (iii) la statuizione sugli interessi legali, sostenendo che gli interessi non erano stati richiesti e che, in ogni caso, la decorrenza corre dalla definitività della pronuncia e non dalla data dell'ordinanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte territoriale aveva correttamente valutato la prova e motivato l'esistenza di una colpa lieve (non grave) idonea a giustificare una riduzione dell'indennizzo a titolo sinergico; ha aderito all'orientamento secondo cui il silenzio dell'indagato all'interrogatorio non costituisce colpa lieve dopo la modifica normativa del 2021; ha ritenuto legittima la statuizione sugli interessi perché dall'istruttoria risultava che Aliraj aveva chiesto gli interessi corrispettivi e la decorrenza è quella naturale dalla esecutività dell'ordinanza. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di giudizio in Cassazione.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Disciplina l'indennizzo per ingiusta detenzione; la Corte afferma che gli interessi legali sulla somma attribuita sono dovuti solo se richiesti dall'interessato e che la loro decorrenza, se domandati, è dal passaggio in giudicato della pronuncia, ossia dalla sua esecutività
art. 315 cod. proc. pen.
Regole procedurali per la liquidazione dell'indennizzo: la Corte territoriale ha applicato i criteri di valutazione e di quantificazione e la Cassazione ha verificato la correttezza logico-giuridica del procedimento motivazionale
art. 112 cod. proc. civ.
Principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (principio della domanda); la Corte ricorda che l'attribuzione di interessi senza che siano stati chiesti sarebbe ultra petita, mentre qui risultava la domanda di interessi
art. 646, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato per il principio secondo cui la cognizione della Corte di legittimità è limitata alla correttezza del procedimento logico-giuridico adottato dal giudice di merito nel valutare i presupposti per l'indennizzo
art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen.
Prevede la facoltà di non rispondere; la giurisprudenza citata e confermata rileva che l'esercizio di tale facoltà non può costituire di per sé colpa lieve ai fini dell'ostatività dell'indennizzo
d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188 (modifica art. 314 cod. proc. pen.)
Post modifica normativa, il silenzio dell'indagato durante l'interrogatorio non è assimilabile a condotta di colpa lieve rilevante ai fini della soglia ostativa per l'indennizzo
art. 616 cod. proc. pen.
Norma sulla condanna alle spese nel giudizio di legittimità; la Corte ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di Cassazione
Massime di principio
- Per il riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione il giudice di merito deve valutare autonomamente e compiutamente tutte le prove: solo condotte con eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di norme possono integrare colpa grave ostativa all'indennizzo.
- Conversazioni intercettate o frequentazioni ambigue non sono automaticamente sufficienti a escludere l'indennizzo: occorre che siano specifiche, chiare e concrete e che risultino idonee, in correlazione alle ragioni della misura cautelare, a giustificare il provvedimento.
- I rapporti di parentela o frequentazioni giustificabili per stretti legami non costituiscono di per sé indice di complicità; la valutazione richiede un vaglio concreto e motivato della qualità e oggettiva idoneità dei collegamenti.
- Dopo la modifica normativa del 2021, il silenzio dell'indagato (facoltà di non rispondere) non può essere utilizzato come comportamento che integri colpa lieve ai fini della riduzione o esclusione dell'indennizzo.
- Gli interessi legali sulla somma liquidata sono dovuti soltanto se l'interessato li ha espressamente chiesti nel corso del giudizio; se richiesti, la decorrenza è dal passaggio in giudicato (esecutività) della pronuncia, momento in cui il credito diviene certo, liquido ed esigibile.
- In Cassazione la verifica è principalmente di correttezza del procedimento logico-giuridico e della motivazione del giudice di merito; valutazioni congruamente motivate sui fatti e sulla gravità della colpa sono difficilmente censurabili in sede di legittimità.
- In presenza di colpa lieve imputata all'istante, la responsabilità dell'amministrazione può essere ridotta proporzionalmente e il giudice della riparazione può ridurre il parametro giornaliero di indennizzo; le spese possono essere compensate in caso di soccombenza parziale.
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